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azione di regresso Inail

Sull’ampliamento dei confini dell’azione di regresso dell’Inail

Il T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede una particolare disciplina per la regola- mentazione della responsabilità civile del datore di lavoro per l’infortunio sul lavoro oc- corso a un suo dipendente nel complesso formato dagli artt. 10, 11 e 112. Si tratta di una disciplina speciale che esclude l’applicabilità in materia delle contrastanti norme ci- vilistiche. L’art. 10 T.U. pone alla base di tale sistema l’esonero del datore di lavoro dal- la responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
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Corte di Cassazione, N.6212-7 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:6212 - 7 Marzo 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Rel. De Matteis, P.M. Fuzio (concl. conf.) – V. M. e V. V. c. Inail

Note: Sull’ampliamento dei confini dell’azione di regresso dell’Inail
Parole chiave: azione di regresso Inail ::

Infortunio sul lavoro – Azione di regresso Inail – Artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Applicabilità

La speciale azione di regresso spettante, iure proprio all’Inail, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (principio affermato in fattispecie in cui l’Inail aveva esperito l’azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell’organizzazione e della prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro).
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