home page

ANNO LXII - 2011 - N3

Trimestrale
Luglio - Settembre2011

Introduzione

Saggi

Opinioni a confronto: L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011

Osservatorio europeo

Osservatorio della contrattazione collettiva

Giurisprudenza

Prezzo:33.00€

Introduzione

Gianni Garofalo: un giurista per il lavoro

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
Un ricordo del Prof. Gianni Garofalo attraverso l'analisi di alcuni suoi scritti.

Saggi

Accordi di Pomigliano e Mirafiori: ripensare la rappresentatività sindacale alla luce della Carta di Nizza

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
Il saggio analizza alcuni profili di incompatibilità del sistema di rappresentanza sindacale come delineato dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori con il diritto dell’unione europea ed in particolare con la Carta di Nizza, gli artt. 153 e 156 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le direttive 2000/78/CE (antidiscriminatoria), 2002/14/CE CE (su informazione e consultazione dei lavoratori).
Il pensiero giuridico di Simone Weil

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
Il saggio mette in luce il contributo di S. Weil al pensiero giuridico in generale e al diritto del lavoro in particolare. Si evidenzia come la filosofia del lavoro di questa straordinaria giurista sia radicata nell’esperienza dell’universo industriale; esperienza che fonda la componente normativa della sua opera. All’epoca in cui S. Weil lavora in fabbrica, il Diritto del Lavoro è ancora balbettante e la disumanizzazione del lavoro nell’universo industriale è allucinante. La sua esperienza della subordinazione giuridica la induce ad affermare che...

Opinioni a confronto: L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011

Intervento

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
L'A. mette in luce i pro e i contro dell’accordo 28.6.2011. Da un lato, si riscontra positivamente la esplicita definizione della funzione del “tanto controverso” CCNL, quella cioè di ”garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale”; dall'altro, criticamente emerge l’assenza di regolamentazione della procedura di conclusione e dell'efficacia del CCNL basato sulla rappresentatività degli attori negoziali, come la mancanza di qualsiasi riferimento alla questione del referendum confermativo del CCNL
Intervento

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
Il contributo si sofferma sui contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, dandone una lettura che valorizza le soluzioni date a problemi che da molti anni al centro del dibattito (la valutazione della rappresentatività sindacale, il rapporto tra contratto nazionale e aziendale, l’efficacia dei contratti aziendali). L’Autore analizza l’accordo nella classica prospettiva dell’ordinamento intersindacale, valutandone le ricadute nell’ordinamento giuridico. Viene poi effettuato un primo confronto con i contenuti dell’art. 8 del d.l. 138 del 2011.
Intervento

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
Il saggio costituisce un primo commento all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, analizzandone i contenuti e soffermandosi in particolare sugli aspetti collegati all’efficacia dei contratti aziendali “in deroga” sottoscritti da solo una parte delle sigle firmatarie del contratto collettivo nazionale. Il saggio si sofferma parimenti sul d.l. n. 138 del 13 agosto 2011 che finisce per dettare una disciplina ampiamente derogatoria dei diritti dei lavoratori, in palese contrasto con l’obiettivo che el parti collettive si erano prefissate nel giugno 2011.
Intervento

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
Dall'analisi della vicenda Fiat emerge che l’esasperazione del criterio della contrattazione separata ha portato, da un lato, all’idea che una singola azienda, purché sufficientemente forte sul mercato, possa emanciparsi anche dai vincoli che gli derivano dall’appartenenza a un'organizzazione datoriale più vasta (in specie Confindustria), per procedere sciolta da vincoli di sistema; dall’altra, alla convinzione di potere procedere alla selezione arbitraria dei contraenti sindacali, indipendentemente dal consenso che essi siano in grado di raccogliere. Un esempio è rinvenibile nell'utilizzo...

Osservatorio europeo

Apprendistato: l'illegittimità del recesso ad nutum per contrasto con art. 30 della Carta di Nizza

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
L’articolo propone alcune riflessioni circa la possibilità di attribuire portata direttamente precettiva all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Dopo una breve ricognizione della disciplina del rapporto di lavoro di apprendistato, anche alla luce degli interventi della Consulta, viene operato un confronto tra la norma europea e le disposizioni interne che legittimano il recesso ad nutum dal rapporto al termine del periodo formativo, al fine di valutare l’opportunità di disapplicare la normativa interna in favore di quella comunitaria.

Osservatorio della contrattazione collettiva

Il Ccnl del 22 novembre 2010 per gli addetti all'industria del settore della ceramica e affini

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
1. Premessa: decorrenza, scadenza e ambito di applicazione. — 2. Relazioni industriali. — 3. Gli incrementi retributivi. — 4. Il premio aziendale di produttività ed efficienza. — 5. I limiti quantitativi e temporali per l’utilizzazione del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione lavoro. — 6. Segue: le eccezioni alla applicazione dei limiti quantitativi. — 7. Le modifiche introdotte in tema di orario di lavoro. — 8. Conclusioni.
Relazioni sindacali e contrattazione di II livello: un’analisi a due anni dall’Accordo interconfederale del 15 aprile 2009

Scritto da:

Devi essere abbonato per poter vedere l'articolo completo
abbonati
1. Introduzione. — 2. Relazioni sindacali e assetti contrattuali. — 3. Gli obiettivi della contrattazione di II livello e le modalità di delega delle materie. — 4. Gli indici di produttività e i criteri di misurazione e controllo nella contrattazione di II livello. — 5. La risoluzione delle controversie in tema di assetti contrattuali. — 6. Conclusioni.

Il caso

I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

L'articolo esamina nove decreti giudiziali, intervenuti ad accertare l’antisindacalità di comportamenti posti in essere da imprese associate a Federmeccanica, su ricorso presentato dalla Fiom-CGIL, a seguito della stipulazione del contratto di categoria per il settore metalmeccanico, avvenuta il 15 ottobre 2009 con il dissenso della Fiom, in piena vigenza del contratto collettivo nazionale precedente invece unitario 20 gennaio 2008. Sono individuati elementi critici nelle argomentazioni sostenute dai giudici.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Bologna decr., N.1566-3 Giugno 2011

(Tribunale Bologna decr.
N:1566 - 3 Giugno 2011)

Est. Palladino – Fiom-Cgil (avv.ti D’Oronzo, Di Stasi, Focareta, Maggi, Piccinini, Poli, Recchi) c. Magneti Marelli Spa (avv.ti Dondi, Nicoli, Rondo)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom- Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Richiesta nel petitum di applicazione del contratto collettivo del 2008 a tutti i dipendenti della convenuta, quale unico ed esclusivo contratto valido ed efficace – Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Le O.S. stipulanti il contratto di categoria 2008 non costituivano una parte unitaria, ma più parti stipulanti, ciascuna portatrice di propri interessi: appare pertanto evidente che ciascuna di esse, in base alle proprie valutazioni, poteva stipulare nuovi e diversi accordi, superando il precedente contratto per mutuo consenso. Ciò è conforme al principio di libertà sindacale previsto dall’art 39 Cost. Possono così coesistere più contratti collettivi e si pone allora il diverso problema di delimitare la sfera soggettiva di applicazione di ciascuno degli accordi compresenti. Ne consegue il rigetto del ricorso, nel cui petitum è contenuta l’intimazione alla società di applicare a tutti i dipendenti il contratto di categoria 2008
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Reggio Emilia decr., N.1623-3 Giugno 2011

(Tribunale Reggio Emilia decr.
N:1623 - 3 Giugno 2011)

Est. Gnani – Fiom-Cgil (avv.ti Di Stasi, Focareta, Pezzarossi, A. Piccinini, Poli, Recchi) c. Landi Renzo Spa (avv.ti Bassi, De Luca Tamajo, Favalli, Maresca, S. Piccinini)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom-Cgil, 314 P A RT E I I – G I U R I S P RU D E N Z A in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Lesione delle prerogative dell’organizzazione sindacale ricorrente – Sussiste – Conseguenze – Applicazione del contratto collettivo del 2008 agli iscritti Fiom-Cgil

Il contratto collettivo 2008 è un contratto di scambio, che vincola Confindustria e i tre sindacati, i quali costituiscono non un unitario centro di interessi, bensì, in forza dell’art. 39 Cost., ciascuno un interesse distinto da quello dell’altro sindacato. Ne viene che la risoluzione parziale per mutuo consenso ex art. 1372 c. c. è ammessa: risoluzione soggettivamente parziale, limitata a Confindustria, Uil, Cisl. Realizza tuttavia comportamento antisindacale, misconoscendo il ruolo contrattuale del sindacato ricorrente, l’adesione della società al nuovo testo contrattuale siglato nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom, e la sua indifferenziata applicazione per tutti gli iscritti della Fiom
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Ivrea, N.595-1 Giugno 2011

(Tribunale Ivrea
N:595 - 1 Giugno 2011)

Est. Mancini – Fiom-Cgil (avv.ti Di Stasi, Focareta, Novo, Piccinini, Poli, Recchi) c. Eaton Srl (avv.ti De Luca Tamajo, Favalli, Maresca, Musy)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom- Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Permanente applicazione del contratto collettivo del 2008 agli iscritti della Fiom-Cgil – Non sussiste

Non emerge comportamento antisindacale, in caso di adesione della società convenuta al nuovo testo contrattuale sottoscritto nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom. Infatti non si applica a un contratto plurilaterale, quale è il contratto collettivo, il principio secondo cui le parti di un contratto possano legittimamente rinegoziare il proprio originario accordo o mutarlo, purché questo accada nel reciproco consenso. L’applicazione dei livelli retributivi stabiliti dal contratto del 2009, migliorativi di quelli garantiti dal contratto del 2008, anche ai lavoratori Fiom, è stata posta in essere dall’azienda in attuazione delle norme inderogabili previste dagli artt. 16, legge n. 300 del 1970, nonché 3 e 36 Cost.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Torino decr., N.XXX-20 Mag 2011

(Tribunale Torino decr.
N:XXX - 20 Mag 2011)

Est. Rocchetti – Fiom-Cgil (avv.ti Di Stasi, Focareta, Lesca, Piccinini, Poli, Recchi) c. 2A Spa (avv.ti De Luca Tamajo, Favalli, Maresca, A. e G. Pacchiana)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom-Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Danno di immagine nei confronti del ricorrente – Sussiste – Conseguenze – Applicazione del contratto collettivo del 2008 agli iscritti Fiom-Cgil, nonché ai non iscritti che ne facciano richiesta

Costituiscono comportamenti antisindacali, minando la credibilità e danneggiando l’immagine del sindacato ricorrente, l’adesione della società al nuovo testo contrattuale sottoscritto nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom, e la sua generalizzata applicazione ai propri dipendenti; la mancata attenzione alle sollecitazioni e richieste della Fiom sulla perdurante vigenza del contratto 2008, emergente all’interno di lettera di risposta dell’azienda; la richiesta, formulata ai lavoratori non iscritti, di versamento della contribuzione sindacale straordinaria a favore di Fim e Uilm, la quale ha indotto i lavoratori non iscritti e gli iscritti alla Fiom a ritenere che il contratto del 2009 avesse sostituito quello del 2008
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Tolmezzo decr., N.-17 Mag 2011

(Tribunale Tolmezzo decr.
N: - 17 Mag 2011)

Est. Luongo – Fiom-Cgil (avv.ti Di Stasi, Focareta, Piccinini, D. e G. Pividari, Poli, Recchi) c. D.M. Elektron Spa (avv.ti Compagnone, De Luca Tamajo, Favalli, Maresca, Mosetti, Zilli)

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom-Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Permanente applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 agli iscritti della Fiom-Cgil – Non sussiste – Richiesta nel petitum di applicazione del contratto di categoria del 2008 a tutti i dipendenti della convenuta, quale unico ed esclusivo contratto valido ed efficace – Violazione dell’art. 112 c.p.c.

Non emerge condotta antisindacale, in caso di adesione della società al testo contrattuale siglato nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom. La facoltà rimessa a ciascuna delle parti stipulanti di provocare l’effetto estintivo di un contratto nazionale vigente, risolvendone consensualmente l’efficacia per mutuo dissenso anche quando quest’ultima sia sottoposta a un termine, rinviene il suo fondamento nell’art. 39 Cost. Ne consegue il rigetto del ricorso, nel cui petitum è contenuta l’intimazione alla società di applicare a tutti i dipen. il contratto nazionale 2008
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Modena decr., N.1471-22 Aprile 2011

(Tribunale Modena decr.
N:1471 - 22 Aprile 2011)

Est. Ponterio – Fiom-Cgil (avv.ti Di Stasi, Focareta, Giliani, Piccinini, Poli, Recchi) c. Emmegi Spa, Maserati Spa, Rossi pa, Gian Gas Spa, Ferrari Spa, Case New Holland Italia Spa, Titan Italia Spa (avv.ti De Luca Tamajo, Dondi, Favalli, Gragnoli, Maresca).

Note: I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune

Condotta antisindacale – Applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 15 ottobre 2009, con il dissenso di Fiom-Cgil, in vigenza del contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 20 gennaio 2008 anche da Fiom-Cgil – Delegittimazione dello strumento della contrattazione collettiva e del ruolo del sindacato ricorrente quale agente contrattuale – Gestione dei rapporti con la Fiom-Cgil territoriale non improntati a lealtà e buona fede – Sussiste – Conseguenze – Applicazione del contratto collettivo del 2008 agli iscritti Fiom-Cgil, nonché ai non iscritti che ne facciano richiesta

Costituiscono comportamenti antisindacali, negando la funzione del sindacato ricorrente come agente contrattuale, l’adesione delle società convenute al nuovo testo contrattuale sottoscritto nel 2009 da Federmeccanica, Fim e Uilm, in vigenza del precedente del 2008, stipulato pure dalla Fiom, e la sua generalizzata applicazione ai propri dipendenti; la mancata attenzione alle sollecitazioni e richieste della Fiom sulla perdurante vigenza del contratto del 2008, emergente all’interno di lettera di risposta dell’azienda, in violazione dell’obbligo giuridico di buona fede; la richiesta, formulata ai lavoratori non iscritti, di versamento della contribuzione sindacale straordinaria a favore di Fim e Uilm, in occasione dell’Accordo di rinnovo del 2009
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?

Il commento è inteso a valutare se e quanto la qualificazione, ad opera del Consiglio di Stato, della Civit come autorità indipendente e del Consigliere di parità come organo meramente burocratico corrispondano alle funzioni dell’una e dell’altro. Il commento cerca, altresì, di individuare le incoerenze che il legislatore dovrebbe eliminare dall’attuale disciplina dei due organismi, per far sì che la loro posizione nell’assetto della P. A. risulti congruente con le prerogative che le norme assegnano a ciascuno di essi.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Consiglio di Stato, Sezione VI, N.5031-29 Luglio 2010

(Consiglio di Stato, Sezione VI
N:5031 - 29 Luglio 2010)

Pres. Varrone, Est. Colombati - Guarriello (Avv. Masini) c. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e Ministero per le Pari Opportunità (Avv. Stato Grumetto), Servidori. Rigetta appello verso Tar Lazio 18 giugno 2009, n. 5780, Sezione III-bis

Note: Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?
Parole chiave: undefined ::

