La Corte, oltre a far tesoro della pronuncia della Cassazione del 2006, riprende, citandola testualmente, la sentenza sempre delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972 che elimina la categoria del danno esistenziale, inteso come pregiudizio di attività realizzatrici della persona umana, ed opera una semplificazione sistematica delle varie figure di danno all’interno dell’unica fattispecie di danno non patrimoniale. Spetta al giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio, individuare la portata delle ripercussioni negative sui diritti della persona sanciti dalla Costituzione

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