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L’illegittimità del licenziamento e il risarcimento del danno: il concorso di colpa fra il datore di lavoro e il lavoratore

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N3
Articolo scritto da:
Parole chiave: Licenziamento individuale -
L’art. 12, comma 3, legge n. 223/1991 (come modificato dall’art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993) dev’essere interpretato nel senso che, per le imprese commerciali, la verifica del requisito occupazionale dei 50 dipendenti, necessario per la concessione del trattamento di mobilità, deve essere effettuata non al momento dell’apertura della procedura di mobilità, ma sulla media del semestre precedente la stessa apertura
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Corte di Cassazione, N.25308-1 Dicembre 2009

(Corte di Cassazione
N:25308 - 1 Dicembre 2009)

Pres. Roselli, Cons. Est. Di Nubila – Banca Nazionale del Lavoro Spa (avv. Roberto Fessi) c. P. S. (avv.ti Fontana, De Luca Tamajo). Conf. Corte d’Appello Salerno, n. 1134/06, depositata il 29 agosto 2006.

Note: L’illegittimità del licenziamento e il risarcimento del danno: il concorso di colpa fra il datore di lavoro e il lavoratore
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Lavoro subordinato – Licenziamento – Illegittimità – Risarcimento del danno – Liquidazione oltre le cinque mensilità – Art. 18 dello Statuto dei lavoratori – Art. 1227, comma 2, cod. civ.

«La legge n. 300 del 1970, art. 18, stabilisce che in caso di licenziamen- to illegittimo spetta al lavoratore la reintegrazione e un risarcimento del dan- no commisurato alla retribuzione, con un minimale di cinque mensilità. Non esiste quindi alcun automatismo tra la retribuzione medio tempore percepibi- le e il risarcimento del danno, il quale può esser ridotto in determinate circo- stanze».
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