Contratto di formazione e lavoro – Lavoro subordinato (contratto collettivo
di) – Efficacia – Istituti retributivi di origine negoziale basati sull’anzianità di servizio – Esclusione dell’utile computo del periodo
di formazione e lavoro – Contrasto con norma imperativa in
tema di computo, nell’anzianità di servizio, del periodo di formazione
e lavoro – Esclusione – Fattispecie concernente l’Accordo interconfederale
18 dicembre 1988 e il Ccnl per i dipendenti delle ferrovie
statali 7 luglio 1995.
Non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui al d.l. n. 726 del
1984, art. 3, comma 5, conv. in legge n. 863 del 1984 – secondo cui il periodo
di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione
del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – il contratto collettivo
– nella specie, Accordo interconfederale 18 dicembre 1988, paragrafo
7.5., e Ccnl dei dipendenti delle ferrovie statali 7 luglio 1995, punto 5.2 – che,
nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo
di formazione lavoro, siccome la disposizione non nega l’anzianità di servizio
stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva
per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale