Sentenza:
(Corte di Cassazione
31 Mag 2010, n.13256)
31 maggio 2010, n. 13256, Sez. lav. – Pres. Vidiri, Est. Stile, P.M. Fucci (conf.) – G. S. Srl (avv. Fusillo) c. C. L., D. M. M., D. V. Z., P. R. (avv. Andreoni).
Conf. Corte d’Appello Campobasso, 30 giugno 2006.
Con la sentenza 31 maggio 2010 n. 13256 la Corte di Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il lavoratore in malattia ha diritto alla retribuzione ai sensi dell’art. 2110 c.c. anche in concomitanza di uno sciopero a cui aderiscano la maggioranza dei lavoratori e che determini l’impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione dei lavoratori non scioperanti, con liberazione dall’obbligo di cooperazione creditoria. La sospensione per effetto della malattia si concretizza, infatti, in modo autonomo.