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ANNO LXII - 2011 - N2

Trimestrale
Aprile - Giugno2011

Il tema: gli ammortizzatori sociali oggi

Saggi

Documentazione

Osservatorio europeo

Osservatorio della contrattazione collettiva

Giurisprudenza

Prezzo:33.00€

Il tema: gli ammortizzatori sociali oggi

Gli ammortizzatori sociali tra «il cielo delle idee» e le più recenti novità legislative. Una introduzione

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Il saggio presenta le due opposte filosofie sottese alla riforma degli ammortizzatori sociali e contenute in questo volume della Rivista. Su un versante, vanno collocate le tesi di chi ritiene superata la tutela collegata al lavoro e per cui il segno comune risulta essere quello di prendere a tutela la persona. Su un altro versante, vanno collocati coloro che pongono al centro della tutela il mantenimento del rapporto di lavoro. L’autore ricostruisce brevemente inoltre la recente fase degli «ammortizzatori sociali dell’emergenza» nei percorsi del legislatore nazionale e regionale.
Integrazioni salariali e valori costituzionali nell’età del capitale «introverso»

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Il contributo analizza il quadro delle molteplici forme di integrazione salariale di fronte ai cambiamenti strutturali dell’economia capitalistica. I punti salienti si possono così enucleare: il rapporto tra integrazione salariale, mercato e società civile; il rapporto tra integrazione salariale e contrattazione aziendale; il ruolo delle Regioni e degli enti privati; l’area di copertura soggettiva; l’entità del trattamento base e il suo decalage; la copertura degli oneri finanziari.
Ammortizzatori in deroga e modelli di welfare negli accordi Stato-Regioni e Regioni-parti sociali

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SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Gli Accordi Regioni-parti sociali per il 2009-2010 (e quelli per il 2011 precedenti il nuovo Accordo Stato-Regioni) (1). — 3. L’Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011 (2). — 4. Gli Accordi Regioni-parti sociali successivi. Una conclusione provvisoria.
Gli interventi regionali nelle crisi occupazionali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione

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Il contributo si propone di operare una veloce rassegna degli interventi messi in campo a livello regionale per fronteggiare le difficoltà occupazionali originatesi a partire dal 2008 per effetto della crisi economica, evidenziando due linee generali di azione: il sostegno al reddito ed il sostegno all’occupazione (e all’occupabilità). Nella parte finale dello scritto, specifica attenzione viene dedicata allo studio di un caso, quello della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Per una critica agli ammortizzatori sociali dell’emergenza

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L’oggetto del saggio consiste nella prassi, collaudata nelle precedenti Legislature e confermata anche durante la presente, di fronteggiare le emergenze occupazionali tramite misure che, lungi dal proporre soluzioni strutturali, costituiscono invece rimedi straordinari e temporalmente definiti, i quali, nel corso degli anni, hanno determinato la creazione di un vero e proprio sistema di ammortizzatori sociali in deroga. Tale sistema, peraltro, manifesta particolari profili di criticità, tale da rendere sempre più opportuna una riforma dell’intero sistema degli ammortizzatori sociali
Commenti alla proposta della CGIL

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Commento sulla proposta di riforma degli ammortizzatori sociali della CGIL
Commenti alla proposta della CGIL

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Prima di esaminare il progetto della Cgil di riforma degli ammortizzatori sociali vorrei rappresentare in estrema sintesi i principali modelli di integrazione salariale. Tralascio per ora i trattamenti di disoccupazione perché più semplici sotto il profilo sistematico. Va innanzitutto indicato il modello stipite della Cig...
Commenti alla proposta della CGIL

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SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. I capisaldi della proposta. — 3.1. Loro luci… — 3.2. Segue: … e ombre. — 4. Qualche considerazione di sintesi
Commenti alla proposta della CGIL

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SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Le criticità della proposta sull’indennità di disoccupazione. — 2.1. Sulla definizione della platea dei destinatari. — 2.2. Sui requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione e sulla durata del periodo di fruizione. — 2.3. Sulla sostenibilità economica. — 2.4. Sul concreto legame tra politiche passive e politiche attive. — 3. Conclusione.

