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Il giudice «equilibrista» e il rebus del sistema sindacale italiano: osservazioni sulla controversia tra Fiom e Fiat

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Nel numero:
ANNO LXIII - 2012 - N1
Articolo scritto da:
L'A. esamina la sentenza del giudice di Torino, intervenuta sulla causa che ha contrapposto la Fiom nazionale alla Fiat. E’ valutata criticamente l’argomentazione sviluppata nella pronuncia, innanzitutto perché viene fatto riferimento, a proposito delle diverse questioni affrontate, a principi molto diversi tra loro. Sono inoltre contestate più asserzioni, di portata generale nonché specificamente connesse ai fatti giudicati, le quali assumono grande importanza ai fini della decisione. Tra di esse il diffuso ed incontestato rilievo nel sistema giuridico statuale del principio di effettività.
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Tribunale Torino, N.2583-15 Settembre 2011

(Tribunale Torino
N:2583 - 15 Settembre 2011)

Est. Ciocchetti – Fiom-Cgil Nazionale (avv.ti Alleva, Ferrara, Focareta, Martino, Panici, Piccinini, Poli, Recchi) c. Fiat Spa, Fiat Group Automobiles Spa, Fabbrica Italia Pomigliano Spa (avv.ti De Luca Tamajo, Dirutigliano, Dondi, Favalli, Olivieri) e c. Fim-Cisl Nazionale (avv. Baldoni), Uilm-Uil Nazionale (avv.ti Giorgi, Pozza), Fismic (avv.ti Scalenghe, D’Amato, Ciaramella), Ugl metalmeccanici (avv. Roggero)

Note: Il giudice «equilibrista» e il rebus del sistema sindacale italiano: osservazioni sulla controversia tra Fiom e Fiat

Condotta antisindacale – Costituzione di società che non aderisce a Confindustria e sottoscrive contratti collettivi, con il dissenso di Fiom-Cgil – Impiego dei prestatori, già operanti nello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco, presso tale società, senza applicazione dell’art. 2112 cod. civ. – Validità dei contratti collettivi – Corretta qualificazione dei contratti collettivi come di primo e secondo livello – Insussistenza

Ferma la legittimità in sé dei due contratti collettivi impugnati, si esclude che la stipulazione dei medesimi possa essere considerata espressione di antisindacalità. Infatti il contratto sottoscritto il 29 dicembre 2010 è stato correttamente qualificato come di primo livello, dal momento che esso si svincola dal contratto nazionale di categoria per l’industria metalmeccanica e definisce ogni aspetto dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, con una ampiezza ed esaustività del tutto simile a qualsiasi contratto nazionale: l’art. 2112 c.c. non può allora essere ritenuto violato, considerato che l’ipotetica applicazione di quest’ultimo non renderebbe in ogni caso operante l’indicato contratto nazionale presso Fabbrica Italia Pomigliano Spa, ai sensi del co. 3.
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