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ANNO LXI - 2010 - N4

Trimestrale
Ottobre - Dicembre2010
copertina 4 2010

Introduzione

Il tema: il pubblico impiego dopo la riforma del 2009

Note e commenti

Giurisprudenza

Prezzo:33.00€

Introduzione

Ricordo di Massimo Roccella

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Massimo Roccella è stato un professore di Diritto del lavoro non per caso. L’avvicinamento alla disciplina alla quale ha dedicato la sua vita, infatti, è stato per lui una scelta profondamente consapevole: la concretizzazione diun incontro fortemente desiderato e pianificato con coraggiosa intraprendenza.

Il tema: il pubblico impiego dopo la riforma del 2009

Il pubblico impiego dopo la riforma del 2009. Presentazione

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Presentazione del tema del fascicolo: la riforma del lavoro pubblico del 2009. Si tatta della terza riforma attuata in meno di vent'anni. Vi erano state, in precedenza, la prima e la seconda privatizzazione (1993 e 1998), seguite da un cd. «Testo Unico» (2001), ripetutamente modificato, e da una controversa riforma della dirigenza (2002), anch’essa più volte riveduta e corretta, anche dalla Corte Costituzionale. La riforma del Titolo V (parte seconda) della Costituzione (2001) ha, a sua volta, fortemente inciso sulle fonti di regolazione della materia.
Filosofia e tecnica di una riforma

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L’A. ricostruisce l’evoluzione legislativa della riforma, assumendo come chiave di lettura la contrapposizione fra le due formule con cui è stata tenuta a battesimo, “contrattualizzazione e privatizzazione.” Sarebbe stata la seconda a risultare vincitrice, tenendo a bada un revival di pubblicizzazione ma, al tempo stesso, scontando una rilegificazione sempre più intensa ed incisiva
Regime giuridico e fonti di disciplina dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni

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L'autore tratta la questione del regime giuridico dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni alla luce della riforma del 2009. Muovendo dai caratteri e motivi ispiratori di tale riforma, ritiene che le nuove regole sulla misurazione e valutazione delle performance e sul circuito risultati/responsabilità confermino, e, di più, accentuino la connotazione privatistico-aziendalistica dei poteri gestionali in materia di organizzazione e lavoro.
L’inderogabilità nel lavoro pubblico dopo la riforma

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il saggio esamina il ruolo della norma inderogabile nel lavoro pubblico dopo le modifiche introdotte dalla cd. riforma Brunetta. Il duplice punto di osservazione delle fonti di disciplina nel rapporto di impiego e delle fonti legali nel riparto di competenze tra legislatore nazionale e regionale consente di analizzare le interferenze tra i vari piani regolativi.
Programmazione di bilancio, performance organizzativa e valutazione dei risultati

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Il legislatore ha introdotto, con il d. lgs. n. 150 e la l. n. 196 del 2009, norme indirizzate al perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e alla (conseguente) determinazione dei flussi di finanziamento delle amministrazioni, attraverso procedure gestionali di valutazione della performance.Riguardo alla l. n. 196, viene messo in evidenza come le procedure di formazione del bilancio di previsione in essa definite si configurino sostanzialmente come un ciclo di valutazione della performance.
L'applicazione della riforma Brunetta nel sistema delle autonmie locali. Un primo bilancio

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Il contributo intende offrire una messa a punto dei profili di applicazione del d.lgs. n. 150/09 nelle amministrazioni locali. l’a. passa in rassegna i principali ambiti d’incidenza “materiale” della disciplina, alla stregua non solo delle opinioni dottrinali formatesi sino ad ora, ma anche della prima giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti e del TAR. Il quadro che si delinea tende a “disarticolare” gli ambiti di applicazione “mediata” e “diretta” delle disposizioni del decreto, evidenziando l’emergere di problematiche interpretative assai delicate.
Integrità e corruzione amministrativa. L’etica pubblica e il Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbli

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La previsione normativa diretta all’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, originariamente introdotta in occasione dei primi interventi di manutenzione della riforma adottata con il d.lgs. n. 29/93: nuovi scenari della riforma Brunetta.
Efficienza, etica e buona gestione: nuovi paradigmi nel settore del lavoro pubblico

