Discriminazione – Direttiva n. 2000/78/Ce – Art. 6, n. 1 – Divieto di
discriminazioni fondate sull’età – Calcolo del termine di preavviso
di licenziamento – Esclusione dal computo dei periodi di lavoro
compiuti prima dei 25 anni – Illegittimità – Disapplicazione della
normativa nazionale – Necessità.
Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione in
base all’età, quale espresso concretamente nella Direttiva n. 2000/78/Ce, deve
essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che,
ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano presi in
considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento
dei 25 anni di età