Orario di lavoro – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –
Organizzazione dell’orario di lavoro – Agenti di Polizia municipale –
Direttiva n. 93/104/Ce – Direttiva n. 93/104/Ce come modificata
dalla Direttiva n. 2000/34/Ce – Direttiva n. 2003/88/Ce – Artt. 5, 17
e 18 – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Contratti
collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale
– Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo
compensativo – Effetto diretto – Interpretazione conforme.
La circostanza che una professione non sia menzionata nell’art. 17, n. 2,
Direttiva n. 93/104/Ce concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario
di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella modificata dalla
Direttiva n. 2000/34/Ce non impedisce che essa possa rientrare nella deroga prevista
nell’art. 17 n. 3; ciò perché l’art. 17, n. 3, ha una portata autonoma rispetto
al n. 2 di questo stesso articolo; le deroghe facoltative previste dall’art. 17,
Direttiva n. 93/104, modificata dalla Direttiva n. 2000/34 nonché, eventualmente,
dagli artt. 17 e/o 18, Direttiva n. 2003/88 Ce, non possono poi essere
invocate contro singoli come i ricorrenti della causa principale ...