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Il saggio, muovendo dalla disamina delle principali traiettorie del d.l. Brunetta, indaga i nuovi confini del vincolo di scopo sotteso all’agire pubblico. Ciò al fine di appurare se la crescente attenzione riservata all’utenza abbia determinato un ampliamento tale dei medesimi, da contemplare finalità ulteriori da quelle tradizionali della efficienza, efficacia ed effettività dell’azione amministrativa. La disamina dal livello macro si sposta, poi, al livello micro per verificare se la nuova accezione di vincolo di scopo possa tradursi in altrettanti doveri per i dirigenti pubblici.
Relazioni sindacali e contrattazione collettiva nel d.lgs. n. 150/2009: la riforma alla «prova del tempo»

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L’A. si confronta con alcuni nodi interpretativi della riforma Brunetta relativi ai tempi di adeguamento del sistema di contrattazione collettiva alle nuove regole. La l. n. 122/10 ha disposto, infatti, blocchi della contrattazione e congelamenti dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici che sembrerebbero produrre effetti di drastica paralisi della riforma varata nel 2009.l’A. suggerisce interpretazioni del d. lgs. n. 150/09 e della l. n. 122/10 finalizzate a liberare, sin dal 2010, le potenzialità della riforma, ridimensionando gli effetti paralizzanti della “manovra anticrisi.
Merito e premialità nella riforma del lavoro pubblico

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SOMMARIO: 1. Premessa 2. Criteri per la differenziazione delle valutazioni. — 3. Eterogenesi degli strumenti premianti. — 3.1. Il bonus annuale delle eccellenze. — 3.2. Il premio annuale per l’innovazione. — 3.3. Progressioni economiche. — 3.4. Progressioni di carriera. — 3.5. Attribuzione di incarichi e responsabilità. — 3.6. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. — 3.7. Premio di efficienza. — 4. Norme per gli enti territoriali e per il Servizio sanitario nazionale.— 5. Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti. — 6. Osservazioni conclusive.

Note e commenti

Nuove problematiche in tema di mansioni e qualifica del lavoratore

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Il saggio analizza i recenti interventi della giurisprudenza in tema di mansioni e qualifica del lavoratore: mansioni promiscue, mobilità orizzontale e clausole di fungibilità, rifiuto a svolgere mansioni inferiori, il risarcimento del danno da demansionamento.

Rassegna di giurisprudenza

Il danno non patrimoniale

Con le sentenze gemelle del novembre 2008 le Sezioni Unite della Cassazione si proponevano l'obiettivo di fornire definitivo approdo sistematico sulla controversa tematica del danno non patrimoniale. La successiva evoluzione giurisprudenziale mostra, invece, che persistono difformità di orientamenti e i contrasti interpretativi vertono anche sulla stessa portata innovativa delle sentenze di San Martino. La rassegna fornisce una panoramica degli indirizzi giurisprudenziali su alcune delle principali criticità della materia, soprattutto a livello applicativo
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Il caso

Lavoro a termine e causale sostitutiva. La sentenza Sorge, tra orientamenti comunitari e applicazioni interne

(Corte Costituzionale
24 Febbraio 2010, n.65)

Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine
1. Lavoro a termine e causale sostitutiva. — 2. La clausola 8, n. 3, della Direttiva n. 99/70/Ce. — 3. La sentenza Sorge. — 4. «Non osta». Se e solo se. — 5. La violazione della clausola di non regresso e il divieto di disapplicazione della normativa nazionale. — 6. Segue: Causale sostitutiva e obbligo di indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire nelle organizzazioni d’impresa elementari e complesse.
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Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre luglio-settembre 2010 Rapporto di lavoro

Articolo scritto da:
Illegittimità della legge della Regione Sardegna in materia di «stabilizzazione» dei lavoratori precari
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Le decisioni nel trimestre luglio-settembre Sicurezza sociale

Articolo scritto da:
1. Non spetta l’indennità di maternità al padre libero professionista — 2. Termine di decadenza per l’assegno Inail ai superstiti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248.
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Rapporto di lavoro

Disciplina del lavoro a termine ed efficacia concreta di alcune norme: limiti numerici e frode alla legge

YYY
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Corte di Appello Aquila, N.817-25 Giugno 2010

(Corte di Appello Aquila
N:817 - 25 Giugno 2010)

Pres. Jacovacci, Est. Sannite – G. F. (avv.ti Alleva e Senapa) c. Auchan Spa (avv.ti Amicone e Speziale).

