Trasferimento d’azienda – Trasferimento del personale Ata dagli enti
locali allo Stato – Applicabilità della Direttiva n. 77/187/Cee –
Diritti di anzianità – Applicazione del contratto collettivo vigente
presso il cessionario – Accertamento del giudice del rinvio in ordine
alla sussistenza di un danno retributivo sostanziale.
Il trasferimento del personale Ata, addetto alla fornitura presso le scuole di
servizi ausiliari (compiti di custodia e assistenza amministrativa), dagli enti locali
allo Stato è inquadrabile come un trasferimento di impresa ai sensi della
Direttiva n. 77/187/Cee. Alla luce della direttiva in questione il cessionario può
applicare immediatamente ai lavoratori trasferiti il contratto collettivo ivi vigente,
ma evitando un peggioramento retributivo sostanziale per i lavoratori per
il mancato o limitato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente.
È compito del giudice del rinvio accertare se, all’atto del trasferimento in questione,
si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo