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ANNO LXII - 2011 - N4

I Saggi

Ragioni politico-giuridiche del superamento del sistema sindacale di fatto

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La “brutta”vicenda della conclusione dei contratti collettivi separati nel settore metalmeccanico riflette chiaramente la volontà sia di parte del mondo politico (rappresentato dall’ex governo di centro-destra), sia delle organizzazioni sindacali sostanzialmente filogovernative di isolare il movimento sindacale portatore di elementi antagonistici e dialettici. In questa ottica si deve leggere la sottoscrizione, da parte di Cisl e Uil, il 22 gennaio 2009 dell’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali e dei contratti “separati” firmati nel breve e successivo arco temporale.
L’efficacia soggettiva del contratto collettivo

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L'A. affronta i temi dell'evoluzione delle relazioni industriali e dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo dopo lo Statuto dei lavoratori. Proprio lo Statuto ha giocato un ruolo fondamentale per il riconoscimento dell'attore sindacale, recependo un modello relazionale nei rapporti tra Stato e ordinamento sindacale di stampo pluralistico o pluri-ordimentale. L'A. si sofferma sull’Accordo interconfederale del giugno 2011 e sull'art. 8 del d.l. n.138/2011, relativo alla contrattazione di prossimità, che ha travolto brutalemente gli equilibri definiti nell'accordo di giugno.
I diritti dimenticati dei disabili e dei loro familiari in seguito alle recenti riforme

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Il saggio - segnalando la necessità di un riordino della normativa, considerata la complessità della legislazione vigente in materia di diritti dei disabili e dei loro familiari, distribuita in parte nella legge quadro sull’handicap e in parte nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - evidenzia l’inadeguatezza dell'ultima riforma legislativa intervenuta sul punto; in relazione a questa si profilano dubbi di costituzionalità e di onformità al diritto comunitario, oltre che di opportunità politica
L’arbitrato si fa in quattro. Problemi (tanti) e prospettive (poche) dopo la legge n. 183/2010

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L'Autore esamina in chiave critica la riforma dell'arbitrato operata con il Collegato Lavoro analizzando talune problematiche interpretative nascenti dal nuovo testo legislativo per ognuna delle quattro tipologie arbitrali. Si sofferma, in particolare, sul quarto tipo che definisce "selvaggio" in quanto rimette la devoluzione arbitrale e ogni atto potenzialmente dismissorio dei diritti del lavoratore previsto nella procedura esclusivamente all'autonomia individuale delle parti, senza alcuna forma di tutela per la posizione debole del lavoratore.
Indennizzo previdenziale e risarcimento del danno. Profili processuali del danno differenziale

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Il saggio si propone di analizzare taluni dei complessi problemi di ordine sostanziale e processuale in materia di concorso tra la tutela indennitaria e quella risarcitoria fissata dall’art. 10 del T.U. 1124/1965 si è gradualmente complicata a causa della intervenuta sovrapposizione sull’assetto originario delle sentenze della Corte Costituzionale, delle sostanziali modifiche dell’oggetto della copertura assicurativa introdotte dal D. Lgs. 38/2000, dell’intervento delle Sezioni Unite del novembre 2008 in tema di danno non patrimoniale

Note e commenti

Brevi note su principio di autosufficienza e giusto processo

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L'A. mette in risalto la necessità di "filtrare" l’ingresso in cassazione dei ricorsi senza però impedire l’uscita delle questioni residue. Esclude l’utilizzo distorto del principio del giusto processo (che dovrebbe garantire la durata accettabile della controversia e in sede di legittimità la trattazione solo di questioni decisive), al fine di escludere la compromissione del diritto di difesa. Viceversa, tale compromissione si verificherebbe se il principio del giusto processo venisse attuato senza cautela, facendo prevalere esigenze deflattive e un uso non comprensibile dell'autosufficienza

Osservatorio europeo

Diritto dell’Unione europea e lavoro degli extracomunitari irregolari

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SOMMARIO: 1. Il quadro di riferimento normativo nel TUe e nel TfUe. — 2. La lotta contro l’immigrazione illegale a mezzo di sanzioni e di provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: la Direttiva n. 2009/52/Ce. — 3. Segue: la disciplina introdotta dalla Direttiva. — 4. In attesa del suo recepimento nell’ordinamento italiano.

