home page

contratto a termine

Lavoro a termine, processi pendenti e Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, per la seconda volta è stata investita dello spinoso tema riguardante il lavoro a termine. La prima volta (V. sentenza n. 44/08) il tema era limitato all’abolizione del diritto legale di precedenza nel lavoro stagionale, disposta dal d.lgs. n. 368/01 (In q. Riv., 2008, p. 334). Ora le questioni erano molteplici. La sentenza n. 214/09 della Corte Costituzionale, depositata il 14 luglio, risolve tre questioni e ne lascia insolute svariate altre.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte costituzionale, N.214-14 Luglio 2009

(Corte costituzionale
N:214 - 14 Luglio 2009)

Pres. Amirante; Est. Mazzella – Savino e altri (avv.ti Alleva, Andreoni, Angiolini, Berti, Carpagnano, D’Amati, De Michele, Fabbrini, Galleano, Molteni, Pieri e Vacirca) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorillo, Maresca e Pessi) e Presidenza del Consiglio (Avv. Stato).

Note: Lavoro a termine, processi pendenti e Corte Costituzionale

Contratto a termine – Ragioni di carattere sostitutivo – Nomedel lavoratore–Necessità – Causa della sostituzione – Necessità. Contratto a tempo determinato – Imprese concessionarie di servizi postali – Specificazione ragioni giustificatrici – Mancanza – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/01 – Non irragionevolezza. Contratto a tempo determinato – Giudizi pendenti al 22 agosto 2008 – Conversione rapporto – Esclusione – Art. 21, d.l. n. 112/2008 – Incostituzionalità.

L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 è legittimo costituzionalmente attesoché esso, dopo aver stabilito, al comma 1, che l’apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, aggiunge, al comma 2, che «L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1», donde l’onere di specificazione scritta del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina

1. — Introduzione — Le sentenze in epigrafe riguardano tutte contratti a tempo determinato stipulati da Poste Italiane S.p.a. in relazione a due ipotesi di assunzione a termine introdotte dalla contrattazione collettiva sulla base dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56: la prima ipotesi, delineata dall’Accordo integrativo del 25 settembre 1997, è molto ampia e generica e concerne «esigenze eccezionali, conseguenti alle fasi di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente...
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Cassazione Sez. lav., N.26989-7 Dicembre 2005

(Cassazione Sez. lav.
N:26989 - 7 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Vidiri, P.M. Finocchi Ghersi (concl. Conf.) – Poste Italiane S.p.a. (avv. Fiorillo e Trifirò) c. Rega e Gatti (avv. Afeltra e Zezza). Cassa App. Milano 14 dicembre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Specifico collegamento tra contratti ed esigenze aziendali – Particolari condizioni oggettive o soggettive – Necessità – Esclusione. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Limite temporale per le assunzioni – Differimento in vigenza del contratto collettivo – Legittimità – Differimento a opera di contratto collettivo successivo – Illegittimità.

L’attribuzione alla contrattazione collettiva ex art. 23 della legge n. 56 del 1987 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulla necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori da assumere a termine nonché efficace salvaguardia per i loro diritti e prescinde dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali, di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori,...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Cassazione Sez. lav., N.26679-6 Dicembre 2005

(Cassazione Sez. lav.
N:26679 - 6 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Picone, P.M. Finocchi Ghersi (concl. Conf.) – Poste Italiane S.p.a. (avv. Fiorillo e Pessi) c. Leporatti (avv. Vacirca). Cassa App. Firenze 3 ottobre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Delega in bianco – Sussistenza – Liberalizzazione delle assunzioni a termine – Insussistenza. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Esigenze di servizio in concomitanza di assenza per ferie – Indagine sulla intenzione delle parti stipulanti – Omissione – Regole di diritto – Violazione.

La riserva all’autonomia collettiva dell’individuazione di ipotesi di contratti a termine ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge ha inteso creare un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo a quello della legge n. 18/1978, cosicché, accanto all’area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere anche un’area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo;...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Cassazione, Sez. lav, N.26677-6 Dicembre 2005

(Cassazione, Sez. lav
N:26677 - 6 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Picone, P.M. Finocchi Ghersi (concl. Diff.) – Poste Italiane S.p.a. (avv. Fiorillo e Tosi) c. Cartia (avv. Cossu). Cassa App. Genova 17 dicembre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina

Contratto a termine – Ente Poste – Accordo integrativo 25 settembre 1997 – Successivi accordi attuativi – Limiti temporali per le assunzioni a termine – Sussistenza – Limiti alla durata dei contratti a termine – Insussistenza.

Gli accordi attuativi dell’accordo integrativo che autorizzava la stipula di contratti a termine in relazione alla ristrutturazione delle Poste hanno introdotto limiti temporali alla possibilità di assunzione (non rimuovibili retroattivamente) e non limiti alla durata dei contratti a tempo determinato.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Cassazione, N.9067-2 Mag 2005

(Cassazione
N:9067 - 2 Mag 2005)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Di Cerbo, P.M. Sepe (concl. Conf.) – Poste Italiane S.p.a. (avv. Fiorillo e Pessi) c. Bichi (avv. Luberto e Mori). Conferma App. Firenze 7 maggio 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Princìpi o criteri da seguire – Insussistenza – Delega in bianco – Sussistenza. Contratto a termine – Ente Poste – Accordo integrativo 25 settembre 1997 – Successivi accordi attuativi – Limiti temporali per le assunzioni a termine – Sussistenza – Accordo 18 gennaio 2001 – Irrilevanza.

Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva per l’individuazione di ipotesi di lavoro a termine ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge non contiene alcun principio o criterio direttivo da seguire, risultandone una delega in bianco alle parti sociali, le quali non sono vincolate all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle già previste dalla legge. È corretta la decisione del giudice di merito che abbia ritenuto che gli accordi attuativi dell’accordo integrativo che autorizzava la stipula di contratti a termine in relazione alla ristrutturazione delle Poste...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Cassazione, N.5000-8 Marzo 2005

(Cassazione
N:5000 - 8 Marzo 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Matera (concl. Conf.) – Frigo (avv. Messina) c. Poste Italiane S.p.a. (avv. Tosi e Fiorillo). Conferma App. Torino 11 novembre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Carattere innovativo – Sussistenza – Delega in bianco – Sussistenza – Conversione del rapporto e onere della prova – Applicabilità. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Esigenze di servizio in concomitanza di assenze per ferie – Indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione – Necessità – Insussistenza – Esigenze di servizio causate dalle assenze per ferie – Prova – Necessità – Sussistenza.

L’art. 23 della legge n. 56 del 1987 rappresenta uno sviluppo fortemente innovativo del modello dei contratti a termine autorizzati (già introdotto dalla legge n. 18/1978), intendendo dar vita a un diverso sistema di controllo, parallelo e alternativo a quello della legge n. 18/1978, cosicché, accanto all’area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere anche un’area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo;...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Cassazione, N.4862-7 Marzo 2005

(Cassazione
N:4862 - 7 Marzo 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Matera (parz. Diff.) – Palumbo (avv. Mottola e Galleano) c. Poste Italiane S.p.a. (avv. De Luca Tamajo e Fiorillo). Cassa App. Napoli 31 dicembre 2003.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Carattere innovativo – Sussistenza – Delega in bianco – Sussistenza – Conversione del rapporto e onere della prova – Applicabilità. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Esigenze di servizio in concomitanza di assenze per ferie – Indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione – Necessità – Insussistenza – Esigenze di servizio causate dalle assenze per ferie – Fatto notorio – Insussistenza – Prova – Necessità – Sussistenza.

L’art. 23 della legge n. 56 del 1987 rappresenta uno sviluppo fortemente innovativo del modello dei contratti a termine autorizzati (già introdotto dalla legge n. 18/1978), intendendo dar vita a un diverso sistema di controllo parallelo e alternativo a quello della legge n. 18/1978, cosicché, accanto all’area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere anche un’area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo;...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Il lavoro a termine di nuovo nell’occhio del ciclone: osservazioni sulla legge 3 agosto 2009, n. 102

Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine
a disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è stata recentemente oggetto di un nuovo intervento legislativo, che ha introdotto alcuni rilevanti cambiamenti. Dopo aver analizzato le modifiche apportate all’art. 36 del T.U. sul pubblico impiego e dopo essersi occupata delle novità relative alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari, l’autrice si sofferma in particolar modo sulla disposizione che impone il blocco delle assunzioni per le società a partecipazione pubblica locale totale, mostrando come tale norma non possa impedire la conversione dei contratti a termine
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Il contratto a termine tra princìpi comunitari e interpretazioni nazionali

L’Europa continua a offrire l’opportunità di verificare se e in che modo l’interpretazione della Direttiva in materia di lavoro a tempo determinato offerta dalla Corte di Giustizia Ce possa risolvere una serie di problematiche che sono emerse in relazione alla formulazione del d.lgs. n. 368/2001 e su cui, anche a causa delle ultime modifiche intervenute, si continuerà di certo a discutere
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di Giustizia, N.C-268/06-15 Aprile 2008

(Corte di Giustizia
N:C-268/06 - 15 Aprile 2008)

Grande Sezione, 15 aprile 2008, causa C-268/2006 – Pres. Skouris, Avv. Gen. Kokott – Impact c. Minister for agriculture and food et al.

