Condotta antisindacale – Comparto scuola – Contrattazione collettiva
integrativa nelle istituzioni scolastiche – Applicazione
del d.lgs. n. 150/2009 – Atti di gestione e determinazioni organizzative
ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 – Mancata consultazione
delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui
all’art. 6, lett. h, i e m, Ccnl scuola 2006/2009 – Antisindacalità
della condotta – Sussiste
È antisindacale il comportamento del dirigente scolastico che rifiuta il confronto con le oo.ss. nelle materie di cui all’art. 6, lett. h, i e m del Ccnl 2006/09, che egli ritiene rientranti nell’alveo di quelle organizzative per le quali l’art. 5, comma 2, d.lg. n. 165/01, prevede, al massimo, l'informazione ai sindacati, ove stabilito dai contratti collettivi, posto che le predette materie, riguardando i criteri generali di scelta del personale da assegnare ai plessi, e non l’organizzazione in senso stretto, e incidendo sui diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto, sono rimesse alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 40, d.lg. n. 165/01, a nulla rilevando l’interpretazione autentica fornita dall’art. 5, d.lg. 141/11, sul regine transitorio di cui all’art. 65 d.lg. 150/09