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condotta antisindacale

Comandata in caso di sciopero proclamato da una sola componente della Rsu

(Corte di Cassazione
26 Novembre 2007, n.24581)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Balletti – Syndial Spa (avv. Ciabattini) c. Cgil territoriale di Sassari, Filcea Cgil territoriale di Sassari (avv. Petrocelli). Cassa App. Sassari 24 giugno 2004.

Articolo scritto da:
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ritorna sulla questione dei limiti di legittimità dell’agire dell’imprenditore nel conflitto, e, in particolare, sul problema del rapporto tra tutela della libertà sindacale e del diritto di sciopero, da una parte, e tutela della libertà imprenditoriale, dall’altra. Quest’ultima, nel caso specifico, coinvolge anche il profilo della sicurezza dei lavoratori, oltre che quello della salvaguardia degli impianti.
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Procedimento per la repressione antisindacale e processo del lavoro

L'Autore affronta la tematica dell'esercizio dei poteri istruttori del giudice riconosciuti dall'art. 421 c.p.c. nell'ambito del procedimento sommario per la repressione della condotta antisindacale. In particolare, dopo aver tipicamente ricordato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai poteri istruttori del giudice nell'ambito del rito del lavoro, critica la sentenza esaminata in quanto attribuisce al magistrato investito della fase sommaria del procedimento poteri istruttori lesivi del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
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Corte di cassazione, N.13780-23 Giugno 2011

(Corte di cassazione
N:13780 - 23 Giugno 2011)

Sez. lav. – Pres. Foglia, Est. Curzio, P.M. Sepe – Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo (avv.ti Romano, Gallo) c. Federazione lavoratori Funzione Pubblica-Cgil (avv. Bertolone). Conf. Corte d’Appello Torino 18 settembre 2006.

Note: Procedimento per la repressione antisindacale e processo del lavoro

Condotta antisindacale – Fase sommaria – Poteri istruttori del giudice – Massima informalità – Compressione del principio del contraddittorio – Legittimità.

Nel procedimento promosso ai sensi dell’art. 28 Stat. lav., l’istruttoria consiste nella convocazione delle parti e nell’assunzione di sommarie informazioni, all’interno di un contesto di estrema rapidità, che consente al giudice di acquisire informazioni, anche dopo l’audizione delle parti, nel modo più informale; il giudice, infatti, ai fini dell’emissione del decreto, può considerare un documento depositato in cancelleria dopo l’audizione delle parti, senza che possa essere ritenuto violato il principio del contraddittorio, che trova piena garanzia soltanto nella fase di opposizione
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Contratti collettivi e «istituti della partecipazione» nel settore pubblico dopo la «riforma Brunetta»

Le pronunce affermano la persistenza, in capo alle p.a., degli obblighi di concertazione sindacale che, in materia organizzativa e di gestione dei rapporti di lavoro, sono previsti dai c.c.n.l. precedenti l’entrata in vigore del d.lgs. 150/09, di riforma del lav. pubbl.; ciò, malgrado il decreto non ammetta, nelle materie di cui s’è detto, forme di partecipazione sindacale diverse dall’informazione. Il commento sottolinea la problematicità di questa impostazione, segnalando come la riduzione delle modalità partecipative finirà per accrescere l'ingerenza della politica nella gestione della p.a.
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Tribunale Torino decr., N.2639-2 Aprile 2010

(Tribunale Torino decr.
N:2639 - 2 Aprile 2010)

Est. Lanza – Funzione pubblica Cgil-Regione Piemonte e altri (avv. Durazzo) c. Inps- Direzione generale del Piemonte (avv. Cuomo)

Note: Contratti collettivi e «istituti della partecipazione» nel settore pubblico dopo la «riforma Brunetta»

Condotta antisindacale – Lavoro pubblico – Modifica del sistema di relazioni sindacali a opera del d.lgs. n. 150/2009 – Comune – Obblighi di concertazione previsti dal Ccnl vigente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 – Violazione – Antisindacalità.

È antisindacale il comportamento dell’ente pubblico non economico che, assumendo l’inapplicabilità, in esito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, del sistema di informazione e concertazione a livello aziendale, previsto dal Ccnl di settore vigente all’entrata in vigore dello stesso decreto, abbia negato alle organizzazioni sindacali il diritto all’informazione e alla concertazione su provvedimenti relativi all’organizzazione degli uffici e del lavoro, adottando altresì iniziative unilaterali su tali materie (nella specie, il giudice ha ordinato, oltre alla cessazione del comportamento antisindacale, l’avvio del confronto richiesto dalle organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di informazione e di concertazione
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Sull’antisindacalità della condotta del datore in caso di lesione del diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato

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Tribunale Torino, N.-7 Mag 2010

(Tribunale Torino
N: - 7 Mag 2010)

Est. Ciocchetti – Filcams- Cgil (avv.ti Martino, Distasio), Uiltucs-Uil (avv. Busso) c. Finairport Service Srl (avv.ti Sbarra, De La Forest).

