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Nota a Tribunale Bolzano 24 novembre 2009

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N3
Articolo scritto da:
L'articolo esamina la fattispecie del contratto a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Secondo la più recente giurisprudenza di merito tale ipotesi di lavoro a termine, previsto dall’art. 8, co. 2, l. 223/91 prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal d. lgs 368/01. L'interpretazione deriva dall’esclusione di tale fattispecie dall’ambito di applicazione del d. lgs. 368 e dalla necessità di reintrodurre i soggetti iscritti nelle liste di mobilità nel mondo del lavoro. Si riporta un precedente di segno opposto
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Tribunale Bolzano, N.274-24 Novembre 2009

(Tribunale Bolzano
N:274 - 24 Novembre 2009)

Est. Puccetti – M. T. (avv.ti Modena, Rossi) c. Fercam Spa (avv.ti Daverio, Morandi).

Note: Nota a Tribunale Bolzano, 24 novembre 2009

Lavoro subordinato – Contratto a tempo determinato – Art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 – Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità – Conversione rapporto – Esclusione.

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine della durata non superiore a dodici mesi. Tale ipotesi di lavoro a termine, previsto dall’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prescinde dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dal d.lgs. n. 368/2001. Le ragioni oggettive richieste generalmente per il lavoro a termine non sono richieste nell’ipotesi dei lavoratori in mobilità, dove, invece, prevale la necessità di reintrodurre tali soggetti nel mondo del lavoro.
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