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contratto a termine

Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Le 2 pronunce affermano l’inapplicabilità alle fattispecie concrete dell’art. 4-bis, d.lgs. 368/01. L’A. concorda con la soluzione adottata da Cass. 26935/08, in quanto, nella specie, il contratto a termine era stato stipulato nella vigenza del precedente quadro normativo e, pertanto, non sussisteva alcuna violazione degli art. 1, 2, 4, d.lgs. 368/01, unico presupposto di applicazione dell’art. 4-bis. Viene criticata, invece, la soluzione adottata dal Trib. di Foggia con la sentenza del 10.3.09.
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Tribunale Foggia, N.6107-10 Marzo 2009

(Tribunale Foggia
N:6107 - 10 Marzo 2009)

Est. Colucci – C. M. R. A. (avv. De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv. Maresca).

Note: Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Contratto a termine – Apposizione del termine in attuazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 – Inapplicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per insussistenza violazione art. 2, comma 1-bis – Interpretazione dell’art. 2, comma 1-bis, secondo i princìpi del diritto comunitario – Complementarietà e non alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Conseguente illegittimità della clausola di apposizione del termine per mancata indicazione della causale ex art. 1 – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto.

Se sussistono i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, non vi è violazione di tale norma e quindi non si applica l’art. 4-bis del decreto stesso. L’art. 2, comma 1-bis, va interpretato alla luce del rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale. I princìpi del diritto comunitario impongono – a modifica dell’interpretazione adottata in precedenti sentenze – di qualificare tale norma quale disciplina complementare e non alternativa rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001. Pertanto, anche le «imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste» devono giustificare l’apposizione del termine secondo quanto previsto dall’art. 1.
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L’indennizzo ex art. 32 del Collegato lavoro tra giurisprudenza e interventi legislativi

L’autore analizza i vari interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle conseguenze economiche dell’accertamento della nullità di una clausola di termine apposta ad un contratto di lavoro esaminando l’intervento della Corte Costituzionale (sent. 303/11) e della giurisprudenza successiva sia di legittimità che di merito. Inoltre l’Autore esamina la disposizione di interpretazione autentica introdotta con la c.d. Legge Fornero di riforma del mercato del lavoro proponendone una lettura critica alla luce dei principi della CEDU e della direttiva 70/1999/CE.
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Corte di Cassazione, N.5241-2 Aprile 2012

(Corte di Cassazione
N:5241 - 2 Aprile 2012)

, Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Mancino, P.M. Matera (diff.) – A.A. (avv. Cogo) c. Poste Italiane Spa (avv. Trifirò). Cassa Corte d’Appello Milano 26 settembre 2009, n. 747.

Note: L’indennizzo ex art. 32 del Collegato lavoro tra giurisprudenza e interventi legislativi
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Clausola di termine nulla – Indennizzo ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Periodo di riferimento – Natura omnicomprensiva.

In caso di nullità della clausola di termine apposta al contratto di lavoro, al prestatore, unitamente alla conversione in contratto a tempo indeterminato, spetta un risarcimento forfetizzato e omnicomprensivo di ogni danno subìto per effetto della nullità del termine, nel periodo che va dalla scadenza dello stesso fino alla sentenza che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto. Altre interpretazioni, che in qualche modo riducano o eliminino il predetto carattere «onnicomprensivo» dell’indennità, ovvero ne delimitino ulteriormente il periodo di «copertura», in ragione di elementi (come la messa in mora o l’epoca della domanda) estranei alla fattispecie legale , risulterebbero in contrasto con la corretta in con la corretta interpretazione dell’art. 32, comma 5
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Corte Appello Roma, N.267-2 Febbraio 2012

(Corte Appello Roma
N:267 - 2 Febbraio 2012)

Pres. ed Est. Torrice – P.S. (avv. Rizzo) c. Poste Italiane Spa (avv. Fiorillo).

Note: L’indennizzo ex art. 32 del Collegato lavoro tra giurisprudenza e interventi legislativi

Contratto a termine – Clausola di termine nulla – Indennizzo ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Periodo di riferimento.