Parità uomo-donna – Consigliera nazionale di parità – Nomina effettuata dal Ministro del lavoro nel mese precedente lo scioglimento anticipato della legislatura – Revoca a opera del ministro del Lavoro del nuovo governo – Legittimità

È legittimo il provvedimento di revoca (da intendersi come «non conferma») della Consigliera nazionale di parità, adottato dal ministro del Lavoro succeduto a quello che l’aveva nominata nel periodo immediatamente precedente l’insediamento del nuovo governo (nella specie, è stato ritenuto irrilevante che la revoca fosse stata espressamente motivata con la «mancanza di sintonia» della Consigliera di parità rispetto agli indirizzi politici del nuovo governo in materia di politiche per la parità uomo-donna, atteso che la «non conferma» non era soggetta, secondo le regole dello spoils system, ad alcuna motivazione)
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Consiglio di Stato, Sezione I, parere, N.1081-22 Marzo 2010

(Consiglio di Stato, Sezione I, parere
N:1081 - 22 Marzo 2010)

Pres. de Lise, Est. Torsello – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche

Note: Civit e Consigliere di parità: quale indipendenza dall'autorità politica?

Lavoro pubblico – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) – Natura di «autorità amministrativa indipendente» – Effetti – Esclusione dall’ambito delle «amministrazioni pubbliche» cui si applicano le norme in materia di lavoro pubblico e le altre che a esse fanno riferimento per definire il proprio ambito di applicazione.

La Civit ha natura di autorità amministrativa indipendente e non rientra nell’ambito delle «amministrazioni pubbliche» cui si riferiscono a) l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01, per individuare le amministrazioni e gli enti pubblici cui si applica la disciplina del lavoro pubblico e b) le norme che fanno riferimento all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165 – come quelle in materia di locazione degli immobili da adibire a pubblici uffici – per definire il proprio ambito di applicazione
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre aprile-giugno 2011. Rapporto di lavoro

(Corte costituzionale
, n.)

Articolo scritto da:
1. Illegittimità delle «stabilizzazioni» della Regione Calabria. — 2. Illegittimità dello spoils system dei dirigenti a contratto. — 3. Illegittimità della «stabilizzazione » dei lavoratori a tempo determinato presso l’Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia. — 4. Potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia in merito ai limiti percentuali e ai requisiti per conferire incarichi di direzione generale a soggetti esterni all’amministrazione regionale. — 5. Incompetenza della Regione nel determinare le ipotesi di proroga dei rapporti di collaborazione
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Le decisioni nel trimestre aprile-giugno 2011. Sicurezza sociale

Articolo scritto da:
Congedo obbligatorio per parto prematuro.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Rapporto di lavoro

Padri liberi professionisti e tutela economica della maternità. La parabola interpretativa della Corte Costituzionale

La sentenza della Corte di Giustizia Prima Sezione, 16 settembre 2010, causa C-149/10, Zoi Chatzi, tratta della questione del raddoppio del congedo parentale in caso di nascita dei gemelli. La vicenda, che arriva dalla Grecia – paese nel quale la legislazione non prevede il raddoppio, a differenza dell’Italia – consente alla Corte di identificare esattamente gli artt. della Carta di Nizza rilevanti ai fini della decisione che risultano essere non solo e non tanto l’art. 24 Diritti del bambino, ma gli artt. 33 e 30.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte costituzionale, N.285-28 Luglio 2010

(Corte costituzionale
N:285 - 28 Luglio 2010)

Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE

Note: Padri liberi professionisti e tutela economica della maternità. La parabola interpretativa della Corte Costituzionale
Parole chiave: maternità :: paternità ::

Maternità e paternità – Indennità di maternità – Diritto del padre libero professionista di percepirla in alternativa alla madre – Insussistenza.

Sono, rispettivamente, inammissibili e infondate, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 70, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), sollevate dalla Corte d’Appello di Venezia e dalla Corte d’Appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

L’impossibile subordinazione del lavoratore imprenditore

Sintetizzato il caso oggetto di rinvio pregiudiziale, si esaminano le argomentazioni che hanno condotto la Corte ad escludere la garanzia del pagamento dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia rapporti di parentela con l’imprenditore e poteri d’influenza nella gestione dell’azienda. Interpretando l’ambito soggettivo di applicazione della dir. n. 2008/94/CE, la decisione consente di approfondire le ragioni alla base dell’esclusione dal privilegio statale e di riflettere sulla relazione fra alienità e subordinazione.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di giustizia, N.C-30/10-10 Febbraio 2011

(Corte di giustizia
N:C-30/10 - 10 Febbraio 2011)

Sez. VIII – Pres. A. Prechal, Est. K. Schiemann, Avv. Gen. Y. Bot – Lotta Andersson c. Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten.

Note: L’impossibile subordinazione del lavoratore imprenditore
Parole chiave: Retribuzione ::

Retribuzione – Rinvio pregiudiziale – Direttiva n. 80/987/Cee – Art. 10, lett. c – Disposizione nazionale – Garanzia del pagamento di crediti insoluti dei lavoratori subordinati – Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività – Conformità col diritto comunitario.

