home page

Le Corti europee rimettono in gioco i diritti del personale Ata

copertina
Nel numero:
ANNO LXII - 2011 - N4
Articolo scritto da:
Nel considerare la vicenda del trasferimento del personale Ata, le Corti europee hanno mostrato una sensibilità garantistica più attenta rispetto alle nostre Corti interne. La sentenza di Strasburgo smentisce l'interpretazione data nella decisione n. 311/2009 dalla nostra Corte dell'orientamento della Corte Edu sui limiti alla retroattività della legge civile.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare l'articolo completo

Puoi vedere gli altri articoli di questo numero utilizzando le frecce qui sotto

Corte Edu, N.43549/08-7 Giugno 2011

(Corte Edu
N:43549/08 - 7 Giugno 2011)

ricorsi nn. 43549/2008, 6107/09 e 5087/09, Sez. II – Pres. Tulkens – Agrati e altri (avv. Sullam) c. Italia (agenti Spatafora e Lettieri)

Note: Le Corti europee rimettono in gioco i diritti del personale Ata
Parole chiave: trasferimento :: scuola :: personale ata :: azienda ::

Trasferimento d’azienda – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Legge di interpretazione autentica – Violazione del principio di «parità delle armi» nel processo – Sussiste – Esistenza di ragioni imperative di interesse generale – Non sussiste – Violazione dell’art. 6 e del Protocollo n. 1 della Cedu

La legge di interpretazione autentica del 1999 che ha limitato i diritti di anzianità del personale Ata, trasferito dagli enti locali allo Stato, al mantenimento del solo «maturato economico» non è giustificata da ragioni imperative di interesse generale e, alterando il principio di parità delle armi nel processo, ha violato l’art. 6 e il Protocollo n. 1 della Cedu.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Corte di Giustizia Ue, N.C-108/10-6 Settembre 2011

(Corte di Giustizia Ue
N:C-108/10 - 6 Settembre 2011)

Grande sezione

Note: Le Corti europee rimettono in gioco i diritti del personale Ata

Trasferimento d’azienda – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Applicabilità della Direttiva n. 77/187/Cee – Diritti di anzianità – Applicazione del contratto collettivo vigente presso il cessionario – Accertamento del giudice del rinvio in ordine alla sussistenza di un danno retributivo sostanziale.

Il trasferimento del personale Ata, addetto alla fornitura presso le scuole di servizi ausiliari (compiti di custodia e assistenza amministrativa), dagli enti locali allo Stato è inquadrabile come un trasferimento di impresa ai sensi della Direttiva n. 77/187/Cee. Alla luce della direttiva in questione il cessionario può applicare immediatamente ai lavoratori trasferiti il contratto collettivo ivi vigente, ma evitando un peggioramento retributivo sostanziale per i lavoratori per il mancato o limitato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente. È compito del giudice del rinvio accertare se, all’atto del trasferimento in questione, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa