Infortunio sul lavoro – Azione di regresso Inail – Artt. 10 e 11 d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 – Applicabilità
La speciale azione di regresso spettante, iure proprio all’Inail, ai sensi degli
artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro
compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, a prescindere dal
titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro
(principio affermato in fattispecie in cui l’Inail aveva esperito l’azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell’organizzazione e della prevenzione
in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro).