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diritto sindacale

Nulla osta rilasciato dalle associazioni sindacali e richiamo all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: ambito di applicazione e

La Corte, con la sentenza in esame, chiarisce che, rilevata definitivamente la mancanza dei requisiti di cui all’art. 19 dello Statuto, per stabilire se disapplicare o meno la tutela in tema di trasferimento, si dovrà aver riguardo al tempo del sorgere del diritto.
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Corte di Cassazione, N.8725-9 Aprile 2009

(Corte di Cassazione
N:8725 - 9 Aprile 2009)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Consigliere Curzio, P.M. Riello (Diff.) – Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Romei, Boccia e Morrico) c. Sindacato nazionale autonomo Telecomunicazioni Radiotelevisione (avv.ti Tribulato e Matafù). Cassa Corte d’Appello Messina 6 febbraio 2006.

Note: Nulla osta rilasciato dalle associazioni sindacali e richiamo all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: ambito di applicazione e
Parole chiave: diritto sindacale ::

Attività sindacale – Trasferimento Rsa – Art. 22 Stat. lav. – Obbligo di nulla osta – Legittimità del trasferimento – Costituzione di Rsa – Sottoscrizione dei contratti collettivi – Sussistenza dei requisiti per il godimento dei diritti sindacali.

In tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale soltanto previo nulla osta del sindacato di appartenenza, l’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), al quale rinvia il successivo art. 22, va interpretato, nel testo risultante dalla parziale abrogazione referendaria, conformemente al percorso esegetico indicato dalla giurisprudenza costituzionale (segnatamente, Corte Cost., sentenza n. 54 del 1974), nel senso che esso non incide sulla possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (Rsa), ma si limita a definire i requisiti che le Rsa stesse devono possedere per poter fruire dei diritti sindacali disciplinati dal Titolo III del medesimo Statuto dei lavoratori.
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Ragioni politico-giuridiche del superamento del sistema sindacale di fatto

Articolo scritto da:
Parole chiave: diritto sindacale
La “brutta”vicenda della conclusione dei contratti collettivi separati nel settore metalmeccanico riflette chiaramente la volontà sia di parte del mondo politico (rappresentato dall’ex governo di centro-destra), sia delle organizzazioni sindacali sostanzialmente filogovernative di isolare il movimento sindacale portatore di elementi antagonistici e dialettici. In questa ottica si deve leggere la sottoscrizione, da parte di Cisl e Uil, il 22 gennaio 2009 dell’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali e dei contratti “separati” firmati nel breve e successivo arco temporale.
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Sulla comunicazione dei criteri di scelta alle rsa

Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte affronta diverse questioni riconducibili all’ambito del dovere di informazione del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali, quali il contenuto della comunicazione, il suo ambito di riferimento e le conseguenze del mancato rispetto della procedura
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Corte di Cassazione, N.13381-23 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:13381 - 23 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Consigliere Picone, P.M. Riello – R. G. (avv.ti D’Angelo e Poto) c. Ideal Standard – Divisione American Standard Italia Srl (avv. Scocozza). Conf. App. Salerno 19 maggio 2004.

Note: Sulla comunicazione dei criteri di scelta alle rsa

Licenziamento collettivo – Informazione e consultazione dei sindacati – Irrituale – Inefficacia dei licenziamenti – Esclusione

In tema di licenziamento collettivo, nel caso in cui venga disposta la chiusura di un settore o ramo d’azienda, la mancata indicazione da parte del datore di lavoro, nella comunicazione resa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4, legge n. 223 del 1991, delle ragioni che non hanno consentito l’adozione di misure alternative al recesso, non comporta l’inefficacia dei licenziamenti. (Massima non ufficiale)
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L’efficacia soggettiva del contratto collettivo

L'A. affronta i temi dell'evoluzione delle relazioni industriali e dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo dopo lo Statuto dei lavoratori. Proprio lo Statuto ha giocato un ruolo fondamentale per il riconoscimento dell'attore sindacale, recependo un modello relazionale nei rapporti tra Stato e ordinamento sindacale di stampo pluralistico o pluri-ordimentale. L'A. si sofferma sull’Accordo interconfederale del giugno 2011 e sull'art. 8 del d.l. n.138/2011, relativo alla contrattazione di prossimità, che ha travolto brutalemente gli equilibri definiti nell'accordo di giugno.
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ancora sulla selezione delle organizzazioni sindacali legittimate ex artt. 19 e 28 dello statuto dei lavoratori

La sentenza in epigrafe si segnala in quanto interviene nuovamente sul delicato problema della selezione delle organizzazioni sindacali: a) ammesse a costituire le Rsa di cui all’art. 19 della legge n. 300/70 – quindi, titolari delle prerogative riconosciute dal Titolo III della stessa legge: assemblea, art. 20; permessi retribuiti e non, artt. 23 e 24 ecc. –; b) legittimate a proporre ricorso ai sensi dell’art. 28, Stat. lav.
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Corte di Cassazione, N.520-11 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:520 - 11 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Ciciretti, Est. Vidiri, P.M. Velardi (conf.) – C. B. H. Spa (avv.ti Ghera e Garofalo) c. Fials. Conf. Corte d’Appello Bari 8 febbraio 2005.

Note: ancora sulla selezione delle organizzazioni sindacali legittimate ex artt. 19 e 28 dello statuto dei lavoratori
Parole chiave: legittimazione sindacale ::

Condotta antisindacale – Procedimento ex art. 28 Stat. lav. – Legittimazione attiva – Carattere nazionale del sindacato – Criteri. Rappresentanze sindacali aziendali – Disciplina conseguente al referendum dell’11 luglio 1995 – Incidenza sui presupposti di applicazione della legislazione di sostegno dei sindacati. Rappresentanze sindacali aziendali – Costituzione – Criteri – Sottoscrizione di accordi collettivi gestionali.

Al fine del riconoscimento del carattere «nazionale» dell’associazione sindacale – richiesto per legittimare, a fronte di condotte lesive dei diritti sindacali, l’azione per repressione della condotta antisindacale ex articolo 28 Stat. lav. – assume rilievo, più che la diffusione della articolazione territoriale delle strutture dell’associazione, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e che non possono che essere, a loro volta, espressione di una forza e capacità negoziale comprovanti un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell’intero paese. (1)
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