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accordo sindacale

sull’efficacia sanante delle irregolarità della procedura in caso di accordo delle organizzazioni sindacali

La sentenza che si commenta offre l’occasione per riflettere sulla rilevanza delle irregolarità compiute nel corso della procedura di mobilità ai fini della legittimità dei licenziamenti intimati ai singoli lavoratori
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Corte di Cassazione, N.528-11 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:528 - 11 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Vidiri, P.M. Salvi – Soc. Varta Batterie (avv.ti Magrini, Damoli e Pisa) c. S. M. G. (avv. Panici). Diff. Corte d’Appello Venezia 12 febbraio 2004.

Note: sull’efficacia sanante delle irregolarità della procedura in caso di accordo delle organizzazioni sindacali

Licenziamento collettivo – Procedimento – Incompletezza delle comunicazioni prescritte per l’avvio della procedura di mobilità – Stipula di accordi sindacali – Effetti.

In ragione del fine delle informative sulla procedura di mobilità, che è quello di favorire la gestione contrattata della crisi, la circostanza che sia stato in concreto raggiunto tale fine, per essere stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, assume rilevanza nel giudizio di completezza della comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991. Eventuali insufficienze o inadempienze informative possono, in ogni caso, essere fatte valere dalle organizzazioni sindacali e non dai singoli lavoratori, salvo che questi ultimi dimostrino la idoneità in concreto di siffatte informative a fuorviare o ledere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali, con ricadute a essi lavoratori pregiudizievoli. (1)
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