Saggi

Considerazioni preliminari sui poteri del datore di lavoro e sul loro fondamento

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Dopo aver richiamato le opere giovanili del prof. Giorgio Ghezzi e sul presupposto che il diritto del lavoro mira allo studio sistematico dei poteri in una dimensione diacronica, l’A. si propone di delineare la struttura di ciascun potere per trovare un punto di equilibrio fra le ragioni contrapposte dei prestatori di opere e dell’impresa, in un rapporto con una componente di autorità che non può essere eliminata. Il ragionamento sull’autorità del datore si sviluppa attraverso una critica della oggettivazione del lavoro nelle “energie”, cui viene contrapposta una sua valutazione personalistica

Documentazione

La proposta di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali della CGIL

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Il documento della proposta di riforma degli ammortizzatori sociali presentata dalla CGIL nell'ottobre 2010. Un sistema pubblico universale, secondo la CGIL, si rende necessario per ovviare ai limiti e soprattutto alle esclusioni che l'attuale sistema produce nei confronti dei giovani, dei precari, dei migranti e delle donne, e per poter assicurare risorse e misure adeguate per la copertura almeno dell'anno 2011. Una riforma, che se applicata, potrebbe estendere le tutele degli ammortizzatori sociali ad oltre 500mila lavoratori che oggi non ne possono usufruire.
Lavoro e redditi. Dagli «ammortizzatori sociali» a nuove forme di organizzazione economico-sociale

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Le dinamiche economiche e sociali del nostro tempo vedono la riduzione e il peggioramento progressivi, seppure differenziati, dell’occupazione in molti settori produttivi. Anche in caso di ripresa dello sviluppo, c’è ormai la convinzione che non ci sarà un soddisfacente ritorno occupazionale nei termini quantitativi e qualitativi preesistenti. Gli ammortizzatori sociali, pensati soprattutto per rispondere alle fasi del ciclo, devono essere integrati da altri strumenti.

Osservatorio europeo

Discriminazione per età, ricambio generazionale, discriminazione di genere nei recenti orientamenti della Corte di Giustizia Ue

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Il saggio analizza l’orientamento della Corte Giustizia UE in materia di divieto di discriminazione per età alla luce delle numerose e recenti pronunce in materia, per individuare la portata del giudizio di proporzionalità e di bilanciamento con altri valori primari, quali il perseguimento di obiettivi occupazionali. Ci si sofferma sull’interpretazione volta a considerare il ricorrere della promozione del “ricambio generazionale” come giustificazione del venir meno del divieto, pur non essendo esso contemplato dalla direttiva, sulla base della sua connessione col principio di solidarietà.

Osservatorio della contrattazione collettiva

Note sul rinnovo del 14 aprile 2011 del Ccnl – Gruppo Poste Italiane Spa

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Il presente commento analizza il rinnovo del Ccnl del 14 aprile 2011 per il gruppo Poste Italiane S.p.A., corrispondente alla precedente contrattazione di livello nazionale per l’Ente poste che è oggi una holding privatizzata. Detto contratto è predisposto in via transitoria alla luce della futura liberalizzazione del settore postale e della conseguente creazione di un autentico Ccnl di categoria. Di tale processo e delle principali innovazioni, discipline e scadenze si tenderà a fornire una descrizione sintetica, pratica e precisa, corredata dei riferimenti testuali all’Accordo esaminato.