Note: Il contratto a termine tra princìpi comunitari e interpretazioni nazionali

Contratto a termine – Giurisdizione speciale – Competenza a conoscere domande fondate sulla direttiva – Principio di effettività – Autonomia procedurale degli Stati membri. Contratto a termine – Carattere incondizionato e preciso della clausola 4.1. – Efficacia diretta – Sussistenza.

La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva n. 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi a un giudice nazionale, mentre ciò non si verifica per la clausola 5, punto 1, del suddetto Accordo quadro. (2)
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Percentuali di assunzione a termine: l’onere della prova è a carico del datore di lavoro

1. Il fatto. — 2. L’art. 23 della legge n. 56/1987 e il limite percentuale di utilizzo del lavoro a termine. — 3. La prova del rispetto del limite percentuale deriva dall’art. 3 della legge n. 230 del 1962? — 4. La prova del rispetto del limite percentuale in applicazione dell’art. 2697 cod. civ. — 5. Applicabilità del principio alla fattispecie di cui all’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368/2001.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di cassazione, N.7645-4 Aprile 2011

(Corte di cassazione
N:7645 - 4 Aprile 2011)

Sez. lav. – Pres. Lamorgese, Est. Curzio, P.M. Iannielli (conf.) – Poste italiane Spa (avv. R. Pessi e G. Giammaria) c. M.A. (avv. Carlo Scartabelli). Rif. Corte d’Appello Firenze n. 363/2006.

Note: Percentuali di assunzione a termine: l’onere della prova è a carico del datore di lavoro
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Assunzioni ex art. 23 della legge n. 56/1987 – Percentuale dei lavoratori – Onere della prova – art. 3, legge n. 230/1962 – Grava sul datore di lavoro.

Ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’onere della prova in ordine al rispetto delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Contratto a termine e diritto di precedenza: l’onda lunga della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 depositata il 4 marzo 2008, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 10, commi 9 e 10, e dell’art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della Direttiva n. 1999/70/Ce relativa all’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces), nella parte in cui subordinano il diritto di precedenza nella assunzione, presso la stessa azienda con la medesima qualifica dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, a due condizioni...
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte Costituzionale, N.44-25 Febbraio 2008 - 4 Marzo 2008

(Corte Costituzionale
N:44 - 25 Febbraio 2008 - 4 Marzo 2008)

Pres. Bile, Est. Mazzella – N. (avv.ti Alleva, Andreoni, Angiolini) c. Presidenza del Consiglio dei ministri (Avv. Stato D’Avanzo).

Note: Contratto a termine e diritto di precedenza: l’onda lunga della Corte Costituzionale

Lavoro a tempo determinato – Diritto di precedenza – Art. 10, commi 9 e 10, e art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/01 – Illegittimità costituzionale.

È incostituzionale l’art. 10, commi 9 e 10, nonché l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della Direttiva n. 1999/70/Ce relativa all’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’Unice, dal Ceep e dal Ces), nella parte in cui abroga l’articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), per violazione dell’art. 77, comma 1, Cost. È incostituzionale l’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nella parte in cui dètta la disciplina transitoria in riferimento all’art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per illegittimità derivata.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Le 2 pronunce affermano l’inapplicabilità alle fattispecie concrete dell’art. 4-bis, d.lgs. 368/01. L’A. concorda con la soluzione adottata da Cass. 26935/08, in quanto, nella specie, il contratto a termine era stato stipulato nella vigenza del precedente quadro normativo e, pertanto, non sussisteva alcuna violazione degli art. 1, 2, 4, d.lgs. 368/01, unico presupposto di applicazione dell’art. 4-bis. Viene criticata, invece, la soluzione adottata dal Trib. di Foggia con la sentenza del 10.3.09.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Foggia, N.6107-10 Marzo 2009

(Tribunale Foggia
N:6107 - 10 Marzo 2009)

Est. Colucci – C. M. R. A. (avv. De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv. Maresca).

Note: Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Contratto a termine – Apposizione del termine in attuazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 – Inapplicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per insussistenza violazione art. 2, comma 1-bis – Interpretazione dell’art. 2, comma 1-bis, secondo i princìpi del diritto comunitario – Complementarietà e non alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Conseguente illegittimità della clausola di apposizione del termine per mancata indicazione della causale ex art. 1 – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto.