L’art. 12, lett. c, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, n. 2008/94/Ce, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Violazione del limite massimo settimanale dell’orario di lavoro e risarcimento del danno

La sentenza in commento analizza le condizioni che consentono al lavoratore di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione della disposizione dell’art. 6 lett. b) della direttiva 2003/88 in materia di durata massima della prestazione di lavoro.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di giustizia, N.C-429/09-25 Novembre 2010

(Corte di giustizia
N:C-429/09 - 25 Novembre 2010)

Sez. II – Pres. J.N. Cunha Rodrigues, Est. A.O. Caoimh – Günter Fuß c. Stadt Halle (Avv. Gen. P. Mengozzi).

Note: Violazione del limite massimo settimanale dell’orario di lavoro e risarcimento del danno
Parole chiave: orario di lavoro ::

Orario di lavoro – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, Direttive n. 93/104/Ce e n. 2003/88/Ce – Organizzazione dell’orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico – Art. 6, lett. b, della Direttiva n. 2003/88/Ce – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Superamento – Risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione – Condizioni alle quali è subordinata l’esistenza di un diritto al risarcimento – Modalità procedurali – Obbligo di presentare previa domanda al datore di lavoro – Forma ed entità del risarcimento – Tempo libero aggiuntivo o indennità – Princìpi di equivalenza e di effettività.

Un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, che ha svolto, in qualità di Vigile del fuoco impiegato in un servizio di pronto intervento rientrante nel settore pubblico, un orario di lavoro caratterizzato da una durata media settimanale superiore a quella prevista dall’art. 6, lett. b, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, può avvalersi del diritto dell’Unione per far dichiarare la responsabilità delle autorità dello Stato membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto a causa della violazione di tale disposizione...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Riposo settimanale e deroghe facoltative all’esame della Corte di Giustizia

La sentenza in commento interpreta l’art 17 della direttiva 93/104 sulla portata oggettiva e soggettiva delle deroghe facoltative ed esamina i limiti delle disposizioni derogatorie della contrattazione collettiva.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di giustizia, N.C-227/09-21 Ottobre 2010

(Corte di giustizia
N:C-227/09 - 21 Ottobre 2010)

Sez. II – Pres. J.N. Cunha Rodrigues, Est. A.O. Caoimh – A.A. et al. c. Comune di Torino (Avv. Gen. P. Cruz Villon)

Note: Riposo settimanale e deroghe facoltative all’esame della Corte di Giustizia
Parole chiave: orario di lavoro ::

Orario di lavoro – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Agenti di Polizia municipale – Direttiva n. 93/104/Ce – Direttiva n. 93/104/Ce come modificata dalla Direttiva n. 2000/34/Ce – Direttiva n. 2003/88/Ce – Artt. 5, 17 e 18 – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale – Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo – Effetto diretto – Interpretazione conforme.

La circostanza che una professione non sia menzionata nell’art. 17, n. 2, Direttiva n. 93/104/Ce concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella modificata dalla Direttiva n. 2000/34/Ce non impedisce che essa possa rientrare nella deroga prevista nell’art. 17 n. 3; ciò perché l’art. 17, n. 3, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo; le deroghe facoltative previste dall’art. 17, Direttiva n. 93/104, modificata dalla Direttiva n. 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18, Direttiva n. 2003/88 Ce, non possono poi essere invocate contro singoli come i ricorrenti della causa principale ...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Congedo parentale: titolarità del diritto e figli gemelli in un recente caso della Corte di Giustizia

Il diritto al congedo parentale è un diritto individuale attribuito ai lavoratori, di entrambi i sessi, per la nascita o l’adozione di un bambino «affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un’età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali» o è un diritto individuale dello stesso bambino? È questa, in estrema sintesi, la questione posta alla Corte nel caso in epigrafe
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di giustizia, N.C-149/10-16 Settembre 2010

(Corte di giustizia
N:C-149/10 - 16 Settembre 2010)

Sez. I – Pres. Tizzano, Avv. Gen. Kokott. – Zoi Chatzi c. Ypourgos Oikonomikon.

Note: Congedo parentale: titolarità del diritto e figli gemelli in un recente caso della Corte di Giustizia
Parole chiave: congedi ::

Congedi – Congedo parentale – Direttiva Ce n. 96/34 – Interpretazione della clausola 2.1. dell’Accordo quadro sul congedo parentale – Titolarità del diritto. Congedi – Congedo parentale – Congedo in caso di nascita di gemelli – Nozione di nascita – Presa in considerazione del numero di figli nati – Principio di parità di trattamento.

