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Estinzione del diritto alle ferie non godute per causa di malattia: la Corte di Giustizia ci ripensa

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Nel numero:
ANNO LXIII - 2012 - N2
Articolo scritto da:
La Corte di Giustizia afferma che il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere cumulato senza limiti temporali. Esso si estingue al termine del periodo di riporto quando il lavoratore a causa di una malattia di lunga durata non abbia potuto esercitare il diritto alle ferie né durante il periodo di riferimento né durante il periodo di riporto stabilito dalla contrattazione collettiva in misura adeguata. La Corte tuttavia non chiarisce se l’estinzione del diritto alle ferie in tali circostanze incida anche sul diritto secondario alla indennità sostitutiva delle ferie non godute.
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Lucia Valente ha scritto per rgl:

Corte di Giustizia UE, N.causa C 214/10-22 Novembre 2011

(Corte di Giustizia UE
N:causa C 214/10 - 22 Novembre 2011)

Grande Sezione. V. Skouris, Pres., E. Levits (relatore), V. Trstenjak avvocato generale,KHS AG (avv. P. Brasse, Rechtsanwalt)c. Winfried Schulte (’avv. H.-J. Teuber, Rechtsanwalt).

Note: Estinzione del diritto alle ferie non godute per causa di malattia: la Corte di Giustizia ci ripensa

Ferie – Organizzazione dell’orario di lavoro – Art. 7, Direttiva n. 2003/88/Ce – Diritto alle ferie annuali retribuite – Estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per causa di malattia allo scadere di un termine previsto dalla normativa nazionale.

L’art. 7, n. 1, della Direttiva n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue, limitano il cumulo dei diritti a tali ferie di un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi.
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