Note: Sull’antisindacalità della condotta del datore in caso di lesione del diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato

Condotta antisindacale – Contratto di solidarietà – Inosservanza dell’accordo sindacale e modifica unilaterale dell’orario lavoro – Lesione del diritto all’immagine del sindacato – Configurabilità.

La violazione del patto di solidarietà e la successiva modifica unilaterale da parte del datore di lavoro della turnazione settimanale ledono il diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato e costituiscono condotta antisindacale quando ridimensionano il ruolo delle Oo.Ss.
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Nota a Cass. 3 giugno 2009, n. 12811

La Cassazione stabilisce che è condotta antisindacale quella tenuta dal datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, sostituisce i lavoratori astenuti con altri preposti a mansioni superiori. Il caso riguarda l’iniziativa della società Autostrade per l’Italia, che, in occasione di uno sciopero dei casellanti aveva impiegato 31 dipendenti, con mansioni superiori, presso 8 caselli autostradali.
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Corte di Cassazione, N.12811-3 Giugno 2009

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Divieto.

È antisindacale la condotta di un datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, utilizza personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livello per svolgere le mansioni degli addetti del pedaggio che hanno aderito all’astensione. Il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero con lavoratori di qualifica superiore impiegandoli in mansioni inferiori al fine di neutralizzare gli effetti dell’astensione. In tal caso si ha una lesione dell’interesse collettivo del sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.
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Caso Melfi: orgoglio (operaio) e pregiudizio (del giudice)?

SOMMARIO: 1. Il contesto di relazioni industriali. — 2. Il fatto contestato. — 3. Il fatto ricostruito nella sentenza. — 4. I fatti non accertati e non ricostruiti nella sentenza. — 5. Limiti del potere del giudice di ricostruzione del fatto oggetto di contestazione disciplinare e causa di licenziamento. — 6. Complotto contro la Fiom? — 7. Pregiudizio del giudice?
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Tribunale Melfi, N.475-15 Luglio 2011

(Tribunale Melfi
N:475 - 15 Luglio 2011)

Est. Palma – Sata Spa (avv.ti B. Amendolito, F. Amendolito, Di Biase, Fazio, Dirutigliano, Ropolo) c. Fiom-Cgil (avv.ti Focareta, Piccinini, Zuccherelli e Grosso) (

Note: Caso Melfi: orgoglio (operaio) e pregiudizio (del giudice)?

Condotta antisindacale – Definizione – Diritto di sciopero – Limiti – Licenziamento per giusta causa – Proporzionalità della sanzione – Sussiste – Antisindacalità del licenziamento – Non sussiste.

Per la sussistenza della condotta antisindacale non è rilevante l’elemento psicologico del datore, ma l’obiettiva idoneità lesiva della condotta. Il licenziamento per fatti accaduti durante uno sciopero è antisindacale se vi sia un’obiettiva disparità di trattamento. L’esercizio del diritto di sciopero deve rispettare il limite costituito dal diritto al libero esercizio dell’impresa. La condotta ostruzionistica e gravemente insubordinata dei lavoratori che impediscano la produzione con la presenza fisica sul tracciato dei carrelli rifornitori delle materie prime, malgrado il richiamo dei superiori, e tengano un atteggiamento irriguardoso e provocatorio, causando un grave danno economico all’azienda, ha sanzione proporzionata nel licenziamento per giusta causa
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In dubious battle. Crumiraggio e condotta antisindacale nel bilanciamento tra diritto di sciopero e libera iniziativa economica

Le sentenze ripercorrono i principali nodi sistematici che riguardano il rapporto tra condotta antisindacale, diritto di sciopero e crumiraggio, con particolare attenzione ai fenomeni di sostituzione del personale in sciopero e demansionamento dei lavoratori che non aderiscono alla protesta. La nota affronta la relazione tra libera iniziativa economica e dimensione sociale del conflitto, soffermandosi sul contrasto e necessario bilanciamento tra gli atti di esercizio del potere direttivo datoriale, compiuti al fine di limitare i danni dello sciopero, e il diritto all’autotutela collettiva
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Tribuinale Torino, decr., N.-1 Giugno 2010

(Tribuinale Torino, decr.
N: - 1 Giugno 2010)

Pres. Est. Filicetti – Filcams-Cgil (avv.ti F. e N. Raffone) c. Scc Srl (avv.ti Manca, Zucchetti, Finazzi, Boni, Frus

Note: In dubious battle. Crumiraggio e condotta antisindacale nel bilanciamento tra diritto di sciopero e libera iniziativa economica

Sciopero – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Crumiraggio – Lavoratori in somministrazione – Condotta antisindacale – Sussiste.

