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Somministrazione a termine e causali di assunzione: vizi formali e ripercussioni sull’utilizzatore

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Nel numero:
ANNO LXII - 2011 - N3
Articolo scritto da:
La sentenza affronta il tema delle conseguenze giuridiche derivanti dalla genericità delle causali nella stipulazione di contratti di lavoro a termine in esecuzione di contratti (commerciali) di somministrazione. Il giudice ha dichiarato la nullità del termine apposto ai suddetti contratti di lavoro, prevedendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto con l'utilizzatore, in applicazione della sanzione ex art. 27 del d.lgs. 276/03. Tale decisione è scaturita dai rilievi effettuati in ordine alla violazione dell'obbligo di specificazione delle causali previsto dall'art. 22 d.lgs. 276.
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Tribunale Roma, N.XXX-18 Ottobre 2010

(Tribunale Roma
N:XXX - 18 Ottobre 2010)

Est. Foscolo – P.A. (avv.ti Salvagni, Auricchio) c. Procter & Gamble Italia Spa (avv.ti Maresca, Bonomo)

Note: Somministrazione a termine e causali di assunzione: vizi formali e ripercussioni sull’utilizzatore

Somministrazione di lavoro – Genericità delle causali – Obbligo di specificazione – Temporaneità delle esigenze – Nullità apposizione dei termini – Sanzione ex art 27, d.lgs. n. 276/2003

La genericità delle causali giustificatrici apposte ai contratti di lavoro a tempo determinato nell’ambito di una somministrazione a termine, nonché la carenza del requisito della temporaneità delle suddette esigenze, determinano la nullità del termine apposto ai singoli contratti e la conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto sin dalla origine, alle dipendenze dell’utilizzatore (parte convenuta), in applicazione della sanzione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003
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