Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi
– Eccessiva genericità – Violazione art. 3, comma 3, lett. a, legge
n. 196/1997 – Applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 196/1997
– Riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo
all’azienda utilizzatrice.
Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato si trasforma
in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice non solo nei casi contemplati dall’art. 10, co. 2 e 3, l. n. 196/97, in mancanza di forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal co. 1 del medesimo art. 10, e quindi anche nel caso di violazione dell’art. 1, co. 2-5; ipotesi tra le quali rientra la generica indicazione dei motivi
sottesi alla stipula del contratto di fornitura e del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo detti contratti, intrinsecamente collegati, ontologicamente causali