Ha natura antisindacale la condotta dei direttori dei punti vendita di un supermercato che hanno fatto ricorso a lavoratori in regime di somministrazione per sostituire propri dipendenti che abbiano aderito a uno sciopero nazionale. Qualora il ricorso al lavoro somministrato non sia stato programmato anteriormente alla proclamazione dello sciopero, si considera non rispettato l’obbligo di informativa nei confronti delle Rsa e delle Oo.Ss. territoriali previsto espressamente dall’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003.
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Corte di Cassazione, N.26368-16 Dicembre 2009

(Corte di Cassazione
N:26368 - 16 Dicembre 2009)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Morcavallo, P.M. Fuzio (conf.) – Auchan Spa (avv.ti Trifirò, Zucchinali, Corna) c. Filcams Cgil Venezia (avv.ti Andreoni, Grandese). Cassa Corte d’Appello Venezia, 27 gennaio 2006.

Note: In dubious battle. Crumiraggio e condotta antisindacale nel bilanciamento tra diritto di sciopero e libera iniziativa economica
Parole chiave: sciopero :: crumiraggio ::

Sciopero – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Crumiraggio – Lavoratori in somministrazione e lavoratori adibiti a mansioni inferiori – Condotta antisindacale – Non sussiste.

Il diritto di iniziativa economica dell’imprenditore (art. 2082 cod. civ.), costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.), persiste anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, trovan- do in tale iniziativa il suo limite; nella logica di un necessario bilanciamen- to, il diritto di sciopero non può dirsi leso quando il diritto di continuare l’attività produttiva, al fine di limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sulla situazione economica dell’azienda, sia esercitato affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, senza che ri- sultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.
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Corte di Cassazione, N.12811-3 Giugno 2009

(Corte di Cassazione
N:12811 - 3 Giugno 2009)

Sez. lav. – Pres. Lamorgese, Est. Curzio, P.M. Riello (diff.) – Autostrade per l’Italia Spa (avv.ti Morrico, Favalli) c. Uiltrasporti regionale della Toscana, Filt Cgil comprensoria- le fiorentina, Fit Cisl Toscana (avv.ti Giorgio, Rusconi). Conf. Corte d’Appello Firenze, 1° gennaio 2005.

Note: In dubious battle. Crumiraggio e condotta antisindacale nel bilanciamento tra diritto di sciopero e libera iniziativa economica
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Adibizione del lavorato- re a mansioni inferiori – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Divieto.

È antisindacale la condotta di un datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, utilizza personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livel- lo per svolgere le mansioni degli addetti del pedaggio che hanno aderito al- l’astensione. Il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero con lavoratori di qualifica superiore impiegandoli in mansioni inferiori al fine di neutralizzare gli effetti dell’astensione. In tal caso si ha una lesione del- l’interesse collettivo del sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavo- ratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.
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La giurisdizione del giudice ordinario in materia di condotta antisindacale nel lavoro pubblico non privatizzato

Il commento analizza una recente ed innovativa pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in merito alla giurisdizione relativa alle controversie relative alla condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato. In particolare, la tematica rivolta all’attenzione della Corte riguarda una condotta potenzialmente lesiva sia dei diritti delle organizzazioni sindacali, sia delle posizioni dei singoli lavoratori (cd. condotta plurioffensiva). La Corte decide in favore della giurisdizione del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro
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Corte di cassazione, N.20161-24 Settembre 2010

(Corte di cassazione
N:20161 - 24 Settembre 2010)

Ss.Uu., ord. – Pres. Carbone, Est. Amoroso, S.P.G. Sepe (conf.) – Fiba Cisl (avv.ti Patrizi e Arrigo) c. Banca d’Italia (avv.ti Perassi, Capolino, Vallebona). Diff. Tribunale di Roma 15 dicembre 2008.