La clausola 2.1. dell’Accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato della Direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, n. 96/34/Ce, concernente l’Accordo quadro concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/75/Ce, non può essere interpretata nel senso che conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale (1). La clausola 2.1. di detto Accordo quadro non deve essere interpretata nel senso che la nascita di gemelli conferisce un diritto a tanti congedi parentali quanti sono i figli nati. Tuttavia tale clausola, letta alla luce del principio della parità di trattamento, obbliga il legislatore nazionale a istituire un regime di congedo parentale che, ...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Percentuali di assunzione a termine: l’onere della prova è a carico del datore di lavoro

1. Il fatto. — 2. L’art. 23 della legge n. 56/1987 e il limite percentuale di utilizzo del lavoro a termine. — 3. La prova del rispetto del limite percentuale deriva dall’art. 3 della legge n. 230 del 1962? — 4. La prova del rispetto del limite percentuale in applicazione dell’art. 2697 cod. civ. — 5. Applicabilità del principio alla fattispecie di cui all’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368/2001.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di cassazione, N.7645-4 Aprile 2011

(Corte di cassazione
N:7645 - 4 Aprile 2011)

Sez. lav. – Pres. Lamorgese, Est. Curzio, P.M. Iannielli (conf.) – Poste italiane Spa (avv. R. Pessi e G. Giammaria) c. M.A. (avv. Carlo Scartabelli). Rif. Corte d’Appello Firenze n. 363/2006.

Note: Percentuali di assunzione a termine: l’onere della prova è a carico del datore di lavoro
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Assunzioni ex art. 23 della legge n. 56/1987 – Percentuale dei lavoratori – Onere della prova – art. 3, legge n. 230/1962 – Grava sul datore di lavoro.

Ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’onere della prova in ordine al rispetto delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata

Le tre sentenze ritornano sul problema del divieto di trasformazione del contratto a termine nel pubblico impiego, fornendo la soluzione positiva alla loro convertibilità. Con questo nuovo intervento prende piede un orientamento, concorrente rispetto all’indirizzo finora pressoché unanime, che, facendo leva sulla disapplicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, riconosce la convertibilità del rapporto sulla base della normativa comunitaria in materia
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Livorno, N.428-25 Gennaio 2011

(Tribunale Livorno
N:428 - 25 Gennaio 2011)

Est. Magi – N.A. et alii (avv.ti Pasquinucci e Bernardo) c. ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)

Note: La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata

Contratto a termine – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Reiterazione di assunzioni a termine per soddisfare esigenze non temporanee della pubblica amministrazione – Violazione di norme imperative – Proporzionalità, efficacia e dissuasività del risarcimento del danno – Insussistenza – Applicabilità della sanzionedella conversione – Sussistenza – Violazione art. 97 Cost. – Insussistenza.

Il risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/01, di per sé non può, a prescindere dal suo ammontare, rappresentare una misura effettiva destinata a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell’art. 97 Cost. qualora l’assunzione a termine avvenga tramite concorso o procedure selettive idonee a garantire il rispetto dell’art. 97 Cost. Appare pertanto consentita nel caso di specie la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36, d.lgs. 165/01) a vantaggio della Direttiva 1999/70 e delle pronunce della Corte di Giustizia, quindi dell’art. 5, d.lgs. n. 368/01
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Siena, N.???-13 Dicembre 2010

(Tribunale Siena
N:??? - 13 Dicembre 2010)

Est. Cammarosano – C.L. (avv.ti Risommi e Fabroni) c. ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato)

Note: La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata

Contratto a termine – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Reiterazione di assunzioni a termine per soddisfare esigenze non temporanee della pubblica amministrazione – Violazione di norme imperative – Proporzionalità, efficacia e dissuasività del risarcimento del danno – Insussistenza – Applicabilità della sanzione della conversione – Sussistenza – Violazione art. 97 Cost. – Insussistenza.

Il risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01 di per sé non può, a prescindere dal suo ammontare, rappresentare una misura effettiva destinata a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell’art. 97 Cost. qualora l’assunzione a termine avvenga tramite concorso o procedure selettive idonee a garantire il rispetto dell’art. 97 Cost. Appare pertanto consentita nel caso di specie la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36 d.lgs. 165/01) a vantaggio della Direttiva 1999/70 e delle pronunce della Corte di Giustizia, quindi dell'art. 5 d.lgs. 368/01
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Siena, N.699-27 Settembre 2010

(Tribunale Siena
N:699 - 27 Settembre 2010)

A.F. (avv.ti Risommi e Fabroni) c. ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (avv. F.D. Nieri)

Note: La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata

Contratto a termine – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Reiterazione di assunzioni a termine per soddisfare esigenze non temporanee della pubblica amministrazione – Violazione di norme imperative – Proporzionalità, efficacia e dissuasività del risarcimento del danno – Insussistenza – Applicabilità della sanzione della conversione – Sussistenza – Violazione art. 97 Cost. – Insussistenza

Il risarcimento del danno ex art. 36, co. 5, d.lgs. 165/01 di per sé non può, a prescindere dal suo ammontare, rappresentare una misura effettiva destinata a evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. La mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell’art. 97 Cost. qualora l’assunzione a termine avvenga tramite concorso o procedure selettive idonee a garantire il rispetto dell’art. 97 Cost. Appare pertanto consentita nel caso di specie la disapplicazione della normativa nazionale (art. 36 d.lgs. 165/01) a vantaggio della Direttiva 1999/70 e delle pronunce della Corte di Giustizia, quindi dell'art. 5 d.lgs. 368/01
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Sul divieto di discriminare sulla base delle convinzioni personali: il caso del "sole delle Alpi"

