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danno non patrimoniale

Danno non patrimoniale e rapporto di lavoro

Articolo scritto da:
Il contratto di lavoro si conferma terreno di indagine per le ricadute dello statuto del nuovo danno non patrimoniale. Nel saggio si è cercato di mettere in luce che il rigore teorico delle S.U. del 2008 va declinato con alcuni accorgimenti. Il risarcimento anche come sanzione tende a colma le lacune create dalla ineffettività dei rimedi contrattuali. Ciò comporta la necessità di abbandonare l’ostracismo verso la tecnica di tutela che si sta rivelando lo strumento privilegiato scelto dal lavoratore per l’accesso alla giustiziabilità dei beni giuridici tutelati dalla Costituzione
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Giurisprudenza di merito sulla dequalificazione professionale alla luce dell’intervento delle Ss.Uu. dell’11 settembre 2008

(Corte d'Appello Firenze
24 Marzo 2009, n.)

lav. – Pres. Amato, Est. Nisticò – L. G. (avv.ti Rusconi e Barone) c. Banca Cassa di Risparmio di Firenze Spa (avv.ti Bechi e Gennarelli).

Articolo scritto da:
La Corte, oltre a far tesoro della pronuncia della Cassazione del 2006, riprende, citandola testualmente, la sentenza sempre delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972 che elimina la categoria del danno esistenziale, inteso come pregiudizio di attività realizzatrici della persona umana, ed opera una semplificazione sistematica delle varie figure di danno all’interno dell’unica fattispecie di danno non patrimoniale. Spetta al giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio, individuare la portata delle ripercussioni negative sui diritti della persona sanciti dalla Costituzione
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Personalizzazione del danno non patrimoniale: il rischio delle "gabbie risarcitorie"

Il commento esamina una sentenza destinata a far discutere. In base al principio in essa affermato, ai fini della liquidazione della somma dovuta a titolo di riparazione del danno non patrimoniale da morte del prossimo congiunto è necessario tenere in considerazione il contesto socio-economico del danneggiato. In particolare, ai fini di una personalizzazione di tale tipo di danno, il Tribunale ha ritenuto di dover tenere in considerazione il potere di acquisto della valuta in cui viene effettuata la liquidazione.
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Tribunale Torino, Sezione IV, N.4932-20 Luglio 2010

(Tribunale Torino, Sezione IV
N:4932 - 20 Luglio 2010)

Est. Salvetti – S.L. (avv. De Lauso) c. X di R.R. & C. (avv. Pacchiana Parravicini)

Note: Personalizzazione del danno non patrimoniale: il rischio delle "gabbie risarcitorie"

Infortunio sul lavoro – Cittadino straniero – Impresa italiana all’estero – Azione esercitata dagli eredi residenti all’estero – Danno cd. catastrofico – Competenza del giudice del lavoro – Danno non patrimoniale – Competenza del giudice ordinario – Legge applicabile – Accertamento della condizione di reciprocità – Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Liquidazione equitativa – Necessità di riequilibrare in base al potere d’acquisto nel paese di residenza – Sussiste

Nella liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto ai familiari del lavoratore deceduto a causa della violazione degli obblighi di sicurezza si deve tenere conto della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato e, dunque, del potere d’acquisto della valuta in cui viene effettuata la liquidazione
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Il danno non patrimoniale nei rapporti di lavoro: danno evento o danno conseguenza?

L'articolo affronta le problematiche connesse alla fattispecie del danno non patrimoniale nei rapporti di lavoro – che costituisce il «cuore» della sentenza che si annota –, ed esamina, seppur brevemente, il passaggio della sentenza stessa, relativamente alla discriminazione fondata sull’età, denunciata da parte del lavoratore e ritenuta non sussistente dalla Corte d’Appello di Firenze.
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Corte di Appello Firenze, N.680-13 Luglio 2009

(Corte di Appello Firenze
N:680 - 13 Luglio 2009)

Pres. Est. Amato – M. C. (avv. Rusconi) c. Banca Cr Firenze Spa (avv.ti Bechi, Gennarelli).

Note: Il danno non patrimoniale nei rapporti di lavoro: danno evento o danno conseguenza?

