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dequalificazione

Giurisprudenza di merito sulla dequalificazione professionale alla luce dell’intervento delle Ss.Uu. dell’11 settembre 2008

(Corte d'Appello Firenze
24 Marzo 2009, n.)

lav. – Pres. Amato, Est. Nisticò – L. G. (avv.ti Rusconi e Barone) c. Banca Cassa di Risparmio di Firenze Spa (avv.ti Bechi e Gennarelli).

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La Corte, oltre a far tesoro della pronuncia della Cassazione del 2006, riprende, citandola testualmente, la sentenza sempre delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972 che elimina la categoria del danno esistenziale, inteso come pregiudizio di attività realizzatrici della persona umana, ed opera una semplificazione sistematica delle varie figure di danno all’interno dell’unica fattispecie di danno non patrimoniale. Spetta al giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio, individuare la portata delle ripercussioni negative sui diritti della persona sanciti dalla Costituzione
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L’onere della prova del danno da dequalificazione può essere assolto anche per presunzioni

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, torna nuovamente sullo spinoso problema del danno, o, meglio, dei danni, derivanti al prestatore di lavoro che subisca una dequalificazione professionale, a seguito di un’illegittima adibizione a mansioni non equivalenti alle ultime effettivamente svolte, in violazione dell’art. 2103 cod. civ.
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Corte di Cassazione, N.7871-26 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:7871 - 26 Marzo 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Maiorano, P.M. Fuzio (Concl. Conf.) – Denso Thermal Systems Spa (avv. Gentilli) c. U. A. (avv.ti Bussa e Pini). Conf. Corte d’Appello di Torino n. 511/04.

Note: L’onere della prova del danno da dequalificazione può essere assolto anche per presunzioni

Mansioni e qualifiche – Art. 2103 cod. civ. – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori – Illegittimità – Risarcimento del danno da dequalificazione professionale (anche biologico ed esistenziale) – Onere incombente sul prestatore di lavoro subordinato – Ricorso alla prova per presunzioni – Ammissibilità.

Il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti
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Giurisprudenza di merito sulla dequalificazione professionale alla luce dell’intervento delle Ss.Uu. dell’11 settembre 2008

La Corte, oltre a far tesoro della pronuncia della Cassazione del 2006, riprende, citandola testualmente, la sentenza sempre delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972 che elimina la categoria del danno esistenziale, inteso come pregiudizio di attività realizzatrici della persona umana, ed opera una semplificazione sistematica delle varie figure di danno all’interno dell’unica fattispecie di danno non patrimoniale. Spetta al giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio, individuare la portata delle ripercussioni negative sui diritti della persona sanciti dalla Costituzione
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Corte di Appello Firenze, N.1138-24 Marzo 2009

(Corte di Appello Firenze
N:1138 - 24 Marzo 2009)

Pres. Amato, Est. Nisticò – L. G. (avv.ti Rusconi e Barone) c. Banca Cassa di Risparmio di Firenze Spa (avv.ti Bechi e Gennarelli).

Note: Giurisprudenza di merito sulla dequalificazione professionale alla luce dell’intervento delle Ss.Uu. dell’11 settembre 2008

Mansioni e qualifiche – Dequalificazione –Art. 2087 cod. civ. – Risarcimento del danno – Tutela della personalità morale del lavoratore – Danno non patrimoniale – Onere della prova – Quantificazione.

La dequalificazione professionale del lavoratore comporta la liquidazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, secondo l’interpretazione «costituzionalmente orientata» della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008. Ciò in relazione alla tutela data alla personalità morale del lavoratore secondo il combinato disposto degli artt. 41 Cost. e 2087 cod. civ. (per ciò che concerne il bene dignità) e 32 Cost. (per ciò che concerne il bene salute). Tale danno è peraltro in re ipsa e si identifica con la lesione
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