Libertà di iniziativa economica – Limiti – Condizioni personali del lavoratore – Esigenza di stabilità – Esigenze dell’imprenditore – Punto di equilibrio – Giustificato motivo oggettivo.
Contratto a termine – Direttiva europea – Scopo – Introduzione di un ulteriore strumento di flessibilità – Esclusione – Eliminazione di discriminazioni e abusi – D.lgs. n. 368/2001 – Interpretazione –
Liberalizzazione dell’istituto – Normativa comunitaria – Contrasto – Sussistenza – Art. 11 Cost. – Violazione.
Contratto a termine – D.lgs. n. 368/2001 – Natura di deroga alla regola del lavoro a tempo indeterminato – Sussistenza – Ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo – Strutturale
temporaneità – Sussistenza – Atto scritto – Obbligo di indicazione della specifica ragione – Controllo del giudice – Rigorosità maggiore rispetto al sistema precedente.
Contratto a termine – Legge n. 56/1987, art. 23 – Poteri attribuiti alla contrattazione collettiva – Introduzione di ipotesi o casi astratti ricollegati a evenienze oggettive o a condizioni soggettive – Sussistenza
– Validazione preventiva di singoli contratti a termine – Insussistenza.
Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva
– Fattispecie concreta – Rispondenza alla fattispecie astratta – Controllo del giudice – Potere – Sussistenza – Prova – A carico del datore di lavoro.
La nostra Costituzione limita la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore ponendo l’esigenza di tutelare la condizione personale (economica ed esistenziale) del lavoratore, al quale, come soggetto debole, va assicurata la stabilità; in presenza di fluttuazioni di mercato, il punto di equilibrio tra le necessità imprenditoriali di rimodulare la forza-lavoro e l’esigenza di stabilità del lavoratore è costituito, in linea di massima, dal licenziamento per giustificato motivo. (1)