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assegno nucleo familiare

il diritto dell’unione europea mortificato dalla «autosufficienza» della Corte di Cassazione

È un fatto che il principio di non discriminazione, in base alla «cittadinanza», nella materia della sicurezza sociale, previsto dagli Accordi Ce-Algeria, Ce-Marocco e Ce- Tunisia – prima di «cooperazione» e ora di «associazione» – passa praticamente inosservato, nonostante la presenza di una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce, a partire dalla sentenza Kziber, n. 18/90 del 31 gennaio 1991.
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Corte di Cassazione, N.24278-29 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:24278 - 29 Settembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Cuoco, P.M. Pivetti (diff.) – D. B. (avv.ti Andreoni e Balsamo) c. Inps (avv.ti Fabiani, Triolo e Stumpo) e Comune di Marsala (n. c.).

Note: il diritto dell’unione europea mortificato dalla «autosufficienza» della Corte di Cassazione

Assegno per il nucleo familiare art. 65, legge n. 448/1988 – Art. 65, comma 1, dell’Accordo di associazione Ce-Tunisia del 17 luglio 1995 – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità nella materia della sicurezza sociale – Esclusione.

Considerando l’espresso riferimento alla attività professionale salariata (art. 64 del predetto Accordo), alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (espressione ripetuta nell’art. 64, commi 1 e 2), nonché agli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari, è da ritenere che il beneficio ivi previsto (in quanto connesso al lavoro, alla retribuzione e al licenziamento, e attinente a specifiche prestazioni connesse a un rapporto di lavoro in atto) abbia natura previdenziale.
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