Congedi – Congedo parentale – Direttiva Ce n. 96/34 – Interpretazione
della clausola 2.1. dell’Accordo quadro sul congedo parentale –
Titolarità del diritto.
Congedi – Congedo parentale – Congedo in caso di nascita di gemelli
– Nozione di nascita – Presa in considerazione del numero di figli
nati – Principio di parità di trattamento.
La clausola 2.1. dell’Accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14
dicembre 1995, contenuto nell’allegato della Direttiva del Consiglio 3 giugno
1996, n. 96/34/Ce, concernente l’Accordo quadro concluso dall’Unice, dal Ceep
e dalla Ces, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997,
n. 97/75/Ce, non può essere interpretata nel senso che conferisce al figlio un diritto
individuale al congedo parentale (1).
La clausola 2.1. di detto Accordo quadro non deve essere interpretata nel senso
che la nascita di gemelli conferisce un diritto a tanti congedi parentali quanti
sono i figli nati. Tuttavia tale clausola, letta alla luce del principio della parità
di trattamento, obbliga il legislatore nazionale a istituire un regime di congedo
parentale che, ...