Rassegna di giurisprudenza

La disciplina degli oneri procedurali nei licenziamenti collettivi alla luce della giurisprudenza

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Parole chiave: licenziamento collettivo
Questo lavoro si propone di analizzare i più recenti spunti giurisprudenziali sul tema dei licenziamenti collettivi, in particolare focalizzandosi sugli aspetti più strettamente procedurali, intorno ai quali si è sviluppato un interessante dibattito sulla scia di sentenze, talvolta inconciliabili tra loro, della Suprema Corte di Cassazione
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L’immutabilità «flessibile» della contestazione di addebito disciplinare

Partendo dalle garanzie di difesa, derivanti dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori nell’ambito del procedimento disciplinare, il commento segue lo sviluppo giurisprudenziale sul tema. In particolare, viene analizzata, con alcuni rilievi critici, una recente interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione in merito al principio di immutabilità della contestazione degli addebiti disciplinari. Si conclude sottolineando come un approccio flessibile di tale principio possa comportare uno svuotamento delle garanzie previste dalla legge.
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Corte di Cassazione, N.14212-14 Giugno 2010

(Corte di Cassazione
N:14212 - 14 Giugno 2010)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Bandini, P.M. Fedeli (Conf.) – E.E. (avv. Liberatore) c. Cassa di Risparmio di Rieti Spa (avv. Gentili).

Note: L’immutabilità «flessibile» della contestazione di addebito disciplinare

Licenziamento per giusta causa – Art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori – Disciplinare – Art. 2119 cod. civ. – Principio di immutabilità della contestazione – Modificazione dei fatti contestati – Contraddittorio – Contestazione dell’addebito – Diritto di difesa del lavoratore – Lavoro subordinato – Bancari – Aziende di credito e finanziarie

I princìpi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento disciplinare, posti dalla legge n. 300 del 1970, art. 7, in funzione di garanzia del lavoratore, non escludono modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non configuranti una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella addebitata come ricorre quando le modificazioni non costituiscono elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore.
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Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre gennaio-marzo 2011 Rapporto di lavoro

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1. Trattamento economico del personale della Regione Liguria e violazione della competenza dello Stato in materia di ordinamento civile e della contrattazione collettiva. — 2. Illegittimità del concorso con riserva totale di posti in favore del personale già alle dipendenze con rapporto di diritto privato di una fondazione trasformata in ente pubblico. — 3. Illegittimità della «stabilizzazione» dei lavoratori socialmente utili della Regione Basilicata. — 4. Illegittimità delle stabilizzazioni e progressioni economiche del personale sanitario della Regione Puglia. —
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Le decisioni nel trimestre gennaio-marzo 2011 Sicurezza sociale

Articolo scritto da:
Servizi sociali regionali per extracomunitari.
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Rapporto di lavoro

La giusta retribuzione del socio-lavoratore di cooperativa tra diritto individuale e autonomia collettiva

Il Tribunale ha ritenuto il Ccnl Unci–Cnai non rispettoso dell’art. 36 Cost., riconoscendo le differenze retributive derivanti dall’applicazione di altro Ccnl, a favore di una socia-lavoratrice di una cooperativa. In particolare, pur ribadendo che non solo le sigle sindacali con maggiore rappresentatività possono stipulare contratti collettivi in ragione del principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost., nella sentenza si chiarisce che la retribuzione contrattualmente definita non può contrastare con quanto stabilito dall’art. 36 in tema di proporzionalità e sufficienza della retribuzione
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Tribunale Torino, N.YY-14 Aprile 2010

(Tribunale Torino
N:YY - 14 Aprile 2010)

Est. Mollo – XX (avv. Raffone) c. XX (avv. Riconosciuto)

Note: La giusta retribuzione del socio-lavoratore di cooperativa tra diritto individuale e autonomia collettiva
Parole chiave: undefined ::

Retribuzione – Cooperative – Art. 39 Cost. e libertà sindacale – Art. 36 Cost. e principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione – Art. 7, d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008 – Pluralità di contratti collettivi suscettibili di applicazione nel medesimo settore merceologico – Criterio della maggiore rappresentatività