Note: Disciplina del lavoro a termine ed efficacia concreta di alcune norme: limiti numerici e frode alla legge

Lavoro temporaneo – Consecuzione serrata di contratti – Medesimo lavoratore – Medesima azienda e sede aziendale – Medesime mansioni – Frode oggettiva – Nullità dei contratti – Rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore

Nel caso di serrata consecuzione di contratti di lavoro temporaneo, con utilizzazione prolungata dello stesso lavoratore, da parte della medesima azienda, nella medesima sede, per le medesime mansioni, si è in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti di una frode alla legge, di cui sono consapevoli il fornitore e l’utilizzatore, con conseguente nullità dei contratti e dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatore
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La natura ontologicamente causale del contratto di lavoro temporaneo

YYY
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Corte di Appello Torino, N.-20 Gennaio 2010

(Corte di Appello Torino
N: - 20 Gennaio 2010)

Pres. Girolami, Est. Ramella Trafighet – C. R. (avv.ti Poli e Ingegneri) c. Eni Spa (avv.ti Tosi e Realmente)

Note: La natura ontologicamente causale del contratto di lavoro temporaneo
Parole chiave: lavoro temporaneo ::

Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Violazione art. 3, comma 3, lett. a, legge n. 196/1997 – Applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 196/1997 – Riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatric

Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda utilizzatrice non solo nei casi contemplati dall’art. 10, co. 2 e 3, legge n. 196/1997, in mancanza di forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal comma 1 del medesimo art. 10, e quindi anche nel caso di violazione dell’art. 1, commi 2-5; ipotesi tra le quali rientra la generica indicazione dei motivi sottesi alla stipula del contratto di fornitura e del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo detti contratti, intrinsecamente collegati, ontologicamente causali.
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Ancora una pronuncia della Corte Costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in tema di apprendistato

(Corte Costituzionale
14 Mag 2010, n.176)

Articolo scritto da:
Parole chiave: apprendistato
1. Il caso. — 2. Le questioni dichiarate non fondate. — 3. La competenza in materia di formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante. — 4. Le doglianze delle Regioni ricorrenti e le motivazioni della Corte. — 5. Alcune questioni aperte. — 6. Il principio della leale collaborazione e la «solitudine» delle Regioni.
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Limiti e deroghe al divieto di discriminazione per età

(Corte di Giustizia
12 Gennaio 2010, n.C-229/08, C-341/08)

Articolo scritto da:
La Corte di Giustizia della Comunità europea si è più volte trovata a valutare le norme emanate dagli Stati membri considerate integranti della fattispecie di discriminazione diretta od indiretta basata sull’età. Tale principio è stato più volte affermato sia dal legislatore comunitario, con la Direttiva 2000/78/CE e l’art. 21 della Carta di Nizza, che dalla stessa Corte. Le giustificazioni alle differenziazioni per età sono rimesse al legislatore nazionale, che deve contemperare questo principio con gli obiettivi di volta in volta perseguiti e che devono corrispondere a quanto disposto dall’a
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nota a Cassazione 23 settembre 2010, n. 20075, Ss.Uu

(Corte di Cassazione
21 Settembre 2010, n.20075)

Ss.Uu. – Pres. Carbone, Est. Amoroso, P.M. Ciccolo (conf.) – Trenitalia Spa (avv. Moscarini) c. T. E. M. (avv. Pozza). Conf. Tribunale Torino, 2 dicembre 2008.

Articolo scritto da:
L’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui pone in capo al ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, l’onere di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nel senso che il deposito suddetto debba avere a oggetto non già l’estratto recante le singole disposizioni collettive, bensì il testo integrale del contratto o accordo collettivo contenente tali disposizioni.
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L’esercizio del diritto di difesa ex art. 7 Stat. lav. e ambito di applicabilità delle garanzie alla categoria dirigenziale

(Corte di Cassazione
22 Marzo 2010, n.6845)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Amoroso, P.M. Destro (conf.) – G. M. (avv.ti Vesci, Albanese) c. Bpu Scrl (avv.ti Mittiga Zandri, Cicolari). Conf. Corte d’Appello Roma, 15 maggio 2006. CASSAZIONE, 11 marzo 2010, n. 5864, Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Meliadò, P.M. Pivetti (conf.) – Bms Srl (avv. Meliadò) c. F. M. (avv.ti G. Lepore, M. Lepore). Conf. Corte d’Appello Roma, 22 febbraio 2008.

Articolo scritto da:
Con la sentenza n. 5864 dell’11 marzo 2010, la Corte di Cassazione conferma, dunque, l’orientamento volto ad estendere le tutele e le garanzie procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti che nell’ambito dell’organizzazione aziendale rivestono la qualifica di dirigente – non solo “minore” ma anche “medio” e “apicale” – e nei cui confronti viene instaurato un procedimento disciplinare. Non è legittimo il licenziamento disciplinare irrogato senza aver proceduto all’audizione personale del dipendente che ne abbia fatto istanza in sede di giustificazioni scritte
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Controlli difensivi e utilizzabilità delle prove in assenza della procedura ex art. 4 Stat. Lav.

La Corte d'appello di Firenze affronta, con la sentenza in commento, il problema dell’operatività dell’art. 4 Stat. Lav. rispetto ai controlli a distanza c.d. “difensivi” e la connessa questione dell’utilizzabilità delle risultanze di questi sul piano processuale.
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Corte di Appello Firenze, N.438-19 Gennaio 2010

(Corte di Appello Firenze
N:438 - 19 Gennaio 2010)

Pres. Amato – Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze (avv.ti Bechi, Pinto) c. A. C. (avv.ti Rusconi, Valenti)

Note: Controlli difensivi e utilizzabilità delle prove in assenza della procedura ex art. 4 Stat. Lav.

Controlli del datore di lavoro – Videosorveglianza – Art. 4 Stat. lav. – Legittimità del controllo.

Vìola l’art. 4, comma 2, Stat. lav. il datore di lavoro che, senza il rispetto della procedura prevista dalla disposizione, si avvalga di impianti visivi che, finalizzati direttamente a scopi di sicurezza e conservazione del patrimonio aziendale, finiscano per sottoporre a invasivo e occulto controllo i lavoratori durante lo svolgimento della prestazione. Un impianto video non può essere qualificato, anche soltanto in via indiretta, come destinato al controllo dell’attività lavorativa ove le telecamere siano destinate in via esclusiva alla visualizzazione di luoghi e opera d’arte di valore inestimabile.
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Sull’antisindacalità della condotta del datore in caso di lesione del diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato

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Tribunale Torino, N.-7 Mag 2010

(Tribunale Torino
N: - 7 Mag 2010)

Est. Ciocchetti – Filcams- Cgil (avv.ti Martino, Distasio), Uiltucs-Uil (avv. Busso) c. Finairport Service Srl (avv.ti Sbarra, De La Forest).

Note: Sull’antisindacalità della condotta del datore in caso di lesione del diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato

Condotta antisindacale – Contratto di solidarietà – Inosservanza dell’accordo sindacale e modifica unilaterale dell’orario lavoro – Lesione del diritto all’immagine del sindacato – Configurabilità.

La violazione del patto di solidarietà e la successiva modifica unilaterale da parte del datore di lavoro della turnazione settimanale ledono il diritto all’immagine e alla credibilità del sindacato e costituiscono condotta antisindacale quando ridimensionano il ruolo delle Oo.Ss.
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Ambito di applicazione dei criteri di scelta e infungibilità della posizione del lavoratore nelle procedure di mobilità

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Tribunale Modena, N.737-26 Febbraio 2010

(Tribunale Modena
N:737 - 26 Febbraio 2010)

Est. Ponterio – F. D., G. M., M. E., R. A. (avv. Bertoni) c. Biztiles Italia Spa e c. Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa (avv.ti Borsari e D’Incerti).

Note: Ambito di applicazione dei criteri di scelta e infungibilità della posizione del lavoratore nelle procedure di mobilità

Licenziamenti collettivi – Licenziamenti collettivi conseguenti a cessazione di attività – Riduzione e criteri di scelta del personale – Limitazione della scelta alla sola unità produttiva interessata dalla riduzione o cessazione dell’attività – Comparazione dei lavoratori aventi professionalità fungibili – Necessità.

Nell’ambito delle procedure di mobilità, ove la ristrutturazione o la soppressione sia limitata a un settore dell’azienda ma non esaurisca in esso i suoi effetti, per la mancanza di autonomia di tale settore e per la presenza in esso di professionalità fungibili e suscettibili di passaggio al settore mantenuto in attività, non solo l’ambito della scelta dei lavoratori da licenziare deve investire l’intero complesso aziendale, ma, ancor prima, la comunicazione ex art. 4, comma 3, legge n. 223/91, deve contenere l’indicazione delle ragioni che rendono impraticabili misure diverse dai programmati licenziamenti misure diverse dai programmati licenziamenti.
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Le «dimissioni in bianco»: un negozio in cerca di classificazione

La Corte di merito conferma la nullità dell’estinzione del rapporto di lavoro, avvenuta mediante dimissioni sottoscritte senza data dal lavoratore. Si tratta di un istituto – ed all’interno di esso – di un problema critico a livello probatorio nonché, correlativamente, in diritto, stante il confronto tra il diritto del lavoratore al recesso ad nutum e la possibile elusione dei limiti legali al licenziamento. Il commento analizza poi l’argomentazione a sostegno della nullità dell’atto di recesso per mancanza di causa, valutandone le possibili implicazioni unitamente alle opzioni alternative
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Corte di Appello Venezia, N.-3 Novembre 2009

(Corte di Appello Venezia
N: - 3 Novembre 2009)

Note: Le «dimissioni in bianco»: un negozio in cerca di classificazione
Parole chiave: dimissioni :: scrittura privata ::

Dimissioni - Scrittura privata - Sottoscrizione di un documento in bianco - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione, denuncia di riempimento abusivo della scrittura o di violazione di mandato al riempimento...

Le dimissioni sono un negozio giuridico unilaterale recettizio la cui causa è rappresentata dalla estinzione del rapporto di lavoro per volontà di uno dei contraenti. Qualora, come nella specie, risulti provata in causa che la lettera di dimissioni fu sottoscritta allorquando il rapporto era da poco iniziato, ossia nell'epoca in cui pacificamente la concorde volontà delle parti era nel senso della prosecuzione del rapporto, deve ritemersi che non vi fosse alcuna finalità diretta a estinguere il rapporto e, dunque, ai sensi dell'art. 1418 Cod. Civ. le dimissioni devono essere dichiarate nulle per mancanza di causa
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Diritto sindacale

Sciopero e malattia del lavoratore non scioperante

(Corte di Cassazione
31 Mag 2010, n.13256)

31 maggio 2010, n. 13256, Sez. lav. – Pres. Vidiri, Est. Stile, P.M. Fucci (conf.) – G. S. Srl (avv. Fusillo) c. C. L., D. M. M., D. V. Z., P. R. (avv. Andreoni). Conf. Corte d’Appello Campobasso, 30 giugno 2006.

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Parole chiave: Malattia sciopero
Con la sentenza 31 maggio 2010 n. 13256 la Corte di Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il lavoratore in malattia ha diritto alla retribuzione ai sensi dell’art. 2110 c.c. anche in concomitanza di uno sciopero a cui aderiscano la maggioranza dei lavoratori e che determini l’impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione dei lavoratori non scioperanti, con liberazione dall’obbligo di cooperazione creditoria. La sospensione per effetto della malattia si concretizza, infatti, in modo autonomo.
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Eterogenesi dell’autonomia privata: quando l’imprenditore non ha il potere di limitare la sua libertà contrattuale

Sintetizzato il caso concreto e l’argomentazione della pronuncia, il commento critico alla sentenza si focalizza sull’interpretazione della clausola del contratto collettivo aziendale oggetto di controversia. L’obiettivo è di inquadrare la fattispecie nella categoria del contratto a favore di terzo e di sostenere la validità dell’accordo sindacale, anche alla luce della vigente disciplina sul mercato del lavoro. La conclusione opposta sembra dettata da un’insostenibile concetto di autonomia contrattuale e da un’inaccettabile interferenza giudiziale nell’ambito delle relazioni sindacali
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Corte di Appello Lecce, Sez. dist. Taranto, N.448-2 Dicembre 2009

(Corte di Appello Lecce, Sez. dist. Taranto
N:448 - 2 Dicembre 2009)

Pres. Alessandrino, Est. Coccioli – M. G. e M. L. (avv.ti De Giorgio, Dellosso) c. Equitalia Pragma Spa (avv.ti Ruperti, Schiavone). Conf. Tribunale Taranto, 19 gennaio 2009.

Note: Eterogenesi dell’autonomia privata: quando l’imprenditore non ha il potere di limitare la sua libertà contrattuale

Contratto collettivo – Clausola di turnover – Obbligo di assumere il figlio di un lavoratore – Vincolo assunto sulla base di legami di parentela – Violazione di norme imperative – Nullità della clausola.

È nulla per violazione dei princìpi di tutela del lavoro e di eguaglianza contenuti negli artt. 1, 2, 3 e 35 Cost. la clausola contenuta nel contratto collettivo aziendale che obbliga l’imprenditore ad assumere una persona sulla base di legami di parentela con il dipendente, senza alcuna verifica della sua capacità professionale.
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