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L’esercizio del diritto di difesa ex art. 7 Stat. lav. e ambito di applicabilità delle garanzie alla categoria dirigenziale

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Sentenza:

(Corte di Cassazione
22 Marzo 2010, n.6845)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Amoroso, P.M. Destro (conf.) – G. M. (avv.ti Vesci, Albanese) c. Bpu Scrl (avv.ti Mittiga Zandri, Cicolari). Conf. Corte d’Appello Roma, 15 maggio 2006. CASSAZIONE, 11 marzo 2010, n. 5864, Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Meliadò, P.M. Pivetti (conf.) – Bms Srl (avv. Meliadò) c. F. M. (avv.ti G. Lepore, M. Lepore). Conf. Corte d’Appello Roma, 22 febbraio 2008.

Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N4
Articolo scritto da:
Parole chiave: dirigenti - sanzioni disciplinari -
Con la sentenza n. 5864 dell’11 marzo 2010, la Corte di Cassazione conferma, dunque, l’orientamento volto ad estendere le tutele e le garanzie procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti che nell’ambito dell’organizzazione aziendale rivestono la qualifica di dirigente – non solo “minore” ma anche “medio” e “apicale” – e nei cui confronti viene instaurato un procedimento disciplinare. Non è legittimo il licenziamento disciplinare irrogato senza aver proceduto all’audizione personale del dipendente che ne abbia fatto istanza in sede di giustificazioni scritte
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