home page

«Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

copertina
Nel numero:
ANNO LXII - 2011 - N4
Articolo scritto da:
Parole chiave: sciopero - mansioni -
La Cassazione, con le sentenze in esame, afferma il principio in base al quale soltanto l’astensione totale dalla prestazione lavorativa, in una determinata unità di tempo, può essere considerata quale sciopero. Di conseguenza, il cd. sciopero delle mansioni rappresenta inadempimento contrattuale che rende legittime le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei partecipanti all’astensione. L’A., dopo aver ricordato l’elaborazione giurisprudenziale in materia di sciopero, sottopone a critica il principio espresso dalla Corte.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare l'articolo completo

Corte di cassazione, N.548-12 Gennaio 2011

(Corte di cassazione
N:548 - 12 Gennaio 2011)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Filabozzi, P.M. Matera – L.D. (avv. Zezza) c. Poste italiane Spa (avv. Trifirò). Conf. Corte d’Appello Milano 14 aprile 2008.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata,... tecnico temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. È il caso del cd. sciopero dell
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Corte di cassazione, N.9715-3 Mag 2011

(Corte di cassazione
N:9715 - 3 Mag 2011)

Sez. lav. – Pres. Foglia, Est. Mancino, P.M. Finocchi Ghersi – Cobas (avv. Afeltra) c. Poste italiane Spa (avv. Tosi). Conf. Corte d’Appello Genova 8 aprile 2008.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità.

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita «minima unità tecnico-temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Corte di cassazione, N.12979-14 Giugno 2011

(Corte di cassazione
N:12979 - 14 Giugno 2011)

Sez. lav. – Pres. Foglia, Est. Mancino, P.M. Finocchi Ghersi – T.C. (avv. Zezza) c. Poste italiane Spa (avv. Molteni). Conf. Corte d’Appello Brescia 7 aprile 2007.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità.

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita «minima unità tecnico-temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Corte di cassazione, N.19156-20 Settembre 2011

(Corte di cassazione
N:19156 - 20 Settembre 2011)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Filabozzi, P.M. Matera – L.D. (avv. Zezza) c. Poste italiane Spa (avv. Trifirò). Conf. Corte d’Appello Milano 14 aprile 2008.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità.

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita «minima unità tecnico temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa