Trasferimento del lavoratore – Natura disciplinare – Esclusione –
Licenziamento del lavoratore per mancata assunzione del servizio
presso la nuova sede di lavoro – Natura disciplinare – Sussistenza –
Conseguenze – Garanzie previste dall’art. 7 della legge n. 300 del
1970 e dalla contrattazione collettiva – Applicabilità al solo licenziamento
– Fattispecie.
Il trasferimento del lavoratore a una sede di lavoro diversa da quella dove
prestava precedentemente servizio, pur potendo essere previsto come sanzione
disciplinare dalla contrattazione collettiva, la quale è abilitata a individuare
sanzioni diverse da quelle tipiche previste dall’art. 7 del 1970, non assume tale natura ove il datore di lavoro si limiti a esercitare lo ius variandi
variandi riconosciutogli dall’art. 2103 cod. civ., allegando la sussistenza di un
giustificato motivo tecnico, organizzativo e produttivo per il mantenimento del
luogo di lavoro (nella specie, la soppressione dell’attività presso il luogo di origine
e il suo accentramento nella nuova sede), e non è pertanto assoggettato alle
garanzie previste dai commi 3 e 4 dell’art. 7 e dalla contrattazione colletti