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contratto collettivo

Le nuove regole sulla contrattazione collettiva: problemi giuridici e di efficacia

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Verificato se e come le nuove regole sulla contrattazione collettiva del 22 gennaio 2009 siano state nel corso dell’anno attuate, sono affrontate alcune delle più importanti questioni, derivanti dalla mancata sottoscrizione dell’accordo di gennaio da parte della Cgil. Si tratta della permanenza o meno delle “vecchie” regole del luglio 1993; delle ricadute sull’accesso ai diritti sindacali nonché sul rilievo giuridico delle clausole collettive cui rinvii la legge, in carenza di sottoscrizione della principale organizzazione sindacale; dell’efficacia delle clausole normative del CCNL
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Intervento

Il contributo si sofferma sui contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, dandone una lettura che valorizza le soluzioni date a problemi che da molti anni al centro del dibattito (la valutazione della rappresentatività sindacale, il rapporto tra contratto nazionale e aziendale, l’efficacia dei contratti aziendali). L’Autore analizza l’accordo nella classica prospettiva dell’ordinamento intersindacale, valutandone le ricadute nell’ordinamento giuridico. Viene poi effettuato un primo confronto con i contenuti dell’art. 8 del d.l. 138 del 2011.
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La dottrina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto collettivo

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Parole chiave: contratto collettivo
1. — Al vaglio della Corte, nel caso in esame, era l’interpretazione dell’art. 2 dell’Accordo sindacale del 30 maggio 1996 (con tale Accordo era stato istituito un Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale) secondo il quale «la ripartizione delle riserve matematiche e la conseguente attribuzione a ciascun dipendente avverrà considerando, oltre alla retribuzione, l’anzianità effettiva di servizio, sempre al 31 dicembre 1994, con i seguenti pesi: per anzianità da 0 a 10 anni, peso 0,5; per anzianità da 11 a 20 anni, peso 0,75; per anzianità oltre 20 anni, peso 1,2».
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Cassazione, N.5287-8 Marzo 2007

(Cassazione
N:5287 - 8 Marzo 2007)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. Cuoco, P.M. Fedeli – Z. A. (avv. Lucchetti) c. Unicredit Banca Spa (avv.ti Persiani e Piccininno). Conf. App. Ancona 20 febbraio 2003.

Note: La dottrina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto collettivo
Parole chiave: contratto collettivo ::

Controversie di lavoro – Contratto collettivo – Interpretazione – Criterio letterale – Preminenza – Esclusione – Ricorso al criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole – Condizioni.

Nell’ambito dei canoni di interpretazione delineati dagli artt. 1362 ss. cod. civ. e, in particolar modo, nell’interpretazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune, non esiste un principio di gerarchia tra i canoni ermeneutici, né tanto meno un preteso principio dell’autosufficienza del criterio letterale in ragione di una affermata chiarezza delle espressioni adottate nel testo contrattuale. La lettera, infatti, costituisce solo una preliminare presa di cognizione (di cui l’art. 1362 segnala l’insufficienza con la precisazione che «l’interprete non deve limitarsi al senso letterale delle parole»), che deve essere integrata attraverso gli ulteriori strumenti previsti dall’art. 1363, quali la connessione delle singole clausole...
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Il diritto di contrattazione collettiva nel filtro del principio di non discriminazione

Per la Corte di Giustizia, in un contratto collettivo la retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico, al momento dell’assunzione, non può essere fissata in funzione della sua età, altrimenti s’incorre nella violazione del principio di non discriminazione per età. E’ questo il nocciolo della pronuncia commentata che offre l’occasione per riflettere sul fattore dell’uguaglianza, come chiave di volta del sistema e riflesso del divieto di non discriminazione.
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CORTE DI GIUSTIZIA UE, N.Sezione II, cause C-297/10 e C-298/10-8 Settembre 2011

(CORTE DI GIUSTIZIA UE
N:Sezione II, cause C-297/10 e C-298/10 - 8 Settembre 2011)

Pres. J.N. Cunha Rodrigues, Est. P. Lindh – Sabine Hennings c. Eisenbahn-Bundesamt e Land Berlin c. Alexander Mai (Avv. Gen. V. Trestnjak)

Note: Il diritto di contrattazione collettiva nel filtro del principio di non discriminazione

Discriminazioni – Direttiva n. 2000/78/Ce – Contratto Collettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Artt. 21 e 28 – Contratto collettivo in materia di retribuzione degli agenti contrattuali del settore pubblico di uno Stato membro – Retribuzione fissata in base all’età – Contratto collettivo che abolisce la fissazione della retribuzione in base all’età – Mantenimento dei diritti acquisiti.