L’art. 39 Cost., nel garantire la piena libertà sindacale, legittima anche le sigle sindacali non maggiormente rappresentative a stipulare contratti collettivi e a definire trattamenti retributivi. Tuttavia, ciò non può avvenire in contrasto con il diritto del singolo, intangibile da qualunque organizzazione sindacale, di percepire la giusta retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost.
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Finalità delle ferie e collocazione temporale: il rinvio oltre l'anno nell'interesse del lavoratore

L'A. mette in evidenza come, nella specie, il rinvio oltre l’anno di una parte delle ferie maturate sia legittimo perché disciplinato dal contratto collettivo applicabile al rapporto, il quale introduce una norma di contemperamento tra il principio di annualità delle ferie (garantito dall’art. 36 Cost.) e quello di effettivo esercizio del diritto, inteso come pieno soddisfacimento dell’obiettivo di tutela del t. libero. Ma l'A. non accoglie la tesi sostenuta dalla sentenza secondo cui dalla lettura dell’art. 7 Dir. 2003/88 deriverebbe il diritto del singolo al rinvio delle ferie oltre l'anno.
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Corte di Appello Firenze, N.881-12 Marzo 2010

(Corte di Appello Firenze
N:881 - 12 Marzo 2010)

Pres. Muntoni; Est. Amato - S.B. (Avv.ti Conte e Martini) c. Telecom Italia S.p.a. (Avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia

Note: Finalità delle ferie e collocazione temporale: il rinvio oltre l'anno nell'interesse del lavoratore

Ferie - Art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 - Direttiva n. 93/104 - Finalità del riposo annuale - Collocazione temporale - Contratto collettivo - Rinvio oltre l'anno per esigenze personali - Risarcimento in forma specifica ex art. 2058 C.C. - Reintegro del monte ferie annuale

UUUU
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Ritorno a Mangold nell’epoca del Trattato di Lisbona

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Parole chiave: Mangold Lisbona
La sentenza Kücükdeveci ha come oggetto il giudizio di conformità al diritto dell’Unione di una normativa tedesca ai sensi della quale la durata del preavviso di licenziamento cresce con l’anzianità di servizio del lavoratore e dal calcolo di tale anzianità sono esclusi i periodi di lavoro svolti prima del compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore. A rilevare nella pronuncia della Corte non è tanto il giudizio sulla natura discriminatoria della disparità di trattamento realizzata dalla legge nazionale
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Corte di Giustizia, N.C-555/07-19 Gennaio 2010

(Corte di Giustizia
N:C-555/07 - 19 Gennaio 2010)

Grande Sezione – Pres. V. Skouris, Est. P. Lindh – Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG (Avv. Gen. Y. Bot).

Note: Ritorno a Mangold nell’epoca del Trattato di Lisbona
Parole chiave: discriminazione ::

Discriminazione – Direttiva n. 2000/78/Ce – Art. 6, n. 1 – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Calcolo del termine di preavviso di licenziamento – Esclusione dal computo dei periodi di lavoro compiuti prima dei 25 anni – Illegittimità – Disapplicazione della normativa nazionale – Necessità.

Il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella Direttiva n. 2000/78/Ce, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età
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Contratto di formazione e lavoro e inderogabilità degli scatti di anzianità: la «manomissione delle parole» secondo le Sezioni U

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo la breve parentesi di contrasti sorti all’interno della Sezione lavoro, hanno ristabilito l’uniformità interpretativa in merito alla controversa questione che riguarda il computo degli scatti di anzianità relativamente al contratto di formazione e lavoro. Attraverso una «equiparazione di ordine generale» tra il periodo formativo e la fase lavorativa in senso stretto, il Supremo Collegio ha escluso che la contrattazione collettiva possa operare una modifica peggiorativa di una norma inderogabile di legge
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Corte di Cassazione, N.20074-23 Settembre 2010

(Corte di Cassazione
N:20074 - 23 Settembre 2010)

Ss.Uu. – Pres. Carbone, Est. Amoroso, P.M. Ciccolo (Diff.) – Gtt - Gruppo Torinese Trasporti Spa (avv.ti Malena, Pacchiana Parravicini) c. F.N. (avv.ti Fagiolo, Nardelli, Grasso). Conf. Tribunale Torino 31 gennaio 2008.