Le ordinanze in esame intervengono in tema di discriminazioni sulla base delle convinzioni personali vietate ai sensi della Direttiva 78/2000 e del d.lgs. 216/2003. Trattasi dell’apposizione all’interno di un istituto scolastico di simboli partitici ad opera dell’amministrazione comunale. Analizzando le questioni sollevate in giudizio, sia con riferimento alla legittimazione attiva e passiva sia attinenti la nozione sostanziale di discriminazione, si ripercorre l’iter argomentativo sguito dai giudici raffrontandolo con gli orientamenti consolidati in materia, a livello nazionale ed europeo.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Brescia, ord., N.X-7 Febbraio 2011

(Tribunale Brescia, ord.
N:X - 7 Febbraio 2011)

Pres. Est. Azzollini – Comune di Adro (avv. Bezzi) c. Cgil, Flc-Cgil di Brescia (avv.ti Guariso, Zucca, Marzolla)

Note: Sul divieto di discriminare sulla base delle convinzioni personali: il caso del "sole delle Alpi"

Discriminazione – Azione civile contro la discriminazione – Apposizione di simboli partitici all’interno di un istituto scolastico – Legittimazione attiva delle Oo.Ss. ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 216/03 – Impossibilità di identificare in modo assoluto i destinatari – Sussistenza – Legittimazione passiva del terzo estraneo al rapporto di lavoro – Sussistenza

Nell’ipotesi di azione civile contro la discriminazione avente a oggetto l’apposizione di simboli partitici all’interno di una scuola, sussiste ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 216/2003 la legittimazione attiva delle associazioni sindacali poiché risulta impossibile identificare in modo asoluto i destinatari in ragione della proiezione nel futuro degli effetti della condotta; sussiste la legittimazione passiva del terzo estraneo al rapporto di lavoro che potendo interagire nel contesto lavorativo ha posto in essere il comportamento contestato.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Tribunale Brescia, ord., N.2798-29 Novembre 2010

(Tribunale Brescia, ord.
N:2798 - 29 Novembre 2010)

Est. Alessio – Cgil, Flc- Cgil di Brescia (avv.ti Guariso, Zucca, Marzolla) c. Comune di Adro (avv. Bezzi)

Note: Sul divieto di discriminare sulla base delle convinzioni personali: il caso del "sole delle Alpi"

Discriminazione – Azione civile contro la discriminazione – Apposizione di simboli partitici all’interno di un istituto scolastico – Legittimazione attiva delle Oo.Ss. ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 216/2003 – Impossibilità di identificare in modo diretto e immediato i destinatari – Sussistenza – Legittimazione passiva del terzo estraneo al rapporto di lavoro – Sussistenza

Nell’ipotesi di azione civile contro la discriminazione avente a oggetto l’apposizione di simboli partitici all’interno di un istituto scolastico, sussiste ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 216/2003 la legittimazione attiva delle associazioni sindacali poiché risulta impossibile identificare in modo diretto e immediato i destinatari; sussiste la legittimazione passiva del terzo estraneo al rapporto di lavoro che potendo interagire nel contesto lavorativo ha posto in essere il comportamento contestato
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Personalizzazione del danno non patrimoniale: il rischio delle "gabbie risarcitorie"

Il commento esamina una sentenza destinata a far discutere. In base al principio in essa affermato, ai fini della liquidazione della somma dovuta a titolo di riparazione del danno non patrimoniale da morte del prossimo congiunto è necessario tenere in considerazione il contesto socio-economico del danneggiato. In particolare, ai fini di una personalizzazione di tale tipo di danno, il Tribunale ha ritenuto di dover tenere in considerazione il potere di acquisto della valuta in cui viene effettuata la liquidazione.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Torino, Sezione IV, N.4932-20 Luglio 2010

(Tribunale Torino, Sezione IV
N:4932 - 20 Luglio 2010)

Est. Salvetti – S.L. (avv. De Lauso) c. X di R.R. & C. (avv. Pacchiana Parravicini)

Note: Personalizzazione del danno non patrimoniale: il rischio delle "gabbie risarcitorie"

Infortunio sul lavoro – Cittadino straniero – Impresa italiana all’estero – Azione esercitata dagli eredi residenti all’estero – Danno cd. catastrofico – Competenza del giudice del lavoro – Danno non patrimoniale – Competenza del giudice ordinario – Legge applicabile – Accertamento della condizione di reciprocità – Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Liquidazione equitativa – Necessità di riequilibrare in base al potere d’acquisto nel paese di residenza – Sussiste

Nella liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto ai familiari del lavoratore deceduto a causa della violazione degli obblighi di sicurezza si deve tenere conto della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato e, dunque, del potere d’acquisto della valuta in cui viene effettuata la liquidazione
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Somministrazione a termine e causali di assunzione: vizi formali e ripercussioni sull’utilizzatore

La sentenza affronta il tema delle conseguenze giuridiche derivanti dalla genericità delle causali nella stipulazione di contratti di lavoro a termine in esecuzione di contratti (commerciali) di somministrazione. Il giudice ha dichiarato la nullità del termine apposto ai suddetti contratti di lavoro, prevedendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto con l'utilizzatore, in applicazione della sanzione ex art. 27 del d.lgs. 276/03. Tale decisione è scaturita dai rilievi effettuati in ordine alla violazione dell'obbligo di specificazione delle causali previsto dall'art. 22 d.lgs. 276.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Roma, N.XXX-18 Ottobre 2010