Il principio di non discriminazione in base all’età e gli artt. 2 e 6, n. 1, della Direttiva n. 2000/78/Ce devono essere interpretati nel senso che ostano a una misura prevista da un contratto collettivo a termini della quale il livello di retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico è determinato, al momento dell’assunzione di tale agente, in funzione della sua età e non ostano a una misura prevista da un contratto collettivo che sostituisce un regime di retribuzione che comporta una discriminazione in base all’età con un regime di retribuzione fondato su criteri oggettivi.
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Eterogenesi dell’autonomia privata: quando l’imprenditore non ha il potere di limitare la sua libertà contrattuale

Sintetizzato il caso concreto e l’argomentazione della pronuncia, il commento critico alla sentenza si focalizza sull’interpretazione della clausola del contratto collettivo aziendale oggetto di controversia. L’obiettivo è di inquadrare la fattispecie nella categoria del contratto a favore di terzo e di sostenere la validità dell’accordo sindacale, anche alla luce della vigente disciplina sul mercato del lavoro. La conclusione opposta sembra dettata da un’insostenibile concetto di autonomia contrattuale e da un’inaccettabile interferenza giudiziale nell’ambito delle relazioni sindacali
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Corte di Appello Lecce, Sez. dist. Taranto, N.448-2 Dicembre 2009

(Corte di Appello Lecce, Sez. dist. Taranto
N:448 - 2 Dicembre 2009)

Pres. Alessandrino, Est. Coccioli – M. G. e M. L. (avv.ti De Giorgio, Dellosso) c. Equitalia Pragma Spa (avv.ti Ruperti, Schiavone). Conf. Tribunale Taranto, 19 gennaio 2009.

Note: Eterogenesi dell’autonomia privata: quando l’imprenditore non ha il potere di limitare la sua libertà contrattuale

Contratto collettivo – Clausola di turnover – Obbligo di assumere il figlio di un lavoratore – Vincolo assunto sulla base di legami di parentela – Violazione di norme imperative – Nullità della clausola.

È nulla per violazione dei princìpi di tutela del lavoro e di eguaglianza contenuti negli artt. 1, 2, 3 e 35 Cost. la clausola contenuta nel contratto collettivo aziendale che obbliga l’imprenditore ad assumere una persona sulla base di legami di parentela con il dipendente, senza alcuna verifica della sua capacità professionale.
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Rappresentanza e contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro: gli effetti del conflitto intersindacale

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Le recenti divisioni fra le tre grandi confederazioni sindacali, in un contesto di relazioni industriali che trova il suo fondamento proprio nell’accordo tra le parti sociali, comportano inevitabili conseguenze anche a livello aziendale. Il saggio cerca di evidenziare i nodi più manifestamente problematici, affrontando le questioni legate alla legislazione di sostegno, come la possibilità di costituire Rsa in azienda e le tematiche connesse alla composizione delle Rsu, e all’efficacia dei contratti collettivi aziendali nei confronti di lavoratori iscritti ad oo.ss. non firmatarie
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Intervento

Il saggio costituisce un primo commento all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, analizzandone i contenuti e soffermandosi in particolare sugli aspetti collegati all’efficacia dei contratti aziendali “in deroga” sottoscritti da solo una parte delle sigle firmatarie del contratto collettivo nazionale. Il saggio si sofferma parimenti sul d.l. n. 138 del 13 agosto 2011 che finisce per dettare una disciplina ampiamente derogatoria dei diritti dei lavoratori, in palese contrasto con l’obiettivo che el parti collettive si erano prefissate nel giugno 2011.
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Recesso dal contratto collettivo senza predeterminazione della durata e tutela dei diritti individuali

