Al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 22 ss.), così come
modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è disciplinato l’accesso agli atti amministrativi,
definito dalla stessa legge quale «il diritto degli interessati di prendere visione
e di estrarre copia di documenti amministrativi», dove per documento amministrativo
si intende «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica
o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno
specifico procedimento

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