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I contrasti tra Corte EDU E Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati

1. Contrasti in atto e contrasti potenziali. — 2. Rapporti tra Cedu e ordinamento interno secondo la Corte Costituzionale. — 3. Corte Costituzionale e Corte Edu sulle leggi con effetti retroattivi. — 4. La Corte Costituzionale e il caso Ata. — 5. Il caso Ata e la Corte di Strasburgo. — 6. I termini del contrasto. — 7. La sentenza Scattolon. — 8. Norme Cedu e applicazione diretta. — 9. La sentenza Agrati — 10. La sentenza Maggio. — 11. La nuova rimessione alla Corte Costituzionale: quali argomenti nuovi per un giudizio.
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Corte Costituzionale, N.15-26 Gennaio 2012

Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Soci amministratori di Srl – Opera prestata nell’impresa commerciale – Iscrizione all’Inps – Legge di interpretazione autentica – Obbligo di doppia iscrizione – Artt. 3, 24, comma 1, 102, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza. Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Soci amministratori di Srl – Opera prestata nell’impresa commerciale – Iscrizione all’Inps – Legge di interpretazione autentica – Obbligo di doppia iscrizione – Art. 6 Cedu – Violazione – Insussistenza.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, co. 11, d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. n. 122/2010, sollevata dalla Corte d’Appello di Genova in riferimento agli artt. 3, 24, co. 1, 102, 111, co. 2, e 117, co. 1, Cost., in riferimento all’art. 6 della Cedu. (1) Spetta innanzitutto al legislatore nazionale e alla Corte Costituzionale valutare, con riferimento a princìpi, diritti e beni di rilievo costituzionale e nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla Cedu ai singoli ordinamenti statali, la sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale che giustifichino interventi legislativi con efficacia retroattiva.
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Corte Costituzionale, N.303-10 Novembre 2011

(Corte Costituzionale
N:303 - 10 Novembre 2011)

Pres. Quaranta, Est. Mazzella – C.C. (avv.ti Vacirca e Angiolini) e S.G. (avv.ti Carpagnano e De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Maresca e Pessi).

Note: I contrasti tra Corte EDU E Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati

Controversie di lavoro e previdenza – Contratto a termine – Conversione – Indennità onnicomprensiva – Retroattività – Cause in corso – Alterazione – Art. 6 Cedu – Violazione – Insussistenza.

Il co. 7 dell’art. 32 della l. n. 183/2010, prevedendo l’estensione dei co. 5 e 6 dello stesso articolo ai giudizi in corso, non ha prodotto un’ingerenza illecita del legislatore nell’amministrazione della giustizia diretta ad alterare la soluzione di una o più controversie a beneficio di una parte, contrastante con il divieto di cui all’art. 6 della Cedu. Nella fattispecie, infatti, ricorrono tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte Edu ritiene compatibili con l’art. 6 della Convenzione disposizioni nazionali dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore; sussistono, in particolare, le ragioni di utilità generale di una simile nuova disciplina.
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Corte Costituzionale, N.257-30 Settembre 2011

Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Salariati agricoli avventizi – Retribuzione pensionabile – Legge di interpretazione autentica – Effetto peggiorativo – Artt. 38, comma 2, 53, 3, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, Cost. – Questioni di legittimità costituzionale inammissibili e infondate. Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Salariati agricoli avventizi – Retribuzione pensionabile – Legge di interpretazione autentica – Effetto peggiorativo – Art. 6 Cedu – Conformità. Controversie di lavoro e previdenza – Contribuzione previdenziale – Salariati agricoli avventizi – Retribuzione pensionabile – Legge di interpretazione autentica – Effetto peggiorativo – Art. 14 Cedu – Conformità.

Sono inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 5, l. n. 191/2009 in riferimento agli artt. 38, co. 2, e 53 Cost., e 3, 111, co. 1 e 2, 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Cedu (4). La norma censurata, che interpreta in modo peggiorativo una precedente disposizione in materia di modalità di calcolo della retribuzione da porre a base della contribuzione e delle prestazioni pensionistiche dei salariati agricoli a tempo determinato, non contrasta con l’art. 117, co. 1, Cost. per violazione degli obblighi derivanti allo Stato dall’art. 6 della Cedu (5). Non vìola nemmeno l’art. 14 della Cedu, che vieta discriminazioni per l’origine sociale e per la ricchezza nell’ambito di applicazione della Convenzione (6).
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Corte Edu, N.17972-14 Febbraio 2012

Controversie di lavoro e previdenza – Pensione – Ex dipendenti del Banco di Napoli – Trattamento perequativo – Specialità – Permanenza – Negazione – Contenzioso – Legge di interpretazione autentica – Trattamento perequativo speciale – Eliminazione – Art. 6 Cedu – Violazione – Sussiste.

Contrasta con l’art. 6 della Cedu l’art. 1, comma 55, della legge n. 243/2004 che, in presenza di molteplici sentenze in senso contrario, ha eliminato lo speciale trattamento perequativo delle pensioni già previsto per gli ex dipendenti degli enti pubblici creditizi (7).
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Corte Edu, N.43549-7 Giugno 2011

(Corte Edu
N:43549 - 7 Giugno 2011)

ricorsi nn. 43549/2008, 6107/2009, 5087/2009, Sez. II – Pres. Tulkens – Agrati e altri (avv. Sullam) c. Italia (agenti Spatafora e Lettieri).

Note: I contrasti tra Corte EDU E Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati

Controversie di lavoro e previdenza – Lavoro pubblico – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Trattamento economico – Legge di interpretazione autentica – Peggioramento – Art. 6 Cedu – Violazione – Sussiste – Art. 1, Protocollo 1 – Violazione – Sussiste.

L’art. 1 l. 266/2005, laddove interpreta autenticamente l’art. 8 l. 124/1999 limitando i diritti del personale Ata, trasferito dagli enti locali allo Stato, al solo «maturato economico», da una parte, non è giustificato dalla sussistenza delle ragioni imperative di interesse generale che consentono agli Stati di disciplinare, in materia civile e mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già esistenti, violando, di conseguenza, le disposizioni di cui all’art. 6 della Cedu; dall’altro, dà vita a un’ingerenza dello Stato nell’esercizio del diritto di proprietà che i lavoratori interessati potevano far valere in base alla legislazione precedente che contrasta con l’art. 1 del Protocollo.
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Corte Edu, N.46286-31 Mag 2011

(Corte Edu
N:46286 - 31 Mag 2011)

ricorsi nn. 46286/2009, 52851/2008, 53727/2008, 54486/2008, 56001/2008, Sez. II – Pres. Tulkens – Maggio e altri c. Italia.

Note: I contrasti tra Corte EDU E Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e pensionati

Controversie di lavoro e previdenza – Pensione – Pensioni di vecchiaia – Lavoro svolto in Svizzera – Rimpatrio – Trasferimento dei contributi previdenziali – Pensione retributiva – Calcolo – Legge di interpretazione autentica – Ricalcolo in senso peggiorativo – Art. 6 Cedu – Violazione – Sussiste – Art. 1, Protocollo 1 – Violazione – Non sussiste.

L’art. 1 co. 777 l. 296/2006, laddove interpreta autenticamente l’art. 5 co. 2 d.P.R. 488/1968 riducendo la retribuzione su cui calcolare la pensione dei lavoratori italiani che avevano chiesto il trasferimento all’Inps dei contributi da loro versati all’assicurazione sociale svizzera, vìola le disposizioni di cui all’art. 6 Cedu, in quanto ha modificato definitivamente, a danno di un intera categoria di persone, l’esito dei giudizi pendenti nei quali lo Stato era parte in assenza di un motivo di interesse generale sufficientemente impellente da superare i pericoli inerenti all’utilizzo della legislazione retroattiva. Considerazioni di carattere finanziario ovvero la necessità di ristabilire un equilibrio nel sistema pensionistico non giustificano il legislatore.
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Osservatorio la Corte costituzionale - rapporto di lavoro

Articolo scritto da:
1. L’unico figlio convivente del disabile ha diritto al congedo straordinario ex art. 42, d.lgs. n. 151/2001 per assisterlo. — 2. I compensi professionali corrisposti agli avvocati interni delle p.a. sono al lordo di tutti gli oneri contributivi. — 3. La sanzione disciplinare proposta dalla Commissione di disciplina nei confronti di inadempienze del sottufficiale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica non può essere aggravata dall’organo competente alla determinazione finale della sanzione applicabile.
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LA CORTE COSTITUZIONALE Le decisioni nel trimestre luglio-settembre 2009

Articolo scritto da:
Parole chiave: corte costituzionale
1. Illegittimità costituzionale della previsione della tutela risarcitoria per i contratti a termine illegittimi. — 2. Illegittimità delle stabilizzazioni senza selezione concorsuale.
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La Corte Costituzionale, Le decisioni nel trimestre luglio-settembre 2008, Rapporto di lavoro

(Corte Costituzionale
, n.)

