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Una norma rimasta in soffitta: l'ultimo comma dell'art. 18 Stat. lav.

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N3
Articolo scritto da:
La sentenza della Corte di appello di Brescia è una delle rare pronunce che si occupa delle particolari tutele previste per i licenziamenti dei dirigenti sindacali. Nel caso specifico, l'Inps aveva iscritto a ruolo le somme ex art. 18, ult. co., St. lav. e il datore di lavoro aveva agito in opposizione. Nel commento che segue alla pronuncia, l'A. si sofferma su alcuni degli aspetti più salienti del meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma, anche alla luce della fattispecie concreta da cui provengono nuovi spunti di riflessione su questa particolare tecnica di tutela
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Corte di Appello Brescia, N.-15 Dicembre 2009

(Corte di Appello Brescia
N: - 15 Dicembre 2009)

Est. Nuovo – Italcementi Spa (avv.ti Lucchini, Favalli, Trifirò, Codignola) c. Inps (avv.ti Imparato, Tagliente)

Note: Una norma rimasta in soffitta: l'ultimo comma dell'art. 18 Stat. lav.

Licenziamento individuale – Tutela ex art. 18, ultimo comma, Stat. lav. – Necessità di una effettiva reintegrazione – Soggetti destinatari della norma e rilevanza dei permessi sindacali

L’inottemperanza all’ordine di reintegrazione del dirigente sindacale consente all’Inps di iscrivere a ruolo le somme dovute al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, anche quando al lavoratore sia concesso l’accesso in azienda per lo svolgimento di attività sindacale. Il lavoratore destinatario della tutela ex art. art. 18, ult. co., Stat. lav. è chi ha la responsabilità della conduzione della Rsa, esplicitata dal godimento dei permessi ex art. 23 Stat. lav., senza che occorrano qualificazioni formali o comunicazioni ufficiali al datore di lavoro
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