Contratto a termine – Clausole 5 e 8 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato – Contratti a termine nel settore pubblico – Primo o unico contratto – Contratti successivi – Norma equivalente – Reformatio in peius del livello generale di tutela dei lavoratori – Misure di prevenzione degli abusi – Sanzioni – Divieto assoluto di conversione di contratti di lavoro a
tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore
pubblico – Conseguenze di una scorretta trasposizione di una direttiva
– Interpretazione conforme
La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’adozione, da parte di uno Stato, di una normativa che, al fine di trasporre la detta direttiva specificamente nel settore pubblico, prevede l’applicazione delle misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a termine successivi indicate al n. 1, lett. a)‑c), di detta clausola, qualora nel diritto interno esista già una «norma equivalente» ai sensi della medesima clausola, circostanza che compete al giudice verificare, a condizione che detta normativa non comprometta l’effettività della prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a termine ed inoltre rispetti la clausola 8, n. 3, di detto accordo