In caso di nullità della clausola di termine apposta al contratto di lavoro, al prestatore, unitamente alla conversione in contratto a tempo indeterminato, spetta l’indennità di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010, che «copre» il solo periodo intercorso dalla scadenza del termine illegittimo al deposito del ricorso, mentre per il periodo successivo, quale effetto della conversione, sono dovute le retribuzioni e gli accessori.
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Corte Appello Torino, N.1519-20 Dicembre 2011

(Corte Appello Torino
N:1519 - 20 Dicembre 2011)

Pres. Mariani, Est. Pasquarelli – O.G. Srl (avv. Mesiano) c. L.M. (avv. F.M. Romeo)

Note: L’indennizzo ex art. 32 del Collegato lavoro tra giurisprudenza e interventi legislativi

Contratto a termine – Clausola di termine nulla – Indennizzo ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Periodo di riferimentocontratto, termine, nullità, indennizzo, art. 32, legge n. 183/2010, periodo, riferimento

È preferibile l’interpretazione secondo cui l’indennità forfetizzata prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 copra il periodo intercorso dalla scadenza del termine illegittimo al deposito del ricorso: momento da cui matura il diritto alle retribuzioni.
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Tribunale Velletri, N.711-1 Marzo 2012

(Tribunale Velletri
N:711 - 1 Marzo 2012)

Est. Russo – D.G.S. (avv.ti S. e R. Muggia) c. L.P. di C.C. (avv. Barbuscia).

Note: L’indennizzo ex art. 32 del Collegato lavoro tra giurisprudenza e interventi legislativi

Contratto a termine – Indennizzo ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Interpretazione conforme alla clausola 8, par. 3 e alla clausola 4, par. 1, dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/Ce – Si somma alle retribuzioni dovute dall’offerta delle prestazioni lavorative.

Non è conforme alle clausole 8, par. 3, e 4, par. 1, dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/Ce l’interpretazione dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, secondo cui, a seguito della pronuncia di nullità del termine, si configura una conversione ex nunc del rapporto di lavoro che, unita all’indennità risarcitoria, soddisferebbe il criterio di adeguatezza e dissuasività della sanzione voluto dalla direttiva citata (come invece sostenuto da Corte Cost. n. 303/2011 e Cass. n. 1411/2012); ciò in quanto, in tal modo, si realizza un significativo arretramento delle tutele economiche del lavoratore rispetto al regime previgente e, altresì, una discriminazione del lavoratore a termine rispetto a quello a tempo indeterminato
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Tra diritto ed economia: obiettivi e tecniche della regolazione sociale dei contratti di lavoro a termine

Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine
SOMMARIO: 1. La regolazione dei contratti con un termine finale di durata fra fallimenti del mercato ed esigenze redistributive. — 2. Modelli di impresa e rapporti di lavoro nell’era della flessibilità: dalla «specializzazione flessibile» alla flexible firm. — 3. Le teorie dell’impresa competence-based. — 4. L’economia istituzionale e i «mercati interni» del lavoro. — 5. I costi di transazione e il neo-istituzionalismo. — 6. I modelli economici che presuppongono l’esistenza di costi di turnover e i possibili effetti di una liberalizzazione dei contratti a termine. — ...
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La flessibilità «insicura» dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001: la disapplicazione della norma dopo la sent. 214/09

Le sentenze in commento riguardano l’interpretazione della fattispecie relativa all’art. 2 comma 1 bis ove si affronta il punto di vista offerto dalla magistratura di merito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 2009. La questione appare ancor più interessante in quanto visto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità di tale norma, era necessario comprendere sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito abbiano ritenuto invece la illegittimità di tipologia acausale. Gli orientamenti in commento si sono suddivisi in due principali scuole di pensiero.
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Tribunale Trani ord., N.-23 Novembre 2009

(Tribunale Trani ord.
N: - 23 Novembre 2009)

Est. La Notte Chirone – V. C. D. (avv. Carpagnano) c. Poste Italiane Spa (avv. De Luca Tamajo

Note: La flessibilità «insicura» dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001: la disapplicazione della norma dopo la sent. 214/09
Parole chiave: contratto a termine :: poste italiane ::

Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.

