La discrezionalità della p.a. nel valutare, sia le esigenze sanitarie di colui che richieda una prestazione del Servizio sanitario nazionale, sia le proprie disponibilità finanziarie, non sussiste allorché l’assistito chieda il riconoscimento del diritto all’erogazione di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, facendo valere una pretesa correlata al proprio diritto alla salute che, per sua natura, non è suscettibile di affievolimento.

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