Osservatorio della contrattazione collettiva

Il rinnovo del Ccnl 2011-2013 nel settore terziario-distribuzione e servizi

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Il commento offre un’analisi degli effettivi contenuti di innovazione del “controverso” Ccnl Terziario – distribuzione e servizi, stipulato tra Confcommercio (26.02.2011)/Confesercenti (15.03.2011) da un lato, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil dall’altro, ma non da Filcams-Cgil. Anche al fine di verificare le possibili ragioni del dissenso di quest’ultima organizzazione, in un settore con oltre 3000000 di addetti, si ripone particolare attenzione sia sulla derogabilità del Ccnl da parte della contrattazione di II livello, sia sulla disciplina dell’arbitrato e della clausola compromissoria.

Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre luglio-settembre 2011

(Corte costituzionale
, n.)

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1. Illegittimità dello spoils system dei direttori sanitari e amministrativi nelle aziende ospedaliere della Regione Abruzzo. — 2. Illegittimità dei criteri di formazione delle graduatorie dei docenti nella provincia di Trento. — 3. Illegittimità dello spoils system dei dirigenti non apicali a contratto nella p.a.
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Le decisioni nel trimestre luglio-settembre 2011

(Corte costituzionale
, n.)

Articolo scritto da:
1. Opzione tra trattamenti d’invalidità e disoccupazione. — 2. Pensione per operai agricoli a tempo determinato
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Rapporto di lavoro

Le Corti europee rimettono in gioco i diritti del personale Ata

Nel considerare la vicenda del trasferimento del personale Ata, le Corti europee hanno mostrato una sensibilità garantistica più attenta rispetto alle nostre Corti interne. La sentenza di Strasburgo smentisce l'interpretazione data nella decisione n. 311/2009 dalla nostra Corte dell'orientamento della Corte Edu sui limiti alla retroattività della legge civile.
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Corte Edu, N.43549/08-7 Giugno 2011

(Corte Edu
N:43549/08 - 7 Giugno 2011)

ricorsi nn. 43549/2008, 6107/09 e 5087/09, Sez. II – Pres. Tulkens – Agrati e altri (avv. Sullam) c. Italia (agenti Spatafora e Lettieri)

Note: Le Corti europee rimettono in gioco i diritti del personale Ata
Parole chiave: trasferimento :: scuola :: personale ata :: azienda ::

Trasferimento d’azienda – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Legge di interpretazione autentica – Violazione del principio di «parità delle armi» nel processo – Sussiste – Esistenza di ragioni imperative di interesse generale – Non sussiste – Violazione dell’art. 6 e del Protocollo n. 1 della Cedu

La legge di interpretazione autentica del 1999 che ha limitato i diritti di anzianità del personale Ata, trasferito dagli enti locali allo Stato, al mantenimento del solo «maturato economico» non è giustificata da ragioni imperative di interesse generale e, alterando il principio di parità delle armi nel processo, ha violato l’art. 6 e il Protocollo n. 1 della Cedu.
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Corte di Giustizia Ue, N.C-108/10-6 Settembre 2011

(Corte di Giustizia Ue
N:C-108/10 - 6 Settembre 2011)

Grande sezione

Note: Le Corti europee rimettono in gioco i diritti del personale Ata

Trasferimento d’azienda – Trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato – Applicabilità della Direttiva n. 77/187/Cee – Diritti di anzianità – Applicazione del contratto collettivo vigente presso il cessionario – Accertamento del giudice del rinvio in ordine alla sussistenza di un danno retributivo sostanziale.

Il trasferimento del personale Ata, addetto alla fornitura presso le scuole di servizi ausiliari (compiti di custodia e assistenza amministrativa), dagli enti locali allo Stato è inquadrabile come un trasferimento di impresa ai sensi della Direttiva n. 77/187/Cee. Alla luce della direttiva in questione il cessionario può applicare immediatamente ai lavoratori trasferiti il contratto collettivo ivi vigente, ma evitando un peggioramento retributivo sostanziale per i lavoratori per il mancato o limitato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente. È compito del giudice del rinvio accertare se, all’atto del trasferimento in questione, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo
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Brevi osservazioni sull’inderogabilità del divieto di ius variandi in peius

