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Dimissioni in bianco e art. 19 dello Statuto

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Nel numero:
ANNO LXII - 2011 - N4
Articolo scritto da:
Parole chiave: dimissioni - IN BIANO - nullità - PROVA - ONERE - licenziamento -
Diffusa continua ad essere la pratica illecita con cui i datori impongono ai propri dipendenti di sottoscrivere una lettera di dimissioni priva dell’indicazione della data, destinata ad esservi poi inserita nel momento in cui decidono di risolvere il rapporto. Relegata la l. 188/07 nell’angolo delle occasioni mancate, di tale problema si è occupata la giurisprudenza. L’A si sofferma su due interessanti sentenze del Trib Monza e Corte App. Milano, che hanno equiparato l’utilizzo delle dimissioni in bianco a un licenziamento illegittimo, dando applicazione alla tutela reale ex art. 18 Stat. lav.
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Corte Appello Milano, N.19141-11 Febbraio 2010

(Corte Appello Milano
N:19141 - 11 Febbraio 2010)

Pres. ed Est. Ruiz - Autoservizi Zani Srl (Avv. Mazzotti) c. U.P. (Avv. Addonizio)

Note: Dimissioni in bianco e art. 19 dello Statuto

Dimissioni - sottoscrizione di un documento in bianco - Nullità - Mezzi di prova - Licenzimento illegittimo - Tutela reale

Accertata la totale mancanza di volontà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro sia al momento in cui ha firmato la lettera di dimissioni sia successivamente, la risoluzione del rapporto deve essere ritenuta conseguenza del comportamento del datore di lavoro e deve pertanto essere considerata come licenziamento illegittimo a cui consegue l’applicazione della tutela reale prevista dall’art. 18 Stat. lav.
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Tribunale Monza, N.261-3 Aprile 2008

(Tribunale Monza
N:261 - 3 Aprile 2008)

Est. Russo - U.P. (Avv. Addonizio) c. Autoserizio Zani Srl (Avv.ti Pizzigoni, Lopa)

Note: Dimissioni in bianco e art. 19 dello Statuto

Dimissioni - Scrittura privata - Sottoscrizione di un documento in bianco - Nullità - Mancanza della volontà di recedere dal contratto - Licenziamento illegittimo - Tutela reale

La lettera di dimissioni sottoscritta dal lavoratore nell’epoca in cui pacificamente la concorde volontà delle parti era nel senso della prosecuzione del rapporto deve ritenersi nulla a causa della totale mancanza della volontà di recedere dal contratto di lavoro subordinato. La cessazione del rapporto di lavoro deve pertanto essere qualificata quale licenziamento illegittimo, in quanto privo di qualsivoglia motivazione, con conseguente applicazione della tutela reale ex art. 18 Stat. lav.
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