Articolo scritto da:
SOMMARIO: 1. Inapplicabilità al personale regionale della decurtazione delle diarie per missione imposta dal d.l. n. 223/2006. — 2. Legittimità costituzionale della decorrenza del termine annuale dell’impugnazione dal deposito della sentenza (non comunicata) di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
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Osservatorio. La Corte Costituzionale. Le decisioni nel trimestre aprile-giugno 2012. Rapporto di lavoro

Illegittimità della riserva al personale interno delle p.a. oltre il 50% dei posti disponibili per ogni qualifica. Legittimità degli speciali criteri di computo dell’indennità di fine servizio per i direttori Asl. Illegittimità della l.r. che vieta la conservazione dell’orario p.t. al personale della P.m. Legittimità della scelta di delegificazione di istituti della disciplina del p.i. da parte del legislatore nazionale per aspetti relativi alla sua competenza legislativa esclusiva. Legittimità del sopravvenuto diniego per i dipendenti pubblici p.t. di esercitare la professione di avvocato.
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La Corte Costituzionale decisioni aprile - giugno 2009

Articolo scritto da:
Il termine prescrizionale applicabile all’azione di recupero delle agevolazioni contributive concesse per contratti di formazione lavoro e qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario. 2. — Esclusione nel processo penale dell’azione civile diretta avverso la assicurazione del datore di lavoro per il risarcimento di danni da infortunio sul lavoro. 3. — Orario di servizio e retribuzione sufficiente per i docenti-bibliotecari di conservatorio. 4. — Incompetenza normativa delle Regioni nel prevedere albi professionali.
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Le decisioni nel trimestre gennaio-marzo 2010

Articolo scritto da:
Illegittimità della facoltà della Regione di conferire incarichi dirigenziali a personale esterno in misura pari al 30% dei rispettivi posti. — 2. Illegittimità spoil system della Regione Calabria. — 3. Illegittimità della riqualificazione di un trattamento retributivo come «non assorbibile» senza la indicazione dei mezzi di copertura della spesa conseguente 4. Illegittimità della previsione della automatica decadenza dagli incarichi dirigenziali dettata dal d.l. n. 262/2006. — 5. Illegittimità del credito d’imposta per il «richiamo dei cervelli» adottato dalla Regione Campania
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La Corte Costituzionale, Le decisioni nel trimestre ottobre-dicembre 2008, Rapporto di lavoro

Articolo scritto da:
1. Illegittimità costituzionale della previsione di una tutela esclusivamente risarcitoria e non reintegratoria per i direttori delle Asl privati dell’incarico in ragione di un illegittimo sistema regionale di spoiling system. — 2. Illegittimità costituzionale della previsione del divieto di prosecuzione sino alla scadenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003.
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Osservatorio. La Corte Costituzionale. Le decisioni nel trimestre aprile-giugno 2012. Sicurezza Sociale

Indennizzo per vaccinazioni obbligatorie o raccomandate. Legittima la decurtazione del trattamento di malattia nella p.a.
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Lavoro a termine, processi pendenti e Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, per la seconda volta è stata investita dello spinoso tema riguardante il lavoro a termine. La prima volta (V. sentenza n. 44/08) il tema era limitato all’abolizione del diritto legale di precedenza nel lavoro stagionale, disposta dal d.lgs. n. 368/01 (In q. Riv., 2008, p. 334). Ora le questioni erano molteplici. La sentenza n. 214/09 della Corte Costituzionale, depositata il 14 luglio, risolve tre questioni e ne lascia insolute svariate altre.
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Corte costituzionale, N.214-14 Luglio 2009

(Corte costituzionale
N:214 - 14 Luglio 2009)

Pres. Amirante; Est. Mazzella – Savino e altri (avv.ti Alleva, Andreoni, Angiolini, Berti, Carpagnano, D’Amati, De Michele, Fabbrini, Galleano, Molteni, Pieri e Vacirca) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorillo, Maresca e Pessi) e Presidenza del Consiglio (Avv. Stato).

Note: Lavoro a termine, processi pendenti e Corte Costituzionale

Contratto a termine – Ragioni di carattere sostitutivo – Nomedel lavoratore–Necessità – Causa della sostituzione – Necessità. Contratto a tempo determinato – Imprese concessionarie di servizi postali – Specificazione ragioni giustificatrici – Mancanza – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/01 – Non irragionevolezza. Contratto a tempo determinato – Giudizi pendenti al 22 agosto 2008 – Conversione rapporto – Esclusione – Art. 21, d.l. n. 112/2008 – Incostituzionalità.

L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 è legittimo costituzionalmente attesoché esso, dopo aver stabilito, al comma 1, che l’apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, aggiunge, al comma 2, che «L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1», donde l’onere di specificazione scritta del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
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