Se sussistono i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, non vi è violazione di tale norma e quindi non si applica l’art. 4-bis del decreto stesso. L’art. 2, comma 1-bis, va interpretato alla luce del rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale. I princìpi del diritto comunitario impongono – a modifica dell’interpretazione adottata in precedenti sentenze – di qualificare tale norma quale disciplina complementare e non alternativa rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001. Pertanto, anche le «imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste» devono giustificare l’apposizione del termine secondo quanto previsto dall’art. 1.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tra diritto ed economia: obiettivi e tecniche della regolazione sociale dei contratti di lavoro a termine

Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine
SOMMARIO: 1. La regolazione dei contratti con un termine finale di durata fra fallimenti del mercato ed esigenze redistributive. — 2. Modelli di impresa e rapporti di lavoro nell’era della flessibilità: dalla «specializzazione flessibile» alla flexible firm. — 3. Le teorie dell’impresa competence-based. — 4. L’economia istituzionale e i «mercati interni» del lavoro. — 5. I costi di transazione e il neo-istituzionalismo. — 6. I modelli economici che presuppongono l’esistenza di costi di turnover e i possibili effetti di una liberalizzazione dei contratti a termine. — ...
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

La flessibilità «insicura» dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001: la disapplicazione della norma dopo la sent. 214/09

Le sentenze in commento riguardano l’interpretazione della fattispecie relativa all’art. 2 comma 1 bis ove si affronta il punto di vista offerto dalla magistratura di merito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 2009. La questione appare ancor più interessante in quanto visto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità di tale norma, era necessario comprendere sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito abbiano ritenuto invece la illegittimità di tipologia acausale. Gli orientamenti in commento si sono suddivisi in due principali scuole di pensiero.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Trani ord., N.-23 Novembre 2009

(Tribunale Trani ord.
N: - 23 Novembre 2009)

Est. La Notte Chirone – V. C. D. (avv. Carpagnano) c. Poste Italiane Spa (avv. De Luca Tamajo

Note: La flessibilità «insicura» dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001: la disapplicazione della norma dopo la sent. 214/09
Parole chiave: contratto a termine :: poste italiane ::

Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.

L’art. 2, comma 1-bis, si pone in contrasto con la clausola n. 8, punto 3, dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 anche in ipotesi di un unico contratto a termine visto che la tipologia acausale – sebbene introdotta dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e, quindi, successivamente alla trasposizione propriamente detta (intervenuta con il d.lgs. 368/01) – è, da un lato, pacificamente collegata con l’applicazione dell’Accordo quadro, nella misura in cui è andata a «completare» e a «modificare» le norme nazionali già adottate [vedi sentenza Mangold (punto 51)], e, dall’altro, non risulta diretta ad applicare un altro obiettivo distinto da quello di applicare l’Accordo quadro [vedi sentenza Mangold (punti 52 e 53)].
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Siena, N.63-23 Novembre 2009

Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.

I princìpi affermati dalla Corte di Giustizia, in relazione al fenomeno della successione dei contratti a termine, sono pienamente applicabili al singolo rapporto di lavoro a termine, nella logica di proteggere i lavoratori dall’instabilità dell’impiego e del principio secondo il quale i contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro. L’abuso dei contratti a termine può essere accertato andando a considerare la globale utilizzazione del lavoro precario in ambito aziendale ove nel medesimo stabile posto di lavoro, nella medesima ordinaria mansione, per dodici mesi su dodici l’anno, tanto è abusivo utilizzare in successione temporizzata un medesimo lavoratore, quanto farvi ruotare lavoratori diversi con singoli contratti.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

lavoro a termine e principio di eguaglianza

Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001 e successive modifiche, l’ipotesi generale di lavoro a termine è, come noto, costituita dall’art. 1, d.lgs. citato. Questa fattispecie, tuttavia, non rappresenta l’unico caso di apposizione del limite di durata previsto dal legislatore delegato.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Roma, N.-26 Febbraio 2008

(Tribunale Roma
N: - 26 Febbraio 2008)

Est. Delle Donne – Rizzo (avv. Iorio) c. Poste Italiane Spa (avv. Grassi).

Note: lavoro a termine e principio di eguaglianza

Contratto a termine – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/ Questione di legittimità costituzionale ex artt. 3, comma 1, e 104 Cost. – Rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 3, comma 1, Cost. Il differente e ingiustificato trattamento nei confronti dei lavoratori di Poste Italiane Spa consiste nella dispensa dall’obbligo di indicare i motivi di apposizione del limite di durata come, invece, è statuito dalla generale disciplina sul lavoro a termine di cui all’art. 1 del d.lgs. citato.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa