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Riposo settimanale e deroghe facoltative all’esame della Corte di Giustizia

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Nel numero:
ANNO LXII - 2011 - N3
Articolo scritto da:
Parole chiave: orario di lavoro -
La sentenza in commento interpreta l’art 17 della direttiva 93/104 sulla portata oggettiva e soggettiva delle deroghe facoltative ed esamina i limiti delle disposizioni derogatorie della contrattazione collettiva.
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Lucia Valente ha scritto per rgl:

Corte di giustizia, N.C-227/09-21 Ottobre 2010

(Corte di giustizia
N:C-227/09 - 21 Ottobre 2010)

Sez. II – Pres. J.N. Cunha Rodrigues, Est. A.O. Caoimh – A.A. et al. c. Comune di Torino (Avv. Gen. P. Cruz Villon)

Note: Riposo settimanale e deroghe facoltative all’esame della Corte di Giustizia
Parole chiave: orario di lavoro ::

Orario di lavoro – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Agenti di Polizia municipale – Direttiva n. 93/104/Ce – Direttiva n. 93/104/Ce come modificata dalla Direttiva n. 2000/34/Ce – Direttiva n. 2003/88/Ce – Artt. 5, 17 e 18 – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale – Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo – Effetto diretto – Interpretazione conforme.

La circostanza che una professione non sia menzionata nell’art. 17, n. 2, Direttiva n. 93/104/Ce concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella modificata dalla Direttiva n. 2000/34/Ce non impedisce che essa possa rientrare nella deroga prevista nell’art. 17 n. 3; ciò perché l’art. 17, n. 3, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo; le deroghe facoltative previste dall’art. 17, Direttiva n. 93/104, modificata dalla Direttiva n. 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18, Direttiva n. 2003/88 Ce, non possono poi essere invocate contro singoli come i ricorrenti della causa principale ...
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