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art. 28 d.lgs. 151/2001

Sull’autonomia del congedo di paternità del lavoratore subordinato

Nel corso di una causa in cui si discute del mancato pagamento dell’indennità spettante al padre lavoratore ex art. 29 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 da parte dell’Inps, emergono elementi utili ad attribuire una fisionomia più precisa al congedo di paternità regolato dal precedente art. 28. La sentenza viene apprezzata dall'Autrice per un significativo risultato. Pur mantenendo la natura di diritto «trasferito» dalla madre al padre, contribuisce (per la prima volta) in modo significativo a rendere il congedo di paternità quanto possibile, indipendente dalla posizione giuridica della madre.
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Tribunale Firenze, N.1169-16 Novembre 2009

(Tribunale Firenze
N:1169 - 16 Novembre 2009)

Muntoni – D. M. (avv.ti Gardelli, Marconi) c. Inps (avv.ti Imbriaci, Falso, Zaffina, Colella).

Note: Sull’autonomia del congedo di paternità del lavoratore subordinato

Congedi – Congedo di paternità – Art. 28, d.lgs. n. 151/2001 – Lavoratore subordinato – Condizioni per l’utilizzo – Durata dello stesso.

Al padre lavoratore deve essere riconosciuto un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità regolato dall’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001, a prescindere dal fatto che la madre sia o sia stata una lavoratrice. La durata del congedo è di 5 mesi quando la madre non ha utilizzato il congedo di maternità.
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