L’art. 2, comma 1-bis, si pone in contrasto con la clausola n. 8, punto 3, dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 anche in ipotesi di un unico contratto a termine visto che la tipologia acausale – sebbene introdotta dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e, quindi, successivamente alla trasposizione propriamente detta (intervenuta con il d.lgs. 368/01) – è, da un lato, pacificamente collegata con l’applicazione dell’Accordo quadro, nella misura in cui è andata a «completare» e a «modificare» le norme nazionali già adottate [vedi sentenza Mangold (punto 51)], e, dall’altro, non risulta diretta ad applicare un altro obiettivo distinto da quello di applicare l’Accordo quadro [vedi sentenza Mangold (punti 52 e 53)].
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Tribunale Siena, N.63-23 Novembre 2009

Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.

I princìpi affermati dalla Corte di Giustizia, in relazione al fenomeno della successione dei contratti a termine, sono pienamente applicabili al singolo rapporto di lavoro a termine, nella logica di proteggere i lavoratori dall’instabilità dell’impiego e del principio secondo il quale i contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro. L’abuso dei contratti a termine può essere accertato andando a considerare la globale utilizzazione del lavoro precario in ambito aziendale ove nel medesimo stabile posto di lavoro, nella medesima ordinaria mansione, per dodici mesi su dodici l’anno, tanto è abusivo utilizzare in successione temporizzata un medesimo lavoratore, quanto farvi ruotare lavoratori diversi con singoli contratti.
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Lavoro a termine e principio di eguaglianza

Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001 e successive modifiche, l’ipotesi generale di lavoro a termine è, come noto, costituita dall’art. 1, d.lgs. citato. Questa fattispecie, tuttavia, non rappresenta l’unico caso di apposizione del limite di durata previsto dal legislatore delegato.
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Tribunale Roma, N.-26 Febbraio 2008

(Tribunale Roma
N: - 26 Febbraio 2008)

Est. Delle Donne – Rizzo (avv. Iorio) c. Poste Italiane Spa (avv. Grassi).

Note: Lavoro a termine e principio di eguaglianza

Contratto a termine – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/ Questione di legittimità costituzionale ex artt. 3, comma 1, e 104 Cost. – Rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 3, comma 1, Cost. Il differente e ingiustificato trattamento nei confronti dei lavoratori di Poste Italiane Spa consiste nella dispensa dall’obbligo di indicare i motivi di apposizione del limite di durata come, invece, è statuito dalla generale disciplina sul lavoro a termine di cui all’art. 1 del d.lgs. citato.
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La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata

Le tre sentenze ritornano sul problema del divieto di trasformazione del contratto a termine nel pubblico impiego, fornendo la soluzione positiva alla loro convertibilità. Con questo nuovo intervento prende piede un orientamento, concorrente rispetto all’indirizzo finora pressoché unanime, che, facendo leva sulla disapplicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, riconosce la convertibilità del rapporto sulla base della normativa comunitaria in materia
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Tribunale Livorno, N.428-25 Gennaio 2011

(Tribunale Livorno
N:428 - 25 Gennaio 2011)

Est. Magi – N.A. et alii (avv.ti Pasquinucci e Bernardo) c. ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)

Note: La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata

Contratto a termine – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Reiterazione di assunzioni a termine per soddisfare esigenze non temporanee della pubblica amministrazione – Violazione di norme imperative – Proporzionalità, efficacia e dissuasività del risarcimento del danno – Insussistenza – Applicabilità della sanzionedella conversione – Sussistenza – Violazione art. 97 Cost. – Insussistenza.

Il risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/01, di per sé non può, a prescindere dal suo ammontare, rappresentare una misura effettiva destinata a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell’art. 97 Cost. qualora l’assunzione a termine avvenga tramite concorso o procedure selettive idonee a garantire il rispetto dell’art. 97 Cost. Appare pertanto consentita nel caso di specie la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36, d.lgs. 165/01) a vantaggio della Direttiva 1999/70 e delle pronunce della Corte di Giustizia, quindi dell’art. 5, d.lgs. n. 368/01
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Tribunale Siena, N.???-13 Dicembre 2010

(Tribunale Siena
N:??? - 13 Dicembre 2010)

Est. Cammarosano – C.L. (avv.ti Risommi e Fabroni) c. ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)

Note: La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata

Contratto a termine – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Reiterazione di assunzioni a termine per soddisfare esigenze non temporanee della pubblica amministrazione – Violazione di norme imperative – Proporzionalità, efficacia e dissuasività del risarcimento del danno – Insussistenza – Applicabilità della sanzione della conversione – Sussistenza – Violazione art. 97 Cost. – Insussistenza.

