Non è configurabile un’estensione dell’ambito dell’autodichia parlamentare –
che, costituendo un’eccezione al principio cardine dell’indefettibilità della tutela
giurisdizionale davanti ai giudici comuni, è insuscettibile di applicazione fuori
dei casi previsti – a tutte quelle attività del gruppo parlamentare che, fuoriuscendo
dal campo applicativo del diritto parlamentare, non siano immediatamente
collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari.

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