Lavoro subordinato – Contratto a tempo determinato – Art. 1, d.lgs. n.
368/2001 – Art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 – Lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità – Conversione rapporto – Esclusione.
I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere assunti con contratto
di lavoro a termine della durata non superiore a dodici mesi. Tale ipotesi di lavoro
a termine, previsto dall’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
previste dal d.lgs. n. 368/2001. Le ragioni oggettive richieste generalmente
per il lavoro a termine non sono richieste nell’ipotesi dei lavoratori in mobilità,
dove, invece, prevale la necessità di reintrodurre tali soggetti nel mondo
del lavoro.