Note: Contratto di formazione e lavoro e inderogabilità degli scatti di anzianità: la «manomissione delle parole» secondo le Sezioni U

Contratto di formazione e lavoro – Contratto collettivo – Efficacia – Istituti retributivi di origine negoziale basati sull’anzianità di servizio – Contrasto con norma imperativa in tema di computo, nell’anzianità di servizio, del periodo di formazione e lavoro – Nullità clausole contrattuali – Inclusione del periodo di formazione e lavoro nell’utile computo – Fattispecie concernente il Ccnl per autoferrotranvieri dell’11 aprile 1995.

È in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 3, commi 5 e 12, del d.l. n. 726/1984, conv. con modificazioni dalla legge n. 863/1984 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto a rapporto a tempo indeterminato –, la clausola inserita nell’art. 7, lett. c, dell’Accordo collettivo nazionale degli autoferrotranvieri dell’11 aprile 1995, che, nel disciplinare gli aumenti periodici, esclude l’utile computo del periodo di formazione e lavoro. Esso deve essere computato nell’anzianità di servizio anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva
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L’obbligo datoriale di provvedere al lavaggio degli indumenti

L’opzione dei giudici di legittimità è quella, in linea con un orientamento giurisprudenziale tendenzialmente costante segnato dalle poche pronunce in materia, di dare una interpretazione evolutiva della normativa sopra richiamata e di ravvisare in essa un obbligo per il datore di lavoro di provvedere al lavaggio degli indumenti durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa
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Corte di Cassazione, N.15202-23 Giugno 2010

(Corte di Cassazione
N:15202 - 23 Giugno 2010)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Amoroso, P.M. Fedeli (Conf.) – A.G. (avv. Massano) c. Aquilani Società Multiservizi Spa (avv.ti Cinque e Zaccagno). Conf. Corte d’Appello L’Aquila 19 novembre 2005

Note: L’obbligo datoriale di provvedere al lavaggio degli indumenti
Parole chiave: sicurezza sul lavoro ::

Sicurezza sul lavoro – Articoli 40 e 43, commi 3 e 4, d.lgs. n. 626/1994 – Articolo 379, d.P.R. n. 547/1955 – Idoneità dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) messi a disposizione dei lavoratori – Efficienza e lavaggio Dpi – Responsabilità del datore di lavoro – Sussiste.

L’identificazione in concreto dei «Dispositivi di protezione individuale» (Dpi) è una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito e, pertanto, non censurabile, in sede di legittimità, ove la motivazione, sul punto, della sentenza di merito sia sufficiente o non contraddittoria. L’idoneità dei dispositivi che il datore deve mettere a disposizione dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente all’epoca (nel caso specifico articoli 40 e 43, commi 3 e 4, del decreto legislativo 626/1994 e articolo 379, d.P.R. n. 547/1955), deve sussistere non solo al momento della consegna ai lavoratori degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa
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Licenziamento per motivi economici: l’ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda

L’insindacabilità della scelta datoriale, fatti salvi i limiti di oggettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, è un principio comunemente condiviso in giurisprudenza. La sentenza in commento, confermando l’effettiva necessità di riduzione dei costi da parte del datore di lavoro, ritiene legittimo il licenziamento dell’addetto al settore commerciale in crisi, anche quando sono stati concessi aumenti di stipendio in un altro settore più strategico per l’attività d’impresa.
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Corte di Cassazione, N.8237-7 Aprile 2010

(Corte di Cassazione
N:8237 - 7 Aprile 2010)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Balletti, P.M. Finocchi Ghersi (Conf.) – B.F. (avv. Cifelli) c. Csbs Srl (avv. La Gioia). Conf. Corte d’Appello Brescia 11 ottobre 2005.

Note: Licenziamento per motivi economici: l’ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Licenziamento giustificato motivo – Soppressione del posto – Legittimità del recesso – Presupposti – Riassetto organizzativo – Criteri – Scelta imprenditoriale – Insindacabilità.

In tema di giustificato motivo di licenziamento non è sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia avuto come conseguenza la soppressione del posto di lavoro cui era addetta la dipendente licenziata sempre che risulti l’oggettività e non la pretestuosità del riassetto organizzativo operato e della scelta della dipendente de qua.
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Le ambiguità della distinzione fra trasferimento aziendale e trasferimento disciplinare

La distinzione fra trasferimento disciplinare e trasferimento per incompatibilità ambientale è, ad avviso di chi scrive, un poco ambigua, poiché le due fattispecie di trasferimento presentano, a ben vedere, un nucleo essenziale comune che non consente, almeno in talune ipotesi, di operare una netta distinzione fra di esse.
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Corte di Cassazione, N.7045-24 Marzo 2010

(Corte di Cassazione
N:7045 - 24 Marzo 2010)

Sez. lav. – Pres. Rosselli, Est. Amoroso, P.M. Destro (Parz. Conf.) – Cif (avv.ti Mondin, Urbani) c. N.S. Spa (avv. Ferraresi).

Note: Le ambiguità della distinzione fra trasferimento aziendale e trasferimento disciplinare
Parole chiave: Trasferimento del lavoratore ::

Trasferimento del lavoratore – Natura disciplinare – Esclusione – Licenziamento del lavoratore per mancata assunzione del servizio presso la nuova sede di lavoro – Natura disciplinare – Sussistenza – Conseguenze – Garanzie previste dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dalla contrattazione collettiva – Applicabilità al solo licenziamento – Fattispecie.

Il trasferimento del lavoratore a una sede di lavoro diversa da quella dove prestava precedentemente servizio, pur potendo essere previsto come sanzione disciplinare dalla contrattazione collettiva, la quale è abilitata a individuare sanzioni diverse da quelle tipiche previste dall’art. 7 del 1970, non assume tale natura ove il datore di lavoro si limiti a esercitare lo ius variandi variandi riconosciutogli dall’art. 2103 cod. civ., allegando la sussistenza di un giustificato motivo tecnico, organizzativo e produttivo per il mantenimento del luogo di lavoro (nella specie, la soppressione dell’attività presso il luogo di origine e il suo accentramento nella nuova sede), e non è pertanto assoggettato alle garanzie previste dai commi 3 e 4 dell’art. 7 e dalla contrattazione colletti
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Il danno non patrimoniale, il danno da demansionamento e l’onere della prova

Il danno derivante dal demansionamento del lavoratore deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento. E’ configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, diritti oggetto di tutela costituzionale, quale quello allo svolgimento delle mansioni di assunzione o successivamente acquisite: questi diritti per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, dal Giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento dovrà discriminare i meri pregiudizi dai danni che vanno risarciti.
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Corte di Cassazione, N.4063-22 Febbraio 2010

(Corte di Cassazione
N:4063 - 22 Febbraio 2010)

Ss.Uu. – Primo Pres. f.f. Vittoria, Pres. di Sezione Papa, Est. Morcavallo, P.M. Gambardella (Parz. Diff.) – A.U. (avv. Cerri) c. ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Avvocatura Generale dello Stato). Cassa Corte d’Appello Firenze 2 settembre 2005

Note: Il danno non patrimoniale, il danno da demansionamento e l’onere della prova

Demansionamento – Danno non patrimoniale – Lesione di diritti costituzionalmente garantiti – Danno esistenziale – Risarcimento.

