Dimissioni - Scrittura privata - Sottoscrizione di un documento in bianco - Nullità - Mancanza della volontà di recedere dal contratto - Licenziamento illegittimo - Tutela reale
La lettera di dimissioni sottoscritta dal lavoratore nell’epoca in cui pacificamente la concorde volontà delle parti era nel senso della prosecuzione del rapporto deve ritenersi nulla a causa della totale mancanza della volontà di recedere dal contratto di lavoro subordinato. La cessazione del rapporto di lavoro deve pertanto essere qualificata quale licenziamento illegittimo, in quanto privo di qualsivoglia motivazione, con conseguente applicazione della tutela reale ex art. 18 Stat. lav.