Le 2 pronunce affermano l’inapplicabilità alle fattispecie concrete dell’art. 4-bis, d.lgs. 368/01. L’A. concorda con la soluzione adottata da Cass. 26935/08, in quanto, nella specie, il contratto a termine era stato stipulato nella vigenza del precedente quadro normativo e, pertanto, non sussisteva alcuna violazione degli art. 1, 2, 4, d.lgs. 368/01, unico presupposto di applicazione dell’art. 4-bis. Viene criticata, invece, la soluzione adottata dal Trib. di Foggia con la sentenza del 10.3.09.

articolo completo visibile solo da utenti abbonati