Il danno derivante dal demansionamento del lavoratore deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo, peraltro, preminente rilievo la prova per presunzioni. Perciò, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si può, attraverso un prudente apprezzamento, risalire coerentemente al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, sulle quali si fonda il ragionamento presuntivo e la valutazione delle prove.
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Mobilità dei lavoratori e comunicazione dei criteri di scelta: «istruzioni per l’uso»

(Corte di Cassazione
16 Febbraio 2010, n.3603)

Sez. lav., ord. – Pres. Roselli, Est. Monaci, P.M. Patrone (Conf.) – Aviointeriors (avv. Donelli) c. B.G. (avv. Lauretti). Conf. Corte d’Appello Roma 21 giugno 2005, n. 6878.

Articolo scritto da:
A distanza di quasi venti anni dall’emanazione della legge n. 223 del 1991, con le pronunce n. 2734 e n. 3603, rispettivamente dell’8 e del 16 febbraio 2010, la Corte di Cassazione fa chiarezza su due profili centrali in materia di mobilità e licenziamento collettivo.
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Controversie di lavoro

Nota a Tribunale Chieti, 5 maggio 2010

Prendendo spunto dalla decisione del Tribunale, la nota sintetizza il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul valore probatorio dei verbali ispettivi e sul riparto dell’onere probatorio sia nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale emessa dall’Inps sulla base di verbale di accertamento della subordinazione (come nel caso di specie), sia nei giudizi di accertamento negativo della subordinazione. Si mette in rilievo la distinzione tra il valore probatorio degli accertamenti “oggettivi” e accertamenti “indiretti” contenuti nei verbali ispettivi, distinzione confermata dalla l. 124/04
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Tribunale Chieti, N.1726-5 Mag 2010

(Tribunale Chieti
N:1726 - 5 Mag 2010)

Est. Prozzo - Casa di cura privata dott. Spatocco srl (Avv. Tatozzi, Tittaferrante, Cirulli, Mezzanotte) c. Inps (Avv. Cassarino e Savella)

Note: Nota a Tribunale Chieti, 5 maggio 2010

Controversie di lavoro - Verbale ispettivo - Opposizione a cartella esattoriale - Onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - Grava sull'ente previdenziale

L'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione relativo a diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale, con la conseguenza che grava sull'ente previdenziale l'onere di provaere i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere.
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Diritto sindacale

Le libertà collettive in ambito Ue dopo Lisbona: considerazioni alla «luce» di una nuova sentenza della Corte di Giustizia

(Corte di Giustizia
15 Luglio 2010, n.C-271/08)

Grande Sezione

Articolo scritto da:
Questo contributo mira a esprimere alcune considerazioni in margine alla recente sentenza della Corte di Giustizia Ue 15 luglio 2010, causa C- 271/08, e alle Conclusioni presentate il 14 aprile 2010 dall’Avvocato Generale Trstenjak nel medesimo procedimento
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Contratto collettivo a tempo indeterminato e libertà di recesso. La Cassazione cambia orientamento

La Cassazione torna sul problema del recesso dal contratto collettivo privo del termine di scadenza e, dopo oltre vent'anni, cambia indirizzo e afferma l'illegittimità del suo esercizio. Nel commento che segue, l'Autore si sofferma sul diritto comune dei contratti e sulle peculiarità della dimensione collettiva per confermare l'orientamento consolidato.
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Corte di Cassazione, N.23614-22 Novembre 2010

(Corte di Cassazione
N:23614 - 22 Novembre 2010)

Sez. lav. – Pres. Vidiri, Est. Stile, P.M. Basile (conf.) - L. Spa (avv.to Cinelli) c. B.M. e altri (avv.to Boldrini). Conf. C. App. Ancona 6 luglio 2006.