Il risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01 di per sé non può, a prescindere dal suo ammontare, rappresentare una misura effettiva destinata a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell’art. 97 Cost. qualora l’assunzione a termine avvenga tramite concorso o procedure selettive idonee a garantire il rispetto dell’art. 97 Cost. Appare pertanto consentita nel caso di specie la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36 d.lgs. 165/01) a vantaggio della Direttiva 1999/70 e delle pronunce della Corte di Giustizia, quindi dell'art. 5 d.lgs. 368/01
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Tribunale Siena, N.699-27 Settembre 2010

(Tribunale Siena
N:699 - 27 Settembre 2010)

A.F. (avv.ti Risommi e Fabroni) c. ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (avv. F.D. Nieri)

Note: La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata

Contratto a termine – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Reiterazione di assunzioni a termine per soddisfare esigenze non temporanee della pubblica amministrazione – Violazione di norme imperative – Proporzionalità, efficacia e dissuasività del risarcimento del danno – Insussistenza – Applicabilità della sanzione della conversione – Sussistenza – Violazione art. 97 Cost. – Insussistenza

Il risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01 di per sé non può, a prescindere dal suo ammontare, rappresentare una misura effettiva destinata a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell’art. 97 Cost. qualora l’assunzione a termine avvenga tramite concorso o procedure selettive idonee a garantire il rispetto dell’art. 97 Cost. Appare pertanto consentita nel caso di specie la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36 d.lgs. 165/01) a vantaggio della Direttiva 1999/70 e delle pronunce della Corte di Giustizia, quindi dell'art. 5 d.lgs. 368/01
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Contratto a termine, sue finalità, costituzione, contrattazione collettiva e poteri del giudice

1. — Introduzione— La sentenza in epigrafe si segnala per la raffinatezza e profondità delle motivazioni attraverso le quali ha risolto i vari problemi interpretativi discussi in causa. D’altra parte, il suo estensore ha avuto già modo di manifestare il suo giudizio su molte delle questioni affrontate dalla Corte d’Appello di Firenze quando era giudice del lavoro del Tribunale di Pisa (v., ad esempio, Trib. Pisa 6 novembre 2002 – data di pronuncia – www.unicz.it/lavoro/TRIBPISA061102.HTM). ...
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Corte d’Appello Firenze, N.959-11 Luglio 2006

(Corte d’Appello Firenze
N:959 - 11 Luglio 2006)

Sez. lav. – Pres. Bartolomei, Est. Nisticò – D’Ascanio (avv.ti Panici e Guglielmi) c. Monte dei Paschi di Siena (avv. Casulli).

Note: Contratto a termine, sue finalità, costituzione, contrattazione collettiva e poteri del giudice

Libertà di iniziativa economica – Limiti – Condizioni personali del lavoratore – Esigenza di stabilità – Esigenze dell’imprenditore – Punto di equilibrio – Giustificato motivo oggettivo. Contratto a termine – Direttiva europea – Scopo – Introduzione di un ulteriore strumento di flessibilità – Esclusione – Eliminazione di discriminazioni e abusi – D.lgs. n. 368/2001 – Interpretazione – Liberalizzazione dell’istituto – Normativa comunitaria – Contrasto – Sussistenza – Art. 11 Cost. – Violazione. Contratto a termine – D.lgs. n. 368/2001 – Natura di deroga alla regola del lavoro a tempo indeterminato – Sussistenza – Ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo – Strutturale temporaneità – Sussistenza – Atto scritto – Obbligo di indicazione della specifica ragione – Controllo del giudice – Rigorosità maggiore rispetto al sistema precedente. Contratto a termine – Legge n. 56/1987, art. 23 – Poteri attribuiti alla contrattazione collettiva – Introduzione di ipotesi o casi astratti ricollegati a evenienze oggettive o a condizioni soggettive – Sussistenza – Validazione preventiva di singoli contratti a termine – Insussistenza. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Fattispecie concreta – Rispondenza alla fattispecie astratta – Controllo del giudice – Potere – Sussistenza – Prova – A carico del datore di lavoro.

