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danno esistenziale

Le Sezioni Unite, lo ius variandi dell’imprenditore e il danno esistenziale da demansionamento

La questione decisa dalle Sezioni Unite, sul presupposto di un contrasto in ordine alla risarcibilità del danno da demansionamento, trae spunto essenzialmente dal riparto degli oneri probatori, recentemente definiti dalle stesse Sezioni Unite (Cass. 17 giugno 2004, n. 11353, in q. Riv., 2005, II, p. 95, con nota di Fabbri, ivi, pp. 110 ss.); l’ordinanza di rimessione (23 giugno 2004, senza numero, in FI, 2005, I, cc. 3439 ss.) aveva individuato tre orientamenti, partendo dal comportamento illegittimo del datore di lavoro che modifichi unilateralmente le mansioni del dipendente in modo...
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Cassazione, Ss.Uu., N.6572-24 Marzo 2006

(Cassazione, Ss.Uu.
N:6572 - 24 Marzo 2006)

Ss.Uu. – Pres. Carbone, Est. La Terza, P.M. Martone (Diff.) – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (avv. Tamburro) c. Capanna (avv.ti Nuzzaci e D’Aiuto).

Note: Le Sezioni Unite, lo ius variandi dell’imprenditore e il danno esistenziale da demansionamento

Qualifica e mansioni – Demansionamento – Danno professionale, biologico o esistenziale – Prova – Onere di allegazione – Presunzioni – Nozioni generali derivanti dall’esperienza.

In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione della integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali...
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Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

L’ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, perché «di particolare importanza», ha posto alla Corte una serie di questioni e innanzitutto ha chiesto di stabilire se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale diverso tanto dal danno morale quanto da quello biologico e consistente «nella lesione del fare a-reddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti»
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Corte di Cassazione, N.26972-11 Novembre 2008

(Corte di Cassazione
N:26972 - 11 Novembre 2008)

Sezioni Unite – Pres. Carbone, Est. Preden, P.M. Iannelli (conf.) – Procedimento rimesso alle Ss.Uu. con ordinanza n. 4712/2008 al fine dell’esame di questione di particolare importanza.

Note: Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

Danno – Danno non patrimoniale – Categoria generale – Danno esistenziale – Autonomia – Esclusione. Danno – Diritti inviolabili della persona – Danno non patrimoniale – Risarcibilità. Danno – Rapporto di lavoro – Danni-conseguenza non patrimoniale – Risarcibilità

Il danno non patrimoniale è categoria generale del diritto non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate: in particolare non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale» atteso che ciò determinerebbe la confluenza nella categoria della atipicità del danno in questione; tale situazione infatti non è voluta dal legislatore, né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 cod. civ. che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili
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