(Tribunale Roma
N:XXX - 18 Ottobre 2010)

Est. Foscolo – P.A. (avv.ti Salvagni, Auricchio) c. Procter & Gamble Italia Spa (avv.ti Maresca, Bonomo)

Note: Somministrazione a termine e causali di assunzione: vizi formali e ripercussioni sull’utilizzatore

Somministrazione di lavoro – Genericità delle causali – Obbligo di specificazione – Temporaneità delle esigenze – Nullità apposizione dei termini – Sanzione ex art 27, d.lgs. n. 276/2003

La genericità delle causali giustificatrici apposte ai contratti di lavoro a tempo determinato nell’ambito di una somministrazione a termine, nonché la carenza del requisito della temporaneità delle suddette esigenze, determinano la nullità del termine apposto ai singoli contratti e la conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto sin dalla origine, alle dipendenze dell’utilizzatore (parte convenuta), in applicazione della sanzione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Diritto sindacale

La giurisdizione del giudice ordinario in materia di condotta antisindacale nel lavoro pubblico non privatizzato

Il commento analizza una recente ed innovativa pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in merito alla giurisdizione relativa alle controversie relative alla condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato. In particolare, la tematica rivolta all’attenzione della Corte riguarda una condotta potenzialmente lesiva sia dei diritti delle organizzazioni sindacali, sia delle posizioni dei singoli lavoratori (cd. condotta plurioffensiva). La Corte decide in favore della giurisdizione del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte di cassazione, N.20161-24 Settembre 2010

(Corte di cassazione
N:20161 - 24 Settembre 2010)

Ss.Uu., ord. – Pres. Carbone, Est. Amoroso, S.P.G. Sepe (conf.) – Fiba Cisl (avv.ti Patrizi e Arrigo) c. Banca d’Italia (avv.ti Perassi, Capolino, Vallebona). Diff. Tribunale di Roma 15 dicembre 2008.

Note: La giurisdizione del giudice ordinario in materia di condotta antisindacale nel lavoro pubblico non privatizzato
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Pubblico impiego non privatizzato – Giurisdizione – Competenza per materia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro – Sussiste.

Nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato, appartiene alla competenza per materia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda con cui il sindacato chieda ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970 la condanna della Banca d’Italia per comportamento antisindacale. Infatti, il criterio oggettivo di riparto di giurisdizione fondato sulla materia antisindacale prevale, allo stato, sul criterio soggettivo dell’appartenenza dei rapporti di lavoro all’impiego pubblico non privatizzato
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

Sicurezza sociale

La Corte costituzionale interviene sull'opzione tra l'indennità di disoccupazione e l'assegno d'invalidità

I lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al pe- riodo di disoccupazione indennizzato.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Corte costituzionale, N.234-22 Luglio 2011

(Corte costituzionale
N:234 - 22 Luglio 2011)

I lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al pe- riodo di disoccupazione indennizzato. La disposizione censurata determina

Note: La Corte costituzionale interviene sull'opzione tra l'indennità di disoccupazione e l'assegno d'invalidità

Previdenza – Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invali- dità e aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione – Possibilità di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità – Mancata previsio- ne – Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai lavoratori in mobilità, titolari di assegno o pensione di invalidità che, a seguito della ordinanza della Corte n. 218/1995, possono esercitare l’opzio- ne tra i diversi trattamenti – Costituzione, artt. 3 e 38.

I lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al pe- riodo di disoccupazione indennizzato. La disposizione censurata determina un’oggettiva diversità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un as- segno o di una pensione di invalidità che, al momento del licenziamento, rien- tri nel novero dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione. (1)
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa

L’intervento integrativo degli enti bilateriali per il riconosciemnto da parte dell'Inps degli istituti di tutela del reddito

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, laddove subordina il diritto al pagamento di una prestazione in denaro, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, all’intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% della prestazione a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
abbonati
articolo completo visibile solo da utenti abbonati

Tribunale Lucca, N.XXX-18 Giugno 2011

(Tribunale Lucca
N:XXX - 18 Giugno 2011)

Est. Martelli – B.A. (avv.ti Andreoni, Angiolini, Lombardi, Genovali) c. Inps (avv. Quarta).

Note: L’intervento integrativo degli enti bilateriali per il riconosciemnto da parte dell'Inps degli istituti di tutela del reddito

Previdenza sociale – Istituti di tutela del reddito per sospensione lavo- ro – Apprendista – Licenziamento – Inesistenza ente bilaterale ai fi- ni dell’intervento integrativo – Riconoscimento dell’indennità a ca- rico dell’Inps – Esclusione – Rilevanza e non manifesta infondatez- za della questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità co- stituzionale dell’art. 19, comma 1, lett. c, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, laddo- ve subordina il diritto al pagamento di una prestazione in denaro pari all’in- dennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori as- sunti con la qualifica di apprendista, all’intervento integrativo pari almeno al- la misura del venti per cento della prestazione a carico degli enti bilaterali pre- visti dalla contrattazione collettiva. (1)
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa