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Le ambiguità della distinzione fra trasferimento aziendale e trasferimento disciplinare

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Nel numero:
ANNO LXII - 2011 - N2
Articolo scritto da:
La distinzione fra trasferimento disciplinare e trasferimento per incompatibilità ambientale è, ad avviso di chi scrive, un poco ambigua, poiché le due fattispecie di trasferimento presentano, a ben vedere, un nucleo essenziale comune che non consente, almeno in talune ipotesi, di operare una netta distinzione fra di esse.
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Corte di Cassazione, N.7045-24 Marzo 2010

(Corte di Cassazione
N:7045 - 24 Marzo 2010)

Sez. lav. – Pres. Rosselli, Est. Amoroso, P.M. Destro (Parz. Conf.) – Cif (avv.ti Mondin, Urbani) c. N.S. Spa (avv. Ferraresi).

Note: Le ambiguità della distinzione fra trasferimento aziendale e trasferimento disciplinare
Parole chiave: Trasferimento del lavoratore ::

Trasferimento del lavoratore – Natura disciplinare – Esclusione – Licenziamento del lavoratore per mancata assunzione del servizio presso la nuova sede di lavoro – Natura disciplinare – Sussistenza – Conseguenze – Garanzie previste dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dalla contrattazione collettiva – Applicabilità al solo licenziamento – Fattispecie.

Il trasferimento del lavoratore a una sede di lavoro diversa da quella dove prestava precedentemente servizio, pur potendo essere previsto come sanzione disciplinare dalla contrattazione collettiva, la quale è abilitata a individuare sanzioni diverse da quelle tipiche previste dall’art. 7 del 1970, non assume tale natura ove il datore di lavoro si limiti a esercitare lo ius variandi variandi riconosciutogli dall’art. 2103 cod. civ., allegando la sussistenza di un giustificato motivo tecnico, organizzativo e produttivo per il mantenimento del luogo di lavoro (nella specie, la soppressione dell’attività presso il luogo di origine e il suo accentramento nella nuova sede), e non è pertanto assoggettato alle garanzie previste dai commi 3 e 4 dell’art. 7 e dalla contrattazione colletti
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