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Immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore

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Nel numero:
ANNO LXIII - 2012 - N1
Articolo scritto da:
L'Autore analizza la sentenza della Corte di Cassazione n. 18772/12 la quale, in tema di tempestività del licenziamento si richiama all'orientamento maggioritario che ritiene la tempestività funzionale alla garanzia del diritto di difesa del lavoratore. La Suprema Corte, inoltre ribadisce che è possibile l’esercizio dello ius variandi fintanto venga preservata l’equivalenza delle mansioni assegnate, e precisa, altresì, il significato da attribuire al concetto di equivalenza.
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, N.18772-14 Settembre 2011

(
N:18772 - 14 Settembre 2011)

14 settembre 2011, n. 18772, Sez. lav., ord. – Pres. Lamorgese, Est. Tricomi, P.M. Sepe (parz. diff.) – B.F. (avv.ti Calabrò, Pennisi) c. S.T. Microelectronics Srl (avv.ti Andronico, Antonini). Parz. diff. Corte d’Appello Catania 29 dicembre 2007

Note: Immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore

Procedimento disciplinare – Principio dell’immediatezza della contestazione – Diritto di difesa del lavoratore – Tempestività del recesso – Necessità – Licenziamento disciplinare – Illegittimità. Mansioni e qualifica – Ius variandi – Mansioni equivalenti – Demansionamento – Danno da dequalificazione

La Suprema Corte torna a pronunciarsi su immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare e demansionamento del lavoratore. La contestazione dell’addebito disciplinare deve essere immediata. Tale principio ha la finalità di garantire l’effettività del diritto di difesa del lavoratore, sancito dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Inoltre, l’immediatezza è l’elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro nel licenziamento per giusta causa. In merito al danno da demansionamento, per esercizio illegittimo dello ius variandi, esso sussiste anche quando vi è una formale, ma non sostanziale, equivalenza delle mansioni.
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