Note: La giurisdizione del giudice ordinario in materia di condotta antisindacale nel lavoro pubblico non privatizzato
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Pubblico impiego non privatizzato – Giurisdizione – Competenza per materia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro – Sussiste.

Nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato, appartiene alla competenza per materia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda con cui il sindacato chieda ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970 la condanna della Banca d’Italia per comportamento antisindacale. Infatti, il criterio oggettivo di riparto di giurisdizione fondato sulla materia antisindacale prevale, allo stato, sul criterio soggettivo dell’appartenenza dei rapporti di lavoro all’impiego pubblico non privatizzato
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Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Nella nota si fa un rapido cenno agli aspetti problematici connessi alla procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990, con particolare riferimento alle caratteristiche che deve assumere la comunicazione iniziale, ai rimedi utilizzabili in caso di accertamento della violazione delle procedure di informazione e consultazione, nonché ai soggetti sindacali legittimati ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 28 Stat
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Tribunale Roma, N.2741-14 Gennaio 2010

(Tribunale Roma
N:2741 - 14 Gennaio 2010)

Est. Buconi – Fiom Cgil Roma Sud Slc Cgil (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm di Roma e provincia (avv.ti Giorgi, Bezzi), Fiom Cgil nazionale (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm nazionale (avv.ti Giorgi, Bezzi) c. Eutelia Spa (avv.ti Civitelli, Buffoni), Agile Srl e Omega Srl (avv.ti Proia, Petrassi, Cerniglia, Pugliese).

Note: Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Condotta antisindacale – Trasferimento d’azienda – Obblighi di informazione e consultazione sindacale – Violazione – Conseguenze.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguìto dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prevedendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen. in caso di mancata esecuzione.
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Tribunale Roma, N.2741-14 Gennaio 2010

(Tribunale Roma
N:2741 - 14 Gennaio 2010)

Est. Buconi – Fiom Cgil Roma Sud Slc Cgil (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm di Roma e provincia (avv.ti Giorgi, Bezzi), Fiom Cgil nazionale (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm nazionale (avv.ti Giorgi, Bezzi) c. Eutelia Spa (avv.ti Civitelli, Buffoni), Agile Srl e Omega Srl (avv.ti Proia, Petrassi, Cerniglia, Pugliese).

Note: Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Condotta antisindacale – Trasferimento d’azienda – Obblighi di informazione e consultazione sindacale – Violazione – Conseguenze.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguìto dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prevedendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen. in caso di mancata esecuzione.
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Il difficile equilibrio tra le fonti regolative del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la riforma Brunetta

L'autore commenta un decreto ex art. 28 ha affermato l’antisindacalità della condotta di un dirigente scolastico di un istituto, che aveva escluso dalla contrattazione integrativa le materie di cui all’art. 6, lett. h), i) e m), CCNL comparto scuola 2006/2009, sul presupposto che le stesse, contrariamente a quanto ritenuto dalla p.a., non rientrerebbero affatto tra quelle determinazioni organizzative di esclusiva competenza della dirigenza pubblica, secondo quanto pre-visto dall’a
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Tribunale Velletri, N.-27 Settembre 2011

(Tribunale Velletri
N: - 27 Settembre 2011)

Est. Marrani – Flc Cgil R.S. (avv. Aiello) c. D.I. (Avv. Stato).

Note: Il difficile equilibrio tra le fonti regolative del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la riforma Brunetta

Condotta antisindacale – Comparto scuola – Contrattazione collettiva integrativa nelle istituzioni scolastiche – Applicazione del d.lgs. n. 150/2009 – Atti di gestione e determinazioni organizzative ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 – Mancata consultazione delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui all’art. 6, lett. h, i e m, Ccnl scuola 2006/2009 – Antisindacalità della condotta – Sussiste

È antisindacale il comportamento del dirigente scolastico che rifiuta il confronto con le oo.ss. nelle materie di cui all’art. 6, lett. h, i e m del Ccnl 2006/09, che egli ritiene rientranti nell’alveo di quelle organizzative per le quali l’art. 5, comma 2, d.lg. n. 165/01, prevede, al massimo, l'informazione ai sindacati, ove stabilito dai contratti collettivi, posto che le predette materie, riguardando i criteri generali di scelta del personale da assegnare ai plessi, e non l’organizzazione in senso stretto, e incidendo sui diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto, sono rimesse alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 40, d.lg. n. 165/01, a nulla rilevando l’interpretazione autentica fornita dall’art. 5, d.lg. 141/11, sul regine transitorio di cui all’art. 65 d.lg. 150/09
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