Sorprende in un momento di involuzione evidente della produzione legislativa in materia il fatto che una recente decisione della S.C. abbia espressamente sancito che «l’articolo 2103 cod. civ., che tutela la professionalità del prestatore di lavoro nonché il diritto a prestare l’attività lavorativa per la quale si è stati assunti o si è successivamente svolta, vietandone l’adibizione a mansioni inferiori, è norma imperativa e quindi non derogabile nemmeno tra le parti, come sancisce l’ultimo comma di tale norma: “ogni patto contrario è nullo”».
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Corte di cassazione, N.8527-14 Aprile 2011

(Corte di cassazione
N:8527 - 14 Aprile 2011)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Stile, P.M. Basile – A.S. Srl (avv.ti Gentile, Prisco) c. D.F.R. (avv.ti Cipriani, Imberti). Conf. Corte d’Appello Milano 30 novembre 2006-18 gennaio 2007.

Note: Brevi osservazioni sull’inderogabilità del divieto di ius variandi in peius

Mansioni e qualifica – Equivalenza professionale – Nozione. Mansioni e qualifica – Ius variandi in peius – Art. 2103, comma 2, cod. civ. – Inderogabilità.

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, deve essere valutata dal giudice di merito, con giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta al livello professionale raggiunto e alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta.
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Dimissioni in bianco e art. 19 dello Statuto

Diffusa continua ad essere la pratica illecita con cui i datori impongono ai propri dipendenti di sottoscrivere una lettera di dimissioni priva dell’indicazione della data, destinata ad esservi poi inserita nel momento in cui decidono di risolvere il rapporto. Relegata la l. 188/07 nell’angolo delle occasioni mancate, di tale problema si è occupata la giurisprudenza. L’A si sofferma su due interessanti sentenze del Trib Monza e Corte App. Milano, che hanno equiparato l’utilizzo delle dimissioni in bianco a un licenziamento illegittimo, dando applicazione alla tutela reale ex art. 18 Stat. lav.
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Corte Appello Milano, N.19141-11 Febbraio 2010

(Corte Appello Milano
N:19141 - 11 Febbraio 2010)

Pres. ed Est. Ruiz - Autoservizi Zani Srl (Avv. Mazzotti) c. U.P. (Avv. Addonizio)

Note: Dimissioni in bianco e art. 19 dello Statuto

Dimissioni - sottoscrizione di un documento in bianco - Nullità - Mezzi di prova - Licenzimento illegittimo - Tutela reale

Accertata la totale mancanza di volontà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro sia al momento in cui ha firmato la lettera di dimissioni sia successivamente, la risoluzione del rapporto deve essere ritenuta conseguenza del comportamento del datore di lavoro e deve pertanto essere considerata come licenziamento illegittimo a cui consegue l’applicazione della tutela reale prevista dall’art. 18 Stat. lav.
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Tribunale Monza, N.261-3 Aprile 2008

(Tribunale Monza
N:261 - 3 Aprile 2008)

Est. Russo - U.P. (Avv. Addonizio) c. Autoserizio Zani Srl (Avv.ti Pizzigoni, Lopa)

Note: Dimissioni in bianco e art. 19 dello Statuto

Dimissioni - Scrittura privata - Sottoscrizione di un documento in bianco - Nullità - Mancanza della volontà di recedere dal contratto - Licenziamento illegittimo - Tutela reale

La lettera di dimissioni sottoscritta dal lavoratore nell’epoca in cui pacificamente la concorde volontà delle parti era nel senso della prosecuzione del rapporto deve ritenersi nulla a causa della totale mancanza della volontà di recedere dal contratto di lavoro subordinato. La cessazione del rapporto di lavoro deve pertanto essere qualificata quale licenziamento illegittimo, in quanto privo di qualsivoglia motivazione, con conseguente applicazione della tutela reale ex art. 18 Stat. lav.
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Risarcimento del danno per compressione dei riposi settimanali: prime applicazioni della sentenza Kücüdveci

: Con la sentenza in esame la Corte d’appello di Torino, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Kücükdeveci, disapplica l’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 41 co. 6 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, che ammette la deroga alla regola del riposo settimanale di 24+11 ore per le attività a turni “tutte le volte che il lavoratore cambia squadra o turno ..”, in quanto la norma per la sua chiarezza e precisione non si presta ad una interpretazione conforme alla direttiva n. 2003/88
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Corte Appello Torino, N.164-29 Marzo 2011

(Corte Appello Torino
N:164 - 29 Marzo 2011)

Pres. Girolami, Est. Grillo Pasquarelli - F. Spa (avv.ti Rossotto, Pittaluga) c. C.A.F. (avv. Lesca)

