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Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Il padre libero professionista dopo la sentenza Corte Cost. n. 385/2005

L’art. 70 del d.lgs. n. 151/2001, corretto nel 2003 dalla legge n. 289, scrive, regolando l’indennità di maternità per le libere professioniste, che alle stesse, «iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente Testo Unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa», e il successivo art. 72 estende il medesimo diritto alle situazioni di adozione e affido.
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Tribunale Firenze, N.-20 Giugno 2008

(Tribunale Firenze
N: - 20 Giugno 2008)

Pres. Muntoni – avv. F. (in proprio) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (avv.ti Lucani e Cecchetti).

Note: Il padre libero professionista dopo la sentenza Corte Cost. n. 385/2005

Maternità – Indennità – Estensione ai padri liberi 70, d.lgs. n. 151/2001, ex sentenza Corte Ammissibilità. Maternità – Cassa nazionale di previdenza e assistenza giuridica di fondazione di Diritto privato – Cumulo rivalutazione monetaria del credito maturato.

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, consente di riconoscere il diritto all’indennità di maternità anche al padre libero professionista in alternativa alla madre che decida di non avvalersene. La natura giuridica di fondazione di Diritto privato della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense esclude che al relativo credito sia applicabile la norma limitativa del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
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