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Part-time verticale e disciplina previdenziale Inps: la Corte di Giustizia Ue amplia la nozione di retribuzione

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Nel numero:
ANNO LXII - 2011 - N2
Articolo scritto da:
La Corte di giustizia ha ritenuto che la normativa italiana applicabile ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico viola il divieto di discriminazione imposto dalla Direttiva CE n. 97/81, escludendo i periodi non lavorati dal calcolo dell誕nzianitcontributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione. Per giungere a tale conclusione i giudici ampliano notevolmente la nozione di retribuzione ex art. 141 Tce, facendovi rientrare anche le pensioni erogate dall'INPS.
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Corte di Giustizia della Uinione Europea , N.cause riunite C-395/08 e C-396/08-10 Giugno 2010

(Corte di Giustizia della Uinione Europea
N:cause riunite C-395/08 e C-396/08 - 10 Giugno 2010)

Pres. Cunha Rodrigues, Est. Lindh – Inps c. B., P.

Note: Part-time verticale e disciplina previdenziale Inps: la Corte di Giustizia Ue amplia la nozione di retribuzione

Contratto a tempo parziale – Direttiva n. 97/81/Ce – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno – Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione – Esclusione dei periodi non lavorati – Discriminazione.

La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/81/Ce, relativa all’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità retributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.
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