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Genericità della causale nel lavoro temporaneo e nella somministrazione

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Nel numero:
ANNO LXIII - 2012 - N1
Articolo scritto da:
Le sentenze in commento assumono particolare importanza in quanto consentono di effettuare un primo bilancio sulla interpretazione della Corte di Cassazione sulle due differenti fattispecie del lavoro temporaneo e della somministrazione di lavoro. Due tipologie contrattuali che, in un certo senso, secondo l’impostazione del legislatore del 2003, dovrebbero essere una l’evoluzione dell’altra. In ogni caso incombe sul soggetto utilizzatore l’onere della prova della effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l’assunzione del singolo dipendente
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Corte di cassazione, N.15610-15 Luglio 2011

(Corte di cassazione
N:15610 - 15 Luglio 2011)

Sez. lav. – Pres. Foglia, Est. Berrino, P.M. Attilio (conf.) – R.E. (avv.ti Afeltra e Zezza) c. Poste Italiane Spa (avv. Trifirò). Conf. Corte d’Appello Torino 2 maggio 2011.

Note: Genericità della causale nel lavoro temporaneo e nella somministrazione

Lavoro somministrato – Lavoro somministrato a tempo determinato – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Necessità di verifica della effettiva esistenza delle esigenze – Onere della prova a carico dell’utilizzatore – Violazione art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/03 – Violazione art. 27, d.lgs. n. 276/03 – Costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice.

L’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/03 introduce una causale ampia, non legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo che deve esser interpretata nel senso che la medesima deve consentire la puntuale verifica della effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l’assunzione del singolo dipendente allo scopo di escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale, atte a mascherare situazioni niente affatto rispondenti a quelle contemplate dalla norma di cui all’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, o se non addirittura il rischio del superamento del limite rappresentato dalla necessità che non siano perseguite finalità elusive di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
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Corte di cassazione, N.14715-5 Luglio 2011

(Corte di cassazione
N:14715 - 5 Luglio 2011)

Sez. lav. – Pres. Lamorgese, Est. Mancino, P.M. Gaeta (parz. diff.)– P.R.A. (avv.ti Caruso e Siracusa) c. Poste Italiane Spa (avv. Trifirò).

Note: Genericità della causale nel lavoro temporaneo e nella somministrazione

Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Lettura unitaria della fattispecie a natura complessa – Collegamento negoziale dei diversi contratti e interdipendenza funzionale degli stessi – Autonoma rilevanza del collegamento negoziale – Consapevolezza dell’utilizzatore del nesso teleologico tra i diversi atti negoziali – Necessità di indicazione specifica della causa negoziale – Onere della prova a carico dell’utilizzatore – Violazione art. 1, comma 2, lett. a, legge n. 196/1997 –

Il rapporto interinale quale fattispecie complessa voluta dal legislatore per attenuare il precedente impianto di divieto di intermediazione deve essere interpretato secondo una lettura unitaria dei rapporti tra i soggetti della complessa fattispecie, in considerazione del collegamento negoziale che non può non sussistere tra la causale del rapporto di fornitura e il rapporto di lavoro temporaneo intercorso tra l’utilizzatore e il prestatore di lavoro. Al fine della legittimità del rapporto, unitariamente considerato, occorre verificare la persistenza di tale causa giustificatrice che deve passare attraverso la prova, incombente sull’impresa utilizzatrice, della sussunzione del rapporto di lavoro temporaneo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva
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Corte Appello Torino, N.345-2 Mag 2011

(Corte Appello Torino
N:345 - 2 Mag 2011)

Pres. Mariani, Est. Grillo Pasquarelli – M.P. (avv. Scavone) c. Poste Italiane Spa (avv. Fronticelli).

Note: Genericità della causale nel lavoro temporaneo e nella somministrazione

Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Violazione art. 3, comma 3, lett. a, legge n. 196/1997 – Applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 196/1997 – Riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice.

Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice non solo nei casi contemplati dall’art. 10, co. 2 e 3, l. n. 196/97, in mancanza di forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal co. 1 del medesimo art. 10, e quindi anche nel caso di violazione dell’art. 1, co. 2-5; ipotesi tra le quali rientra la generica indicazione dei motivi sottesi alla stipula del contratto di fornitura e del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo detti contratti, intrinsecamente collegati, ontologicamente causali
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