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Sul part-time previdenziale

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Nel numero:
ANNO LXIII - 2012 - N1
Articolo scritto da:
La sentenza interviene in merito ad una fattispecie di part time previdenziale che consente, in via eccezionale, il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità in costanza di rapporto, sia pure trasformato in regime di orario ridotto, con lo stesso datore di lavoro. In particolare, il Collegio giudicante, interpretando rigorosamente la normativa, afferma il principio di diritto a tenore del quale tale regime di cumulo ha validità per tutta la durata del rapporto di lavoro e, una volta optato per il tempo parziale, non è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno
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Corte Appello Torino, N.856-3 Agosto 2011

(Corte Appello Torino
N:856 - 3 Agosto 2011)

Pres. Mariani, Est. Grillo Pasquarelli Mariani – Azienda Usl Valle d’Aosta (avv. Pagani) c. B.L.G. (avv.ti Caveri, d’Alessandro).

Note: Sul part-time previdenziale
Parole chiave: part-time :: pensione :: lavoro :: pubblico :: tempo :: parziale :: previdenziale ::

Pensione – Lavoro pubblico – Part-time previdenziale – Scadenza contratto – Decadenza beneficio – Ripristino della situazione quo ante – Non sussiste

Ai sensi dell’art. 1, comma 187, legge n. 662/1996, una volta esercitata la facoltà di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con la contestuale percezione della pensione di anzianità non è ammesso il ripristino del rapporto quo ante
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