Contratto a tempo parziale – Direttiva n. 97/81/Ce – Accordo quadro
sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento tra lavoratori a
tempo parziale e lavoratori a tempo pieno – Calcolo dell’anzianità
contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione –
Esclusione dei periodi non lavorati – Discriminazione.
La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla
Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/81/Ce, relativa all’Accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces,
dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una
normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale
ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità retributiva necessaria
per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di
trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.