Il caso in esame verte in materia di illegittimità del trasferimento
di ramo aziendale secondo il dettato di cui all’art. 2112 cod. civ. Come noto detta disposizione,
più volte modificata anche in epoca recente, disciplina il fenomeno dell’esternalizzazione
produttiva di parti aziendali, statuendo, fra l’altro, che la parallela cessione
dei contratti di lavoro degli occupati nel comparto trasferito non richiede il consenso
del lavoratore ceduto, con ciò ponendo in essere una rilevante deroga rispetto alle
più generali norme codicistiche di cui agli artt. 1406 ss. cod. civ.

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