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Direttive sociali e clausole di non regresso: il variabile ruolo del diritto comunitario nelle decisioni delle Corti superiori

Negli ultimi anni si è diffusa la convinzione che la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato abbia assunto una specifica importanza per il fatto di costituire un esempio paradigmatico di alcuni tratti generali del diritto del lavoro italiano.
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Corte di Giustizia, Terza Sezione, N.da C-378 a C-380/07-23 Aprile 2009

(Corte di Giustizia, Terza Sezione
N:da C-378 a C-380/07 - 23 Aprile 2009)

Pres. Rosas; Est. Caoimh; Avv. Gen. Kokott – K. Angelidaki e al. c. Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis e C. Giannoudi e al. c. Dimos Geropotamou.

Note: Direttive sociali e clausole di non regresso: il variabile ruolo del diritto comunitario nelle decisioni delle Corti superiori

Contratto a termine – Clausole 5 e 8 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Contratti a termine nel settore pubblico – Primo o unico contratto – Contratti successivi – Norma equivalente – Reformatio in peius del livello generale di tutela dei lavoratori – Misure di prevenzione degli abusi – Sanzioni – Divieto assoluto di conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico – Conseguenze di una scorretta trasposizione di una direttiva – Interpretazione conforme

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’adozione, da parte di uno Stato, di una normativa che, al fine di trasporre la detta direttiva specificamente nel settore pubblico, prevede l’applicazione delle misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a termine successivi indicate al n. 1, lett. a)‑c), di detta clausola, qualora nel diritto interno esista già una «norma equivalente» ai sensi della medesima clausola, circostanza che compete al giudice verificare, a condizione che detta normativa non comprometta l’effettività della prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a termine ed inoltre rispetti la clausola 8, n. 3, di detto accordo
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