Note: Contratto collettivo a tempo indeterminato e libertà di recesso. La Cassazione cambia orientamento
Parole chiave: ccnl. disdetta ::

Contratto collettivo – Contratto privo di termine finale – Recesso di una delle parti – Illegittimità in caso di adempimento della controparte

Non è ammissibile il recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato e l’eventuale mancata erogazione di quanto pattuito integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro. A ciò non osta il divieto di vincoli perpetui che, se può valere per le obbligazioni poste a carico di una sola delle parti, non vale per quelle che, all’interno di un rapporto contrattuale sinallagmatico di carattere continuativo, si contrappongono ad altre obbligazioni a carico di un’altra parte e trovano in esse la propria causa giustificativa: obbligazioni che permangono fino a quando la controparte dia esecuzione alle prestazioni esistenti a suo carico.
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Corte di Cassazione, N.23614-22 Novembre 2010

(Corte di Cassazione
N:23614 - 22 Novembre 2010)

Sez. lav. – Pres. Vidiri, Est. Stile, P.M. Basile (conf.) - L. Spa (avv.to Cinelli) c. B.M. e altri (avv.to Boldrini). Conf. C. App. Ancona 6 luglio 2006.

Note: Contratto collettivo a tempo indeterminato e libertà di recesso. La Cassazione cambia orientamento
Parole chiave: ccnl :: disdetta ::

Contratto collettivo – Contratto privo di termine finale – Recesso di una delle parti – Illegittimità in caso di adempimento della controparte

Non è ammissibile il recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato e l’eventuale mancata erogazione di quanto pattuito integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro. A ciò non osta il divieto di vincoli perpetui che, se può valere per le obbligazioni poste a carico di una sola delle parti, non vale per quelle che, all’interno di un rapporto contrattuale sinallagmatico di carattere continuativo, si contrappongono ad altre obbligazioni a carico di un’altra parte e trovano in esse la propria causa giustificativa: obbligazioni che permangono fino a quando la controparte dia esecuzione alle prestazioni esistenti a suo carico.
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Assemblea sindacale retribuita: imputazione e ripartizione tra le organizzazioni sindacali del monte ore legale

(Corte di Cassazione
30 Agosto 2010, n.18838)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Curzio, P.M. Velardi (Conf.) – Fiom Cgil (avv.ti Cossu e Troisi) c. Elettrolux Home Producer Italy Spa (avv.ti Zucchinali, Favalli, Bianchin). Conf. Corte d’Appello Trieste 27 maggio 2006.

Articolo scritto da:
L’annotata sentenza affronta la questione che si origina dal combinato disposto degli artt. 20 Stat. Lav. e 4 dell’ Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 e che riguarda l’imputazione e la ripartizione tra i soggetti collettivi del cd “monte ore” di assemblea svolta in orario di lavoro.
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Sicurezza sociale

Part-time verticale e disciplina previdenziale Inps: la Corte di Giustizia Ue amplia la nozione di retribuzione

La Corte di giustizia ha ritenuto che la normativa italiana applicabile ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico viola il divieto di discriminazione imposto dalla Direttiva CE n. 97/81, escludendo i periodi non lavorati dal calcolo dell誕nzianitcontributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione. Per giungere a tale conclusione i giudici ampliano notevolmente la nozione di retribuzione ex art. 141 Tce, facendovi rientrare anche le pensioni erogate dall'INPS.
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Corte di Giustizia della Unione Europea , N.cause riunite C-395/08 e C-396/08-10 Giugno 2010

(Corte di Giustizia della Unione Europea
N:cause riunite C-395/08 e C-396/08 - 10 Giugno 2010)

Pres. Cunha Rodrigues, Est. Lindh – Inps c. B., P.

Note: Part-time verticale e disciplina previdenziale Inps: la Corte di Giustizia Ue amplia la nozione di retribuzione

Contratto a tempo parziale – Direttiva n. 97/81/Ce – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno – Calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione – Esclusione dei periodi non lavorati – Discriminazione.

La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/81/Ce, relativa all’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità retributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.
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