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diritto di critica

Il diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato...

L'ordinanze affronta l’annoso problema dell’esercizio del diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato, dettato dall’esigenza di contemperare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sancito dall’art. 21 Cost. - anche sul posto di lavoro, ai sensi dall’art. 1 St. lav. - e la libertà d’iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 Cost., con tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in capo al prestatore.
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Tribunale Ascoli Piceno ord., N.696-3 Luglio 2009

(Tribunale Ascoli Piceno ord.
N:696 - 3 Luglio 2009)

Est. Pocci – G. R. c. T. Spa.

Note: Il diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato...

Lavoro subordinato – Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro – Uso di espressioni esagerate e inopportune – Rivendicazione del ruolo sindacale – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Illegittimità – Insussistenza dell’intento di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.

Nell’esercizio del diritto di critica, allorché le espressioni utilizzate siano esagerate e inopportune, non giustificano l’irrogazione del licenziamento, se sono inserite in un contesto di rivendicazioni sindacali e della dignità degli stessi lavoratori e se non emerge alcuna volontà di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.
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Diritto di critica e nuovi spazi d’azione per la cittadinanza industriosa. L’obbedienza non è più una virtù?

1. — Il profilo «soggettivo» del diritto di critica— La sentenza che qui si commenta suggerisce una rilettura, «ai tempi della globalizzazione», del diritto di critica spettante al cittadino-lavoratore, rappresentante sindacale o meno. La riconduzione di tale diritto alla libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero induce a una, sia pur non approfondita, disamina del quadro normativo di riferimento nazionale e sovranazionale, anche di natura non strettamente lavorista.
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Corte d’Appello Roma, N.-6 Febbraio 2007

(Corte d’Appello Roma
N: - 6 Febbraio 2007)

III Sez. penale - Pres. Mineo, Est. Ciccone – P. C. et al. imputati (avv.ti V. Lombardi, M. Lombardi, Goffredo), M. C., parte civile (avv.to Ciatti) Diff. Trib. Roma 4 maggio 2005.

Note: Diritto di critica e nuovi spazi d’azione per la cittadinanza industriosa. L’obbedienza non è più una virtù?
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Diritto di critica – Comunicato sindacale – Diffamazione – Scriminante – Non costituisce reato.

L’affissione sul luogo di lavoro di un comunicato sindacale contenente i termini «fascista» e «maschilista» non costituisce di per sé reato di diffamazione nei confronti del superiore gerarchico.
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Diritto di critica e lesione del vincolo fiduciario

(Corte di Cassazione
10 Dicembre 2008, n.29008)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto; Est. Stile; P.M. Nardi (conf.) – A. F. (avv. Borgona) c. Conservco (avv. Scacchi). Corte d’Appello Torino 29 novembre 2004.

Articolo scritto da:
Con la sentenza in epigrafe i giudici di legittimità tornano a occuparsi delle problematiche inerenti la libertà di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro e, in particolare, della possibile interferenza tra l’esercizio del diritto di critica e gli obblighi che il rapporto di lavoro pone a carico del lavoratore.
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Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009

Il commento delle sentenze di Cassazione in epigrafe si articola in una considerazione generale della libertà di pensiero e di critica, quale coessenziale allo Stato democratico moderno e alla Costituzione del 1948, e in una analisi della sua evoluzione attraverso le problematiche e le peculiarità del diritto del lavoro.
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Corte di Cassazione, N.16000-8 Luglio 2009 - 14 Luglio 2009

(Corte di Cassazione
N:16000 - 8 Luglio 2009 - 14 Luglio 2009)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Stile, P.M. Fedeli (Conf.).

Note: Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009
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Lavoro subordinato – Diritto di critica del lavoratore – Diritto e dovere di denuncia di reati – Limiti. Lavoro subordinato – Diritto di critica del lavoratore –Violazione dei limiti – Esercizio del potere disciplinare datoriale – Possibilità – Sussistenza – Limitazioni.

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il diritto di critica (e ancor più il diritto-dovere di denunciare gli autori di reati commessi nello stesso ambito), oltre che vincolato al rispetto della verità oggettiva e a una forma di esposizione che non offenda l’onore, la reputazione e il decoro dell’impresa datrice di lavoro, è anche sottoposto a peculiari limiti in considerazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione gravanti sul dipendente. (1) Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la violazione dei limiti del diritto di critica giustifica l’esercizio, da parte datoriale, del potere disciplinare, anche nelle sue forme più severe, ma pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione.
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Corte di Cassazione, N.15752-15 Aprile 2009

(Corte di Cassazione
N:15752 - 15 Aprile 2009)

Sez. V – Pres. Nardi, Est. Dubolino, P.M. Geruci (Diff.).

Note: Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009
Parole chiave: diritto di critica ::

Lavoro subordinato – Diffamazione da parte del lavoratore – Provocazione – Contiguità cronologica tra fatto ingiusto e stato d’ira – Valutazione da parte del giudice – Necessità – Sussistenza.

Nel valutare l’esimente della provocazione nei reati contro l’onore il giudice non può trascurare l’elemento della contiguità cronologica, tra fatto ingiusto e stato d’ira conseguente, prevista all’art. 599, comma 2 cod. pen. (in caso di addebito per diffamazione entro il rapporto di lavoro, per lettera del dipendente, inviata 9 giorni dopo la richiesta di comunicazioni, da questi ritenuta provocatoria).
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