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Parole chiave: contratto collettivo
1. — Il caso concreto — I ricorrenti, tutti lavoratori dipendenti di una azienda municipalizzata, convenivano in giudizio la datrice di lavoro al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei loro confronti di un accordo sindacale aziendale che recependo una delibera aziendale con la quale la resistente aveva soppresso alcune componenti del trattamento retributivo e, in particolare, l’indennità di funzione e carica, aveva disposto la soppressione della citata indennità. ...
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Cassazione, N.27031-18 Dicembre 2006

(Cassazione
N:27031 - 18 Dicembre 2006)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo, P.M. Fedeli (conf.) – L. C. S. e altri (avv.ti M. T. Spadafora e G. Perone) c. Amat Palermo (avv.ti P. Virga e F. Sansone). Conferma Trib. Palermo 21 ottobre 2003.

Note: Recesso dal contratto collettivo senza predeterminazione della durata e tutela dei diritti individuali
Parole chiave: contratto collettivo ::

Contratto collettivo – Recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato – Legittimità.

Qualora un contratto collettivo venga stipulato senza l’indicazione di una scadenza, la relativa mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che – in sintonia con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ., e in coerenza con la naturale temporaneità dell’obbligazione – deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare unilateralmente l’efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell’art. 1373 cod. civ. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle par- ti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo. (1)
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Contratto collettivo e parità nel lavoro pubblico

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si sofferma, fra l’altro, sulla questione del possibile assoggettamento del contratto collettivo pubblico alla regola di parità di trattamento. La Corte, in sostanza, afferma che nel lavoro pubblico il principio di parità «vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo», ma anche che la parità «non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede», cioè in sede collettiva
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Corte di Cassazione, N.16504-18 Giugno 2008

(Corte di Cassazione
N:16504 - 18 Giugno 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Curcuruto, P.M. Fedeli (diff.) – Univ. Studi Basilicata c. Tedesco (avv. Di Pardo). Diff. Trib. Potenza 10 giugno 2004.

Note: Contratto collettivo e parità nel lavoro pubblico

Contratto collettivo – Lavoro pubblico – Inquadramento – Parità – Discriminazione.

La clausola di cui all’art. 74, comma 4, Ccnl comparto Università 9 agosto 2000 – là dove, segnatamente, recita: «con l’art. 74 del Ccnl le parti hanno legittimamente delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie, né può configurarsi un contrasto tra la citata norma contrattuale e l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001» – non è affetta da nullità, giacché: 1) non si può ravvisare un contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, d.lgs. n. 165, cit., in quanto tale principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede;
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Licenziamenti collettivi, conciliazioni e interpretazione dei contratti collettivi

SOMMARIO: 1. La vicenda all’origine del giudizio della Corte e la soluzione interpretativa adottata dai giudici — 2. Art. 1362 cod. civ., accordi cd. interpretativi e atti individuali di amministrazione — 3. L’art. 1364 cod. civ. e l’oggetto limitato del negozio collettivo.
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Corte Appello Torino, N.33-17 Febbraio 2011

(Corte Appello Torino
N:33 - 17 Febbraio 2011)

Pres. Mariani, Est. Sanlorenzo – Thyssenkrupp Acciai speciali Terni Spa (avv.ti Tartaglia, Pes, Pugno) c. D.F. (avv.ti Bonetto, Napoli). Conf. Tribunale Torino 29 aprile 2009.

Note: Licenziamenti collettivi, conciliazioni e interpretazione dei contratti collettivi

Contratto collettivo – Interpretazione – Regole ermeneutiche – Principio di gerarchia – Prevalenza e letterale – Ritenuta chiarezza dell’interpretazione letterale – Ricorso ad altri criteri interpretativi – Necessità – Esclusione

In tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di un significato testuale complessivo – non solo emergente dal dato letterale, ma anche ricavabile dal collegamento logico delle varie clausole – chiaro e privo di ambiguità, non è consentito fare ricorso a criteri sussidiari e integrativi, quali il comportamento delle parti in occasioni precedenti o successive. (
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