Note: Risarcimento del danno per compressione dei riposi settimanali: prime applicazioni della sentenza Kücüdveci
Parole chiave: Danno :: risarcimento :: lavoro :: orario :: riposo :: direttiva 2003-88 :: settimanale :: turni ::

Orario di lavoro - Riposo settimanale - Lavoro a turni - Cambio squadra e cambio turno - Art. 9, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 66/2003, come modificato dall'art. 41, comma 6, d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 - Contrasto della norma con la Direttiva n. 2003-88 - Sussiste - Disapplicazione - Risarcimento del danno

Il nuovo testo dell’art. 9, co. 2, lett. a, d.lgs. n. 66/2003, come sostituito dall’art. 41, co. 6, l. n. 133/2008, che ammette la deroga alla regola del riposo settimanale di 24 ore più 11 di riposo giornaliero, sia nel caso di cambio squadra che nel caso di cambio turno, va disapplicato per contrasto con la regula iuris posta dall’art. 17, n. 4, lett. a, della Direttiva n. 2003/88/Ce, che peraltro ha contenuto identico a quello del testo previgente dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003.
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Gli insegnanti precari nella pubblica amministrazione: stabilizzazione o risarcimento del danno?

L’A., ripercorrendo le vie giurisprudenziali createsi in materia di sanzioni contro l’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine nella p.a., si interroga sulla adeguatezza delle soluzioni sanzionatorie prospettate, ed è giunto a giustificare la prevalenza della soluzione sanzionatoria rispetto a quella della stabilizzazione, anche in considerazione dei principi normativi comunitari e nazionali. Con la precisazione che il risarcimento del danno deve essere basato su parametri certi: il lavoratore – che non può essere reintegrato - avrà diritto al risarcimento secondo i criteri dell'art. 18 St.
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Tribunale Roma, N.7641-28 Aprile 2011

(Tribunale Roma
N:7641 - 28 Aprile 2011)

Est. Luna - XXX (avv. Naso) c. ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio (avv. Cesarino)

Note: Gli insegnanti precari nella pubblica amministrazione: stabilizzazione o risarcimento del danno?
Parole chiave: contratto a termine :: scuola ::

Contratto a termine - Comparto Scuola - Illegittimità della rinnovazione dei contratti a termine - Sanzione della conversionedel contratto - Non sussiste - Diritto al riarcimento del danno - Sussiste

Nell’ipotesi di illegittima e reiterata stipulazione di contratti a termine alle dipendenze della p. a., il risarcimento danni previsto dall’art. 36 d.lgs. n. 165/01, ritenuto conforme ai caratteri individuati dalla Corte di Giustizia, comporta che al lavoratore illegittimamente assunto a termine spetti un risarcimento che insieme sia un adeguato ristoro del danno costituito dall’impossibilità di fruire di un’occupazione stabile alle dipendenze della pubblica amministrazione e, al tempo stesso, costituisca una valida misura dissuasiva contro l’abusivo ricorso alle assunzioni a termine
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La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

L’art. 16 l. 183/10, nel prevedere la revoca unilaterale dei provvedimenti di concessione del part time solleva dubbi in ordine al diritto interno e al diritto UE. Quanto al primo aspetto si ritiene che il rispetto dei principi di correttezza e buona fede contenuti nel disposto normativo implichino la manifestazione esplicita delle ragioni alla base della ri-trasformazione del rapporto così da consentire al lav. di ‘valutare’ la non arbitrarietà della scelta del datore.
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Tribunale Firenze ord., N.20001-31 Gennaio 2011

(Tribunale Firenze ord.
N:20001 - 31 Gennaio 2011)

Est. Taiti - S.M. (avv. Macciotta) c. Ministero della Giustizia (avv.ti dello Stato Cortigiani e Goggioli)

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Sospensione - Provvedimento di urgenza - Sussistenza

L’art. 16, l. n. 183/2010, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, impone il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che si sostanziano nella esausti-va motivazione delle ragioni alla base del procedimento di riconversione
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Tribunale Firenze ord., N.653-7 Marzo 2011

(Tribunale Firenze ord.
N:653 - 7 Marzo 2011)

Est. Taiti - S.M. (avv. Macciotta) c. Ministero della Giustizia (avv.ti dello Stato Cortigiani e Goggioli)

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Reclamo - Revoca ordinanza - Provvedimento di urgenza – Insussistenza

L’art. 16, legge n. 183/2010, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, impone il rispetto solo sostanziale dei principi di correttezza e buona fede, non richiedendo un particolare obbligo di motivazione formale delle ragioni alla base del procedimento di riconversione
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Tribunale Trento ord., N.216-4 Mag 2011

(Tribunale Trento ord.
N:216 - 4 Mag 2011)

Est. Beghini - M.T. c. Mnistero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

L’art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo i principi di correttezza e buona fede, si pone in contrasto con il principio consensualistico divisato nella Direttiva n. 97/81/Ce e nell’art. 15 della Carta di Nizza. Ne consegue la disapplicazione della norma laddove non è previsto il necessario consenso del lavoratore coinvolto nella ri-trasformazione del rapporto di lavoro.
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Tribunale Trento ord., N.323-16 Giugno 2011

(Tribunale Trento ord.
N:323 - 16 Giugno 2011)

Est. Ancona - M.T. c. Ministero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

L’art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo i principi di correttezza e buona fede, non si pone in contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce ed è inconferente rispetto all’art. 15 della Carta di Nizza. Ne consegue che la norma non deve essere disapplicata, in quanto non è previsto il necessario consenso del lavoratore coinvolto nella ri-trasformazione del rapporto di lavoro.
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Considerazioni in tema di applicazionie dell'autotutela inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro

Atteso il carattere contrattuale dell'art. 2087 cod. civ., questa norma, insieme all'art. 44 del T.U. del 2008, svolge una essenziale funzione preventiva e consente l'astensione legittima del lavoratore dallo svolgimento della prestazione in condizioni di pericolo. Tale astensione può essere ritenuta una applicazione dell'art. 1460 cod. civ., secondo cui, se una delle parti del rapporto sinallagmatico non adempie alle proprie obbligazioni, comprese quelle che compongono il dovere di sicurezza, l'altra è legittimata a non eseguire la propria prestazione.
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Corte Appello Torino, N.127-15 Febbraio 2011

(Corte Appello Torino
N:127 - 15 Febbraio 2011)

Pres. Girolami, Est. Milani - A.A. D'A. et al. (avv.ti Chiodo, Pellerito) c. Fiat Gruoup Automobiles Spa (avv.ti Bonamico, Ropolo) Rif. Tribunale Torini 1° dicembre 2009

Note: Considerazioni in tema di applicazionie dell'autotutela inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza su lavoro - Art. 2087 cod civ. - Art. 44 T.U. n. 81/2008 - Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato - Astensione/rifiuto di prestazione lavorativa - Dirito a non subire pregiudizio - Garanzia retributiva - Susiste - Violazione dovere di sicurezza - Eccezione di inadempimento

Il diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nel caso di pericolo grave e immediato, senza alcuna conseguenza né pregiudizio, con la conservazione della garanzia retributiva, rientra nel regime di autotutela del lavoratore, che può allontanarsi dal luogo di lavoro o rifiutare di continuare a svolgere le proprie mansioni fintantoché il pericolo non sia cessato. Tale diritto discende dalla natura contrattuale dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro e configura una speciale forma di eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. Il datore di lavoro, nel caso in cui si verifichi tale situazione, ed essa sia a lui imputabile, non è liberato dall’obbligazione inerente la corresponsione della retribuzione.
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Il licenzimento discriminatorio come violazione del principio di uguaglianza

La Corte d'Appello ha ritenuto sussistere il motivo ritorsivo del trasferimento e del licenziamento di un dirigente dequalificato, vista la consapevolezza da parte dell'azienda dei problemi familiari del lavoratore che lo avrebbero indotto a non aderire al trasfer. e considerato il fatto che – in violazione del CNL - venne disposto il trasferimento immediato e che la convocazione presso la nuova sede era datata il giorno successivo alla notifica del ricorso urgenza contro il trasfer. per prendere servizio 5 giorni dopo, sebbene il lavoratore fosse appena rientrato dopo un intervento chirurgico
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Corte Appello Roma, N.6567-4 Ottobre 2010

(Corte Appello Roma
N:6567 - 4 Ottobre 2010)

Pres. Ciampi, Est. Pascarella - T.M. (avv. Raffaele Nardoianni) c. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (avv. Luciano Tamburro)

Note: Il licenzimento discriminatorio come violazione del principio di uguaglianza

Licenzimento individuale - Licenzimento ritorsivo - Art. 4, legge n. 604/1966 - Art. 15 Stat. lav. - Dirigenze - Organizzazione di tendenza - Nullità - Diritto alla reintegra ex art. 18 Stat. lav.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, legge n. 604/1966 e 15, legge n. 500/1970, il lavorator licenziato per motivo ritorsivo ha diritto alla reintegrazione ex art. 18 della legge n. 300/1970 anche nel caso che sia un dirigente, nonché nell'ipotesi in cui la datrice di lavoro sia un'organizzazione di tendenza
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Tribunale Roma, N.13617-17 Settembre 2010

(Tribunale Roma
N:13617 - 17 Settembre 2010)

ORFANELLI – P.G. (avv. Raffaele Nardoianni) c. Editrice Europa Oggi s.r.l. (avv. Tommaso Longo).

Note: Il licenzimento discriminatorio come violazione del principio di uguaglianza

Licenziamento ritorsivo - Art. 4, legge n. 604/'66 - Art. 15, legge n. 300/'70 - dirigente - organizzazione di tendenza - nullità - diritto alla reintegra ex art. 18 legge n. 300/'70

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, legge n. 604/1966, e 15, leggn. 300/1970, il lavoratore licenziato per motivo ritorsivo ha diritto alla reintegra ex art. 18 della legge n. 300/1970 anche nel caso che sia un dirigente, nonché nell’ipotesi in cui la datrice di lavoro sia un’organizzazione di tendenza
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Diritto sindacale

«Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

La Cassazione, con le sentenze in esame, afferma il principio in base al quale soltanto l’astensione totale dalla prestazione lavorativa, in una determinata unità di tempo, può essere considerata quale sciopero. Di conseguenza, il cd. sciopero delle mansioni rappresenta inadempimento contrattuale che rende legittime le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei partecipanti all’astensione. L’A., dopo aver ricordato l’elaborazione giurisprudenziale in materia di sciopero, sottopone a critica il principio espresso dalla Corte.
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Corte di cassazione, N.548-12 Gennaio 2011

(Corte di cassazione
N:548 - 12 Gennaio 2011)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Filabozzi, P.M. Matera – L.D. (avv. Zezza) c. Poste italiane Spa (avv. Trifirò). Conf. Corte d’Appello Milano 14 aprile 2008.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata,... tecnico temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. È il caso del cd. sciopero dell
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Corte di cassazione, N.9715-3 Mag 2011

(Corte di cassazione
N:9715 - 3 Mag 2011)

Sez. lav. – Pres. Foglia, Est. Mancino, P.M. Finocchi Ghersi – Cobas (avv. Afeltra) c. Poste italiane Spa (avv. Tosi). Conf. Corte d’Appello Genova 8 aprile 2008.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità.

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita «minima unità tecnico-temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere.
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Corte di cassazione, N.12979-14 Giugno 2011

(Corte di cassazione
N:12979 - 14 Giugno 2011)

Sez. lav. – Pres. Foglia, Est. Mancino, P.M. Finocchi Ghersi – T.C. (avv. Zezza) c. Poste italiane Spa (avv. Molteni). Conf. Corte d’Appello Brescia 7 aprile 2007.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità.

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita «minima unità tecnico-temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere.
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Corte di cassazione, N.19156-20 Settembre 2011

(Corte di cassazione
N:19156 - 20 Settembre 2011)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Filabozzi, P.M. Matera – L.D. (avv. Zezza) c. Poste italiane Spa (avv. Trifirò). Conf. Corte d’Appello Milano 14 aprile 2008.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità.

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita «minima unità tecnico temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere
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Condotta antisindacale e "infelici coincidenze": distacco illegittimo durante il rinnovo del contratto aziendale

La Sezione lavoro del Tribunale di Ravenna ha sanzionato la condotta antisindacale del gruppo industriale Marcegaglia s.p.a. che si è concretizzata in illecita interposizione di manodopera attraverso lavoratori distaccati illegittimamente da altra società al solo scopo di alterare e condizionare le trattative sindacali per la stipula di un accordo aziendale con deroghe peggiorative per il nuovo personale da assumere.
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Tribunale Ravenna decr., N.354-3 Giugno 2011

(Tribunale Ravenna decr.
N:354 - 3 Giugno 2011)

Pres. Est. Riverso – Fiom/Cgil (avv.ti Miscione e Casadio) c. Marcegaglia s.p.a. (avv.ti Cellarosi, Giustiniani, Negri e Muzina).

