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Ritorno a Mangold nell’epoca del Trattato di Lisbona

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Nel numero:
ANNO LXII - 2011 - N2
Articolo scritto da:
Parole chiave: Mangold - Lisbona -
La sentenza Kücükdeveci ha come oggetto il giudizio di conformità al diritto dell’Unione di una normativa tedesca ai sensi della quale la durata del preavviso di licenziamento cresce con l’anzianità di servizio del lavoratore e dal calcolo di tale anzianità sono esclusi i periodi di lavoro svolti prima del compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore. A rilevare nella pronuncia della Corte non è tanto il giudizio sulla natura discriminatoria della disparità di trattamento realizzata dalla legge nazionale
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Corte di Giustizia, N.C-555/07-19 Gennaio 2010

(Corte di Giustizia
N:C-555/07 - 19 Gennaio 2010)

Grande Sezione – Pres. V. Skouris, Est. P. Lindh – Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG (Avv. Gen. Y. Bot).

Note: Ritorno a Mangold nell’epoca del Trattato di Lisbona
Parole chiave: discriminazione ::

Discriminazione – Direttiva n. 2000/78/Ce – Art. 6, n. 1 – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Calcolo del termine di preavviso di licenziamento – Esclusione dal computo dei periodi di lavoro compiuti prima dei 25 anni – Illegittimità – Disapplicazione della normativa nazionale – Necessità.

Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella Direttiva n. 2000/78/Ce, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età
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