Orario di lavoro – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori, Direttive n. 93/104/Ce e n. 2003/88/Ce –
Organizzazione dell’orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel
settore pubblico – Art. 6, lett. b, della Direttiva n. 2003/88/Ce –
Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Superamento –
Risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto
dell’Unione – Condizioni alle quali è subordinata l’esistenza di un
diritto al risarcimento – Modalità procedurali – Obbligo di presentare
previa domanda al datore di lavoro – Forma ed entità del risarcimento
– Tempo libero aggiuntivo o indennità – Princìpi di equivalenza
e di effettività.
Un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, che ha svolto, in qualità
di Vigile del fuoco impiegato in un servizio di pronto intervento rientrante
nel settore pubblico, un orario di lavoro caratterizzato da una durata media settimanale
superiore a quella prevista dall’art. 6, lett. b, della Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2003/88/Ce, concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, può avvalersi del
diritto dell’Unione per far dichiarare la responsabilità delle autorità dello Stato
membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto a causa
della violazione di tale disposizione...