L’autore commenta due sentenze che hanno confermato l’efficacia di un accordo sindacale anche in presenza di una successiva intesa separata. La questione viene esaminata alla luce dei principi generali in ordine all’efficacia dei contratti, con le ricadute (sia per il contatto collettivo nazionale che quello aziendale) in termini di coesistenza di differenti regimi retributivi e normativi. Per quest’ultimo aspetto viene esplorata la prevalenza della pattuizione precedente all’intesa separata ove, ricorrendone i presupposti, sia stipulato da un sindacato “comparativamente più rappresentativo”
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Corte di Appello Brescia, N.-7 Marzo 2009
(Corte di Appello Brescia
N: - 7 Marzo 2009)
Pres. Dessì, Est. Nuovo –
A. S. M. Scarl (avv.ti Carinci, Cavalloni, Casale) c. A. e altri (avv.ti
Piccinini, Mangione, Berr uti).
Contratto collettivo – Accordo aziendale – Efficacia erga omnes –
Limiti – Dissenso esplicito di organizzazione sindacale non firmataria
e suoi iscritti – Non estensione
L’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali trova il
suo limite invalicabile nel principio fondamentale di libertà di organizzazione
e attività sindacale. Pertanto tale efficacia non può essere estesa a quei lavoratori
aderenti a un’organizzazione sindacale non firmataria se ne condividano
l’esplicito dissenso, finanche in presenza di un’espressione favorevole, a maggioranza,
dell’assemblea dei lavoratori.
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Tribunale Monza, N.-6 Ottobre 2009
(Tribunale Monza
N: - 6 Ottobre 2009)
Est. Dani – L. S. (avv.ti L. Giorgio,
M. Giorgio) c. S. Srl (avv. Mar tinelli).
Contratto collettivo – Ccnl – Clausola di durata – Successivo accordo
separato – Coesistenza dei due contratti collettivi.
Il Ccnl recante una clausola di durata non può ritenersi validamente sostituito
dal successivo Ccnl sottoscritto solo da alcuni dei soggetti già firmatari del
precedente contratto, con la conseguenza che i due Ccnl coesistono.
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