Note: Condotta antisindacale e "infelici coincidenze": distacco illegittimo durante il rinnovo del contratto aziendale
Parole chiave: distacco :: interposizione :: accordo :: deroga :: salario :: ingresso ::

Distacco – Illecita interposizione – Accordo aziendale in deroga – Salario d’ingresso – Lavoratori neoassunti – Condotta antisindacale – Sussistenza

Ha natura antisindacale la condotta di un gruppo industriale che, attraverso un’illecita interposizione di manodopera, mascherata da formale distacco, utilizza i lavoratori, assunti ad hoc da una diversa società appositamente costituita, al solo scopo di alterare e condizionare le trattative sindacali finalizzate alla stipula di un accordo aziendale peggiorativo dei trattamenti economici e normativi per il nuovo personale
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La disciplina dei contributi sindacali tra acquisizioni giurisprudenziali e nuove questioni

La Cirte di Cassazione torna sui contributi sindacali e conferma l'orientamento ormai consolidatosi dopo la sentenza delle Sez. Un. del 2005 (esistenza di una cessione del credito ed obbligo di effettuare il versamento fino al limite dell'eccessiva gravosità). Il commento evidenzia le linee fondamentali dell'istituto e affronta alcuni temi non ancora giunti al vaglio della giurisprudenza di legittimità (tra cui il presunto divieto di cessione che una parte dei giudici di merito fanno derivare dal d.P.R. 180/1950).
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Corte di cassazione, N.9049-20 Aprile 2011

(Corte di cassazione
N:9049 - 20 Aprile 2011)

Sez. lav. – Pres. Vidiri, Est. Curzio, P.M. Cesqui (Conf.) – Cobas P.T. Coord. di base delegati (avv.ti Alfeltra e Zezza) c. Poste italiane Spa (avv. Trifirò). Cassa Corte d’App. Venezia 10 febbraio 2006.

Note: La disciplina dei contributi sindacali tra acquisizioni giurisprudenziali e nuove questioni

Condotta antisindacale – Contributi sindacali e cessione del credito – Elevato numero dei dipendenti sindacalizzati e inadempimento – Fattispecie ex art. 28 Stat. lav. – Sussiste.

Nell’esercizio dell’autonomia privata e attraverso lo strumento della cessione del credito, è legittima la trattenuta dei contributi sindacali e il datore di lavoro è tenuto ad adempiervi salvo che vi sia un’eccessiva gravosità della prestazione da valutare in rapporto all’organizzazione aziendale
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Sicurezza sociale

La Cassazione sul diritto alla salute dopo la Carta di Nizza

(Corte di Cassazione
23 Agosto 2011, n.17541)

Pres. Foglia, Est. Berrino, P.M. Velardi (Parz. Diff.) – Azienda Usl Firenze (avv.ti De Dominicis, Fratoni) c. M.R. (avv. Bottoni)

Articolo scritto da:
La discrezionalità della p.a. nel valutare, sia le esigenze sanitarie di colui che richieda una prestazione del Servizio sanitario nazionale, sia le proprie disponibilità finanziarie, non sussiste allorché l’assistito chieda il riconoscimento del diritto all’erogazione di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, facendo valere una pretesa correlata al proprio diritto alla salute che, per sua natura, non è suscettibile di affievolimento.
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Regime contributivo dell'indennità erogata ai lavoratori cd. trasfertisti

(Corte d'appello Torino
17 Febbraio 2011, n.XXXX)

CORTE D’APPELLO TORINO, 17 febbraio 2011, Sez. lav. – Pres. Girolami, Est. Milani – Inail (avv.ti Arione e Di Martino) c. E. Srl (avv. Bagnadentro) Inps (avv.ti Borla e Regaldo).

Articolo scritto da:
L’indennità di trasferta erogata dal datore di lavoro è soggetta al regime con- tributivo di cui all’art. 48, comma 6, d.lgs. n. 314/1997, e quindi è computa- ta nell’imponibile contributivo in ragione del 50% del suo ammontare, allor- ché è erogata in favore di lavoratori cd. «trasfertisti», che per contratto sono te- nuti allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diver- si, tali essendo quelli estranei alla sede dell’impresa. (1)
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