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L’indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010: una possibile lettura parzialmente correttiva

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Nel numero:
ANNO LXIII - 2012 - N1
Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine -
1. Introduzione. — 2. L’infondatezza della tesi che elimina la conversione. — 3. Norme generali del diritto delle obbligazioni e deroghe da parte della disciplina lavoristica. — 4. Indennità onnicomprensiva e diritto europeo di uguaglianza e non discriminazione. — 5. Illegittimità costituzionale per casualità e illogicità della commisurazione. — 6. Adeguatezza e sufficienza dell’indennità: il problema è della rilevanza nel caso concreto. — 7. Diritto del lavoro ed effettività. — 8. Rispetto delle clausole 5 e 8 dell’Accordo europeo. — 9. Conclusioni
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Corte Costituzionale, N.303-11 Novembre 2011

(Corte Costituzionale
N:303 - 11 Novembre 2011)

Pres. Quaranta, Est. Mazzella – Poste italiane Spa (avv.ti Maresca e Pessi) c. C.C. (avv.ti Vacirca e Angiolini) e S.G. (avv.ti Carpagnano e De Michele)

Note: L’indennità ex art. 32 della legge, n. 183 del 2010: una possibile lettura parzialmente correttiva

Contratto a termine – Art. 32, commi 5-7, legge n. 183/2010 – Questioni di legittimità costituzionale – Artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, comma 1, Cost. – Infondatezza. Contratto a termine – Direttiva 1999/70/Ce – Misure antielusive – Art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Conversione del rapporto – Conformità

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/10, sollevate dalla Corte Cass. e dal Trib. Trani, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, co. 1, Cost. (1) La norma scrutinata non contrasta con l’Accordo europeo sul contratto a tempo determinato. (2) La stessa norma non contrasta con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. (3). Il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183/2010, prevedendo l’estensione dei commi 5 e 6 ai giudizi in corso, non costituisce una ingiustificata intromissione del potere legislativo sull’amministrazione della giustizia influendo sulla decisione delle controversie in atto e quindi non contrasta con l’art. 6 della Cedu. (4)
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Tribunale di Napoli, N.-16 Novembre 2011

(Tribunale di Napoli
N: - 16 Novembre 2011)

Est. Coppola – O.P. (avv. Parascandolo) c. Srl G.I. Impianti (contumace)

Note: L’indennità ex art. 32 della legge, n. 183 del 2010: una possibile lettura parzialmente correttiva

Contratto a termine – Ragione dell’apposizione del termine – Indicazione – Mancanza – Nullità della clausola e prosecuzione del rapporto – Conseguenze economiche – Pagamento delle retribuzioni sino all’effettiva riammissione in servizio – Pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al comma 5 dell’art. 32, legge 183/2010 – Commisurazione – Danni non patrimoniali sino alla proposizione del ricorso.

La mancata indicazione nel testo scritto del contratto a tempo determinato delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine comportano la nullità della relativa clausola e la dichiarazione della prosecuzione del rapporto di lavoro. Al lavoratore spettano le retribuzioni che avrebbe percepito dalla messa in mora del datore di lavoro sino all’effettiva riammissione in servizio e l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 5 dell’art. 32 della legge n. 183/2010 per il danno non patrimoniale patto dalla scadenza del termine alla proposizione del ricorso.
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