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Considerazioni in tema di applicazionie dell'autotutela inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro

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Nel numero:
ANNO LXII - 2011 - N4
Articolo scritto da:
Atteso il carattere contrattuale dell'art. 2087 cod. civ., questa norma, insieme all'art. 44 del T.U. del 2008, svolge una essenziale funzione preventiva e consente l'astensione legittima del lavoratore dallo svolgimento della prestazione in condizioni di pericolo. Tale astensione può essere ritenuta una applicazione dell'art. 1460 cod. civ., secondo cui, se una delle parti del rapporto sinallagmatico non adempie alle proprie obbligazioni, comprese quelle che compongono il dovere di sicurezza, l'altra è legittimata a non eseguire la propria prestazione.
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Corte Appello Torino, N.127-15 Febbraio 2011

(Corte Appello Torino
N:127 - 15 Febbraio 2011)

Pres. Girolami, Est. Milani - A.A. D'A. et al. (avv.ti Chiodo, Pellerito) c. Fiat Gruoup Automobiles Spa (avv.ti Bonamico, Ropolo) Rif. Tribunale Torini 1° dicembre 2009

Note: Considerazioni in tema di applicazionie dell'autotutela inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza su lavoro - Art. 2087 cod civ. - Art. 44 T.U. n. 81/2008 - Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato - Astensione/rifiuto di prestazione lavorativa - Dirito a non subire pregiudizio - Garanzia retributiva - Susiste - Violazione dovere di sicurezza - Eccezione di inadempimento

Il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nel caso di pericolo grave e immediato, senza alcuna conseguenza né pregiudizio, con la conservazione della garanzia retributiva, rientra nel regime di autotutela del lavoratore, che può allontanarsi dal luogo di lavoro o rifiutare di continuare a svolgere le proprie mansioni fintantoché il pericolo non sia cessato. Tale diritto discende dalla natura contrattuale dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro e configura una speciale forma di eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. Il datore di lavoro, nel caso in cui si verifichi tale situazione, ed essa sia a lui imputabile, non è liberato dall’obbligazione inerente la corresponsione della retribuzione.
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