Mansioni e qualifiche – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Voci di danno non patrimoniale e relativa quantificazione – Onere della prova: danno evento e danno conseguenza – Art. 2087 cod. civ. e obbligo di tutela della personalità morale del lavoratore – Discriminazione per età (d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216).

La tutela da parte dell’ordinamento dei valori fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quali la dignità del lavoro, la salute, la libertà di espressione) comporta che, quando una condotta sia lesiva dei suddetti valori, il danno si identifica con la lesione medesima e, pertanto, sotto il profilo probatorio, il giudice procederà direttamente a una quantificazione del danno non patrimoniale secondo un criterio equitativo, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. (cd. danno in re ipsa).
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Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

L’ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, perché «di particolare importanza», ha posto alla Corte una serie di questioni e innanzitutto ha chiesto di stabilire se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale diverso tanto dal danno morale quanto da quello biologico e consistente «nella lesione del fare a-reddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti»
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Corte di Cassazione, N.26972-11 Novembre 2008

(Corte di Cassazione
N:26972 - 11 Novembre 2008)

Sezioni Unite – Pres. Carbone, Est. Preden, P.M. Iannelli (conf.) – Procedimento rimesso alle Ss.Uu. con ordinanza n. 4712/2008 al fine dell’esame di questione di particolare importanza.

Note: Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

Danno – Danno non patrimoniale – Categoria generale – Danno esistenziale – Autonomia – Esclusione. Danno – Diritti inviolabili della persona – Danno non patrimoniale – Risarcibilità. Danno – Rapporto di lavoro – Danni-conseguenza non patrimoniale – Risarcibilità

Il danno non patrimoniale è categoria generale del diritto non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate: in particolare non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale» atteso che ciò determinerebbe la confluenza nella categoria della atipicità del danno in questione; tale situazione infatti non è voluta dal legislatore, né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 cod. civ. che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili
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Il danno non patrimoniale

Con le sentenze gemelle del novembre 2008 le Sezioni Unite della Cassazione si proponevano l'obiettivo di fornire definitivo approdo sistematico sulla controversa tematica del danno non patrimoniale. La successiva evoluzione giurisprudenziale mostra, invece, che persistono difformità di orientamenti e i contrasti interpretativi vertono anche sulla stessa portata innovativa delle sentenze di San Martino. La rassegna fornisce una panoramica degli indirizzi giurisprudenziali su alcune delle principali criticità della materia, soprattutto a livello applicativo
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Giurisprudenza di merito sulla dequalificazione professionale alla luce dell’intervento delle Ss.Uu. dell’11 settembre 2008

La Corte, oltre a far tesoro della pronuncia della Cassazione del 2006, riprende, citandola testualmente, la sentenza sempre delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972 che elimina la categoria del danno esistenziale, inteso come pregiudizio di attività realizzatrici della persona umana, ed opera una semplificazione sistematica delle varie figure di danno all’interno dell’unica fattispecie di danno non patrimoniale. Spetta al giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio, individuare la portata delle ripercussioni negative sui diritti della persona sanciti dalla Costituzione
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Corte di Appello Firenze, N.1138-24 Marzo 2009

(Corte di Appello Firenze
N:1138 - 24 Marzo 2009)

Pres. Amato, Est. Nisticò – L. G. (avv.ti Rusconi e Barone) c. Banca Cassa di Risparmio di Firenze Spa (avv.ti Bechi e Gennarelli).

Note: Giurisprudenza di merito sulla dequalificazione professionale alla luce dell’intervento delle Ss.Uu. dell’11 settembre 2008

Mansioni e qualifiche – Dequalificazione –Art. 2087 cod. civ. – Risarcimento del danno – Tutela della personalità morale del lavoratore – Danno non patrimoniale – Onere della prova – Quantificazione.

La dequalificazione professionale del lavoratore comporta la liquidazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, secondo l’interpretazione «costituzionalmente orientata» della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008. Ciò in relazione alla tutela data alla personalità morale del lavoratore secondo il combinato disposto degli artt. 41 Cost. e 2087 cod. civ. (per ciò che concerne il bene dignità) e 32 Cost. (per ciò che concerne il bene salute). Tale danno è peraltro in re ipsa e si identifica con la lesione
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