Contratto a termine – Ragioni di carattere sostitutivo –
Nomedel lavoratore–Necessità – Causa della sostituzione – Necessità.
Contratto a tempo determinato – Imprese concessionarie di servizi postali
– Specificazione ragioni giustificatrici – Mancanza – Art. 2,
comma 1-bis, d.lgs. n. 368/01 – Non irragionevolezza.
Contratto a tempo determinato – Giudizi pendenti al 22 agosto 2008 –
Conversione rapporto – Esclusione – Art. 21, d.l. n. 112/2008 –
Incostituzionalità.
L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 è legittimo costituzionalmente attesoché
esso, dopo aver stabilito, al comma 1, che l’apposizione del termine al contratto
di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo
e organizzativo, anche) sostitutivo, aggiunge, al comma 2, che
«L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente,
da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma
1», donde l’onere di specificazione scritta del nome del lavoratore sostituito
e della causa della sostituzione.