1. — Al vaglio della Corte, nel caso in esame, era l’interpretazione dell’art. 2 dell’Accordo sindacale del 30 maggio 1996 (con tale Accordo era stato istituito un Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale) secondo il quale «la ripartizione delle riserve matematiche e la conseguente attribuzione a ciascun dipendente avverrà considerando, oltre alla retribuzione, l’anzianità effettiva di servizio, sempre al 31 dicembre 1994, con i seguenti pesi: per anzianità da 0 a 10 anni, peso 0,5; per anzianità da 11 a 20 anni, peso 0,75; per anzianità oltre 20 anni, peso 1,2».

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