La nostra Costituzione limita la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore ponendo l’esigenza di tutelare la condizione personale (economica ed esistenziale) del lavoratore, al quale, come soggetto debole, va assicurata la stabilità; in presenza di fluttuazioni di mercato, il punto di equilibrio tra le necessità imprenditoriali di rimodulare la forza-lavoro e l’esigenza di stabilità del lavoratore è costituito, in linea di massima, dal licenziamento per giustificato motivo. (1)
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La sentenza n. 214 del 2009 sul contratto a termine

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La sentenza n. 214 del 2009 sul contratto a termine: i limiti alla discrezionalità legislativa e l’interpretazione costituzionalmente necessaria di norma elastica
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Il difficile equilibrio della tutela del lavoratore a termine.....

Il difficile equilibrio della tutela del lavoratore a termine in bilico tra nullità totale, trasformazione e prospettive indennitarie del legislatore Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione affronta per la prima volta con riferimento alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 368/2001 la tematica delle conseguenze sul piano del rapporto di lavoro dell’accertamento della nullità di una clausola di limitazione temporale della durata del contratto per mancanza di una valida esigenza temporanea.
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Corte di Cassazione, N.12985 -21 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:12985 - 21 Mag 2008)

Note: Il difficile equilibrio della tutela del lavoratore a termine.....

Contratto a termine – Condizioni legittimanti la clausola limitativa della durata – Mancanza – Conseguenze – Nullità del contratto ex art. 1419, comma 1, cod. civ. – Esclusione – Trasformazione a tempo indeterminato – Configurabilità.

L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine «per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».
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Valutazione dei rischi, specificazione della ragione sostitutiva e legittimità della clausola appositiva del termine

1. I fatti. — 2. La Cassazione e la specificità delle ragioni sostitutive addotte. — 3. Omessa valutazione dei rischi e conseguenze sui contratti a termine stipulati. — 3.1. Valutazione dei rischi e nullità del termine. — 3.2. Ulteriori conseguenze sanzionatorie.
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Corte di cassazione, N.5241-2 Aprile 2012

(Corte di cassazione
N:5241 - 2 Aprile 2012)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Mancino, P.M. Matera (diff.) – A.A. (avv. Cogo) c. Poste Italiane Spa (avv. Trifirò). Cassa Corte d’Appello Milano 26 settembre 2009, n. 747.

Note: Valutazione dei rischi, specificazione della ragione sostitutiva e legittimità della clausola appositiva del termine
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Ragioni di carattere sostitutivo – Presupposti nelle situazioni aziendali complesse – Indicazione nominativa dei lavoratori da sostituire – Esclusione – Specificazione delle ragioni della sostituzione – Necessità. Contratto a termine – Divieto di apporre il termine in mancanza di valutazione dei rischi alla sicurezza – Natura – Norma imperativa – Ratio – Onere probatorio del datore di lavoro – Inosservanza – Conseguenze

In caso di assunzione a termine per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 214 del 2009, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine nonché l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori quali l’ambito territoriale di riferimento e il luogo della prestazione lavorativa, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente.
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Tribunale La Spezia, ord., N.533-28 Mag 2012

(Tribunale La Spezia, ord.
N:533 - 28 Mag 2012)

Est. Panico – F.B. (avv. A. Vesco, M. Bachini) c. Call & Call La Spezia Srl (avv. Luperi).

Note: Valutazione dei rischi, specificazione della ragione sostitutiva e legittimità della clausola appositiva del termine
Parole chiave: Divieto :: valutazione :: termine :: contratto :: rischi :: sicurezza ::

Contratto a termine – Divieto di apporre il termine in mancanza di valutazione dei rischi alla sicurezza – Inosservanza – Conseguenze.

Ai sensi dell’art. 3, lett. d, d.lgs. n. 368/2001, è fatto divieto al datore di lavoro, che non abbia previamente effettuato la valutazione dei rischi, di effettuare assunzioni a tempo determinato. Pertanto, ove il datore di lavoro – convenuto ex art. 700 cod. proc. civ. – non provi documentalmente di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, deve essere ordinata la riammissione in servizio del lavoratore estromesso per decorso del termine, essendo invece rimessa al giudizio di merito l’eventuale dichiarazione di nullità del termine
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