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La discrezionalità nell'esercizio dei poteri datoriali e il sindacato giudiziale

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N3
Articolo scritto da:
La sentenza, relativa a un caso di mobbing perpetrato a danno di una lavoratrice, offre spunti di riflessione circa il profilo della sindacabilità giudiziale delle modalità di esercizio discrezionale dei poteri da parte del datore. La nota ricostruisce le tecniche di tutela che, nell’ambito del diritto del lavoro, sono state adottate a protezione dei lavoratori avverso modalità di esercizio dei poteri del datore che potessero risultare lesive di interessi fondamentali della persona e solleva riflessioni circa l’evoluzione nel sistema di responsabilità civile in materia di abuso del diritto
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Tribunale Modena, N.583-18 Gennaio 2010

(Tribunale Modena
N:583 - 18 Gennaio 2010)

Est. Ponterio – XX (avv.ti Giuliano, Sammartino) c. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Avvocatura dello Stato).

Note: La discrezionalità nell'esercizio dei poteri datoriali e il sindacato giudiziale

Mansioni e qualifiche – Dequalificazione – Mobbing – Danno biologico – Danno non patrimoniale – Esercizio dei poteri datoriali.

La condotta del datore di lavoro, materialmente posta in essere dai superiori gerarchici della lavoratrice, che dalle prove raccolte dimostri in modo in equivoco una condizione di forte sofferenza in ambito lavorativo non legata solo a una qualifica inferiore rispetto ai titoli posseduti oppure ad aspettative non realizzate, bensì a comportamenti vessatori, ingiusti e mortificanti, è illegittimo in quanto contrario agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ. e, in particolare, al dovere di fare tutto quanto necessario al fine di tutelare la salute, la personalità morale del lavoratore e la sua dignità sul luogo di lavoro. Tale dovere viene disatteso quando nelle modalità di esercizio dei poteri del datore